Attenzione: La bozza Costituzionale esposta lunge da contaminazioni liberali o da corruzione della dottrina legittimista e della tradizionale figura del Sovrano.
Capo II
- CAMERA ALTA O DEI PARI-
Art 43
- I pari sono eletti a vita dal re, il quale nomina tra i pari medesimi il
presidente ed il vicepresidente della camera, per il tempo che giudica
opportuno.
Art.
44. - II numero dei pari e' limitato da legge Sovrana.
Art.
45. - Per esser pari si richiede aver l’età compiuta
di venticinque anni.
Art.
46. - I principi del sangue sono pari di diritto, e prendono posto
immediatamente al fianco del presidente. Essi possono entrare nella camera all’età
di anni venti, ma non dare voto che all'età compiuta di
venticinque.
Art.
47. - Sono eleggibili alla dignità di pari
1. Tutti coloro che hanno una rendita che li permetta di finanziare opere utili allo Stato.
2. I ministri segretari di stato, e i consiglieri di
stato;
3. Gli ambasciatori , i ministri plenipotenziari che abbiano esercitato per sei anni le loro
diplomatiche funzioni;
4. Gli arcivescovi e vescovi ;
5. Gli alti in comando nella gerarchia militare: tenenti generali, i viceammiragli, i marescialli
di campo ed i retroammiragli;
6. Coloro che per cinque anni abbiano esercitato un opera amministrativa esemplare.
Art.
48. - La camera dei pari si costituisce in alta corte di giustizia per conoscere
dei reati di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello stato, di cui
possano essere imputati i componenti di ambedue le camere
legislative.
Scritto da:
Il Principe dei Reazionari