martedì 26 giugno 2012

La Monarchia Tradizionale applicata al XXI Secolo (Parte 3°): La Carta dello Stato ( Costituzione) (Parte 3°).




Attenzione: La bozza Costituzionale esposta lunge da contaminazioni liberali o da corruzione della dottrina legittimista e della tradizionale figura del Sovrano.


Capo II
- CAMERA ALTA O DEI PARI-

Art 43 - I pari sono eletti a vita dal re, il quale nomina tra i pari medesimi il presidente ed il vicepresidente della camera, per il  tempo che giudica opportuno.

Art. 44. - II numero dei pari e' limitato da legge Sovrana.

Art. 45. - Per esser pari si richiede aver  l’età compiuta di venticinque anni.

Art. 46. - I principi del sangue sono pari di diritto, e prendono posto immediatamente al fianco del  presidente. Essi possono entrare nella camera all’età di anni venti, ma non dare voto che all'età compiuta di venticinque.

Art. 47. - Sono eleggibili alla dignità di pari

1. Tutti coloro che hanno una rendita che li permetta di finanziare opere utili allo Stato.

2. I ministri segretari di stato, e i consiglieri di stato;

3. Gli ambasciatori ,  i ministri plenipotenziari che abbiano esercitato per sei anni le loro diplomatiche funzioni;

4. Gli arcivescovi e vescovi ;

5. Gli alti in comando nella gerarchia militare: tenenti generali, i viceammiragli, i marescialli di campo ed i retroammiragli;

6. Coloro che per cinque anni abbiano esercitato un opera amministrativa esemplare.


Art. 48. - La camera dei pari si costituisce in alta corte di giustizia per conoscere dei reati di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello stato, di cui possano essere imputati i componenti di ambedue le camere legislative.

Scritto da:
Il Principe dei Reazionari