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venerdì 17 agosto 2012

La Monarchia Tradizionale applicata al XXI Secolo : La Carta dello Stato (Costituzione) integrale




Attenzione: La bozza Costituzionale esposta lunge da contaminazioni liberali o da corruzioni della dottrina legittimista e della tradizionale figura del Sovrano.


Disposizioni generali



Art. 1 – Lo Stato verrà d’oggi innanzi retto da temperata monarchia ereditaria dotata di  costituzione con basi tradizionali .

Art. 2 – La circoscrizione territoriale dello Stato rimane qual trovasi attualmente stabilita; e non potrà in seguito apportarvisi alcun cangiamento se non in forza di una legittimità confermata .

Art. 3 –  La religione Cattolica apostolica romana è la religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono permessi conformemente alle leggi.

Art. 4 – Il potere legislativo risiede complessivamente nel re, ed in un parlamento rappresentativo, composto di due camere, l’una di pari, l’altra rappresentanti delle Provincie.

Art. 5 – Il potere esecutivo appartiene esclusivamente al re.

Art. 6 – L’iniziativa per la proposizione delle leggi si appartiene indistintamente al re, e ciascuna delle due camere legislative è possibilitata ad esporre proposte di legge.

Art. 7 – La interpretazione delle leggi in via di regola generale si appartiene unicamente al potere legislativo.

Art. 8 – La Carta  garantisce la piena indipendenza dell’ordine giudiziario per l’applicazione delle leggi a’ casi occorrenti, a patto che esso non calpesti gli ordinamenti del Sovrano.

Art. 9 – Apposite leggi oltre alla libera elezione da parte de’ rispettivi abitanti per le diverse cariche comunali, assicureranno ai comuni ed alle provincie, per la loro amministrazione interna, la più larga libertà compatibile con la conservazione de’ loro patrimonii.

Art. 10 – Possono ammettersi truppe straniere al servizio dello stato in forza di una necessità. Le convenzioni esistenti saranno però sempre rispettate.  Senza una esplicita legge Sovrana non è  permesso  a truppe straniere di occupare o di attraversare il territorio dello Stato .

Art. 11 – I militari di ogni arma non possono esser privati de’ loro gradi, onori e pensioni, se non ne’ soli modi prescritti dalle leggi e regolamenti.

Art. 12 – In tutte le provincie dello Stato vi sarà una guardia Civica. L’istituzione della Guardia civica, che si dichiara istituzione dello Stato, l’ordinamento ed amministrazione dei comuni e l’istruzione pubblica saranno regolati da leggi speciali.
In questa legge non potrà mai derogarsi al principio, che nella guardia  Civica i diversi gradi, sino a quello di capitano, verranno conferiti per meriti dal Sovrano .

Art. 13 – Il debito pubblico è riconosciuto e garentito.

Art. 14 – Niuna specie d’imposizione può essere stabilita, se non in forza di una legge Sovrana, non escluse le imposizioni comunali.

Art. 15 – Non possono accordarsi franchigie in materia d’imposizioni, se non in forza di una legge Sovrana.

Art. 16 – Le imposizioni dirette si votano annualmente dalle camere legislative.

Le imposizioni indirette possono avere la durata di due anni.

Art. 17 – Le camere legislative votano ogni anno lo stato discusso, e acclarano i conti che vi si riferiscono.

Art. 18 – La gran corte de’ conti rimane collegio costituito, salvo alle camere legislative il poterne modificare in forza di una legge Sovrana le ordinarie attribuzioni.

Art. 19 – Le proprietà dello stato non possono altrimenti alienarsi che in forza di una legge Sovrana.

Art. 20 – Il diritto di petizione si appartiene indistintamente a tutti.  Le petizioni alle camere legislative  possono farsi  in iscritto, senza che ad alcuno sia permesso di presentarne in persona.

Art. 21 – La qualità di cittadino si acquista e si perde in conformità delle leggi. Gli stranieri non possono esservi naturalizzati che in forza di una legge Sovrana.

Art. 22 – I cittadini sono tutti eguali in faccia alla legge, qualunque ne sia lo stato e la condizione.

Art. 23 – La capacita di esser chiamato a cariche pubbliche si appartiene indistintamente a tutti i cittadini, muniti di istruzione minima di base, senza altro titolo che quello del loro merito personale.

Art. 24 – La libertà individuale è garentita. Niuno può essere arrestato se non in forza di un atto emanato in conformità delle leggi dell’autorità competente, eccetto il caso di flagranza o quasi flagranza.

In caso di arresto per misura di prevenzione l’imputato dovrà consegnarsi all’autorità competente fra lo spazio improrogabile delle ventiquattro ore, e manifestarsi al medesimo i motivi del suo arresto.

Art. 25 – Niuno può essere tradotto suo malgrado innanzi ad un giudice diverso da quello che la legge Sovrana determina: né altre pene possono essere applicate a’ colpevoli se non quelle stabilite dalle leggi emanate dal Sovrano.

Art. 26 – La proprietà de’ cittadini è inviolabile. Il pieno esercizio non può essere ristretto se non da una legge Sovrana per ragione di pubblico interesse. Niuno può essere astretto a cederla, se non per cagione di utilità pubblica riconosciuta, e previa sempre la indennità corrispondente a norma delle leggi Sovrane.

Art 27 – La proprietà letteraria è  garentita  ed inviolabile  entro i limiti e le ordinanze Sovrane .

Art. 28 – Il domicilio de’ cittadini è inviolabile, salvo il caso in cui la stessa legge Sovrana autorizzi le visite domiciliari, le quali non possono allora praticarsi che ne’ modi prescritti dalla legge Sovrana medesima.

Art. 29 – Il segreto delle lettere è inviolabile  eccezion fatta per comprovati motivi di sicurezza . La responsabilità degli agenti della posta, per la violazione del segreto delle lettere, sarà determinata da una legge Sovrana.

Art. 30 – La stampa sarà limitatamente libera, e solo soggetta ad una legge repressiva, da pubblicarsi per tutto ciò che può offendere la religione, la morale, l’ordine pubblico, il re, la famiglia, i sovrani esteri e le loro famiglie, non che l’onore e l’interesse de’ particolari.

Sulle stesse norme a garentire preventivamente la moralità dei pubblici spettacoli, verrà emanata una legge apposita; e fino a che questa non sarà sanzionata, si osserveranno su tale obbietto i regolamenti in vigore.

La stampa sarà soggetta a legge preventiva per le opere che riguardano materie di religione trattate ex professo.

Art. 31 – Il passato, per ciò che riguarda reati minori, rimane coperto d’un velo impenetrabile, la fiducia data farà si che ogni condanna sinora profferita per politiche imputazioni sarà cancellata, ed ogni procedimento per avvenimenti successi sinora, viene vietato ma  preso in considerazione per la sicurezza pubblica e dello Stato.

Capo I
Delle Camere legislative





Art. 32 – Le camere legislative non possono essere convocate che in pari tempo, e chiudono in pari tempo le loro sessioni; salvo unicamente alla camera Alta/Regia il potersi riunire, quando bisogna, come alta corte di giustizia nei casi preveduti dalla costituzione.

Art. 33 – In ciascuna delle due camere, non può aprirsi la discussione, se non quando il numero dei suoi componenti si trovi raccolto a pluralità assoluta.

Art. 34 – Le discussioni delle camere legislative sono pubbliche eccetto il caso in cui ciascuna di esse, sulla proposizione del presidente, reclamata e sostenuta da dieci dei suoi componenti, risolva di adunarsi in comitato segreto.

Art. 35 – Nelle camere legislative, i partiti si adottano a pluralità di voti. La votazione sarà pubblica.

Art. 36 – Chi fa parte di una delle camere legislative non può entrare a far parte dell’altra.

Art. 37 – Appartiene al Sovrano il verificare i poteri di coloro che compongono ciascuna delle due camere , e decidere delle controversie che possono insorgere sull’oggetto.

Art. 38 – I ministri segretarii di stato possono presentare indistintamente i progetti di legge di cui sono incaricati, tanto all’una, quanto all’altra delle due camere legislative. Ma i progetti di legge, che intendono a stabilire contribuzioni di ogni specie o che si riferiscono alla formazione degli stati discussi, debbono prima essere necessariamente presentati al Sovrano.

Art. 39 – Un progetto di legge discusso e votato in una camera  può essere inviato alla sanzione del Sovrano.

Art. 40 – Ove tra le due camere vi sia dissidenza intorno al contenuto di un progetto di legge qualunque, la decisione del verdetto finale spetta unicamente al Sofravo.

Art. 41 – I componenti delle due camere legislative sono violabili  se le loro opinioni sono di natura rivoluzionaria . Possono essere arrestati per debiti durante il periodo della sessione legislativa ed in tutto il corso del mese che la precede o che la siegue. Nei giudizi penali che s’intentassero contro di essi,  possono essere arrestati solo mediante  l’autorizzazione del Sovrano; salvo il caso di flagrante o quasi flagrante reato.

Art. 42 – Ciascuna delle due camere legislative riceverà dal Sovrano   il suo regolamento in cui verrà determinato il modo e l’ordine delle sue discussioni e delle sue votazioni, il numero e gli incarichi delle commissioni ordinarie in cui deve distribuirsi, e tutto ciò che concerne la economia del suo servizio interno.


Capo II
- CAMERA ALTA O DEI PARI-

Art 43 - I pari sono eletti a vita dal re, il quale nomina tra i pari medesimi il presidente ed il vicepresidente della camera, per il  tempo che giudica opportuno.
Art. 44. - II numero dei pari e' limitato da legge Sovrana.
Art. 45. - Per esser pari si richiede aver  l’età compiuta di venticinque anni.
Art. 46. - I principi del sangue sono pari di diritto, e prendono posto immediatamente al fianco del  presidente. Essi possono entrare nella camera all’età di anni venti, ma non dare voto che all'età compiuta di venticinque.
Art. 47. - Sono eleggibili alla dignità di pari
1. Tutti coloro che hanno una rendita che li permetta di finanziare opere utili allo Stato.
2. I ministri segretari di stato, e i consiglieri di stato;
3. Gli ambasciatori ,  i ministri plenipotenziari che abbiano esercitato per sei anni le loro diplomatiche funzioni;
4. Gli arcivescovi e vescovi ;
5. Gli alti in comando nella gerarchia militare: tenenti generali, i viceammiragli, i marescialli di campo ed i retroammiragli;
6. Coloro che per cinque anni abbiano esercitato un opera amministrativa esemplare.
Art. 48. - La camera dei pari si costituisce in alta corte di giustizia per conoscere dei reati di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello stato, di cui possano essere imputati i componenti di ambedue le camere legislative.


-Capo III -
- DELLA CAMERA DE' DEPUTATI-

Art. 49. - La camera dei deputati, o bassa,  si compone di tutti coloro i quali eletti alla pluralità dei suffragi ne ricevono il legittimo mandato dagli elettori corrispondenti.
Art. 50. - I deputati rappresentano  le provincie dove furono eletti.
Art. 51. - La durata della camera dei deputati è di anni due. in conseguenza il mandato di cui si parla nell'articolo precedente finisce col decorso di questo  periodo di tempo o a causa di una condotta negativa del deputato.
Art. 52. - Coloro per i quali cessa il suddetto mandato dopo i due anni, possono essere immediatamente rieletti alla convocazione delle camere successive solamente se nel corso del precedente mandato si sono distinti per meriti contribuendo al bene dello Stato.
Art. 53. - Il numero dei deputati corrisponderà sempre al numero delle Province .
Art. 54. - Per ogni Provincia vi sarà un deputato alla camera.
Art. 55. - Per essere tanto elettore quanto eleggibile si richiede avere la qualità di cittadino, e l'età compiuta di 21 anni; e non trovarsi sottoposto ad alcun giudizio criminale.
Art. 56. - Sono elettori:
1.       Tutta la popolazione civile di età superiore ai 18 anni.
Art. 57. - Sono eleggibili:
1.       Tutti coloro i quali posseggono un titolo di studi superiore .
Art. 58. - I pubblici funzionari, purché siano inamovibili, gli ecclesiastici secolari, anche se appartengano a congregazioni organizzate sotto forme regolari e monastiche, ed i militari possono essere così elettori come eleggibili.
Art. 59. -I deputati che si sono compromessi durante il loro mandato non possono essere  mai più elettori, ne' mai più eleggibili.
Art. 60. - La camera dei deputati sceglie da sé ogni anno fra i suoi componenti medesimi, ed a suffragi non segreti il presidente, il vicepresidente ed i segretari al cospetto del Sovrano.
Art. 61. - Per la prima convocazione delle camere legislative sarà pubblicata una legge elettorale provvisoria la quale non diverrà definitiva se non dopo essere stata esaminata e discussa dalle camere medesime al cospetto del Sovrano  nel primo periodo della loro legislatura.


-Capo IV -
-DEL RE-

Art. 62. - Il Re è il Capo Supremo dello Stato: la sua persona è sacra e inviolabile.
Egli comanda le forze di terra e di mare, e ne dispone: nomina a tutti gli impieghi di amministrazione pubblica, e conferisce titoli, decorazioni ed onorificenze di ogni specie.
Fa grazia , rimettendo o commutando le pene.
Provvede a sostenere l'integrità dello Stato .

Decide se far passare leggi e riforme.
Negozia i trattati di alleanza e di commercio e si consulta con le camere legislative prima di ratificarli.
Art. 63. - Il Re convoca ogni anno in sessione ordinaria le camere legislative: nei casi di urgenza le convoca in sessione straordinaria: ed è suo il diritto di prorogarle e di chiuderle.
Egli può anche sciogliere le camere , ma convocandone un'altra per nuove elezioni nello spazio  di 3 mesi.
Art. 64. - Al Re  appartiene la decisione di promuovere le leggi votate dalle due camere. Una legge a cui l'approvazione  reale viene negata non può richiamarsi ad esame nella sessione di quel medesimo anno.
Art. 65. - II Re fa coniare la moneta, ponendovi la sua effigie. Pubblica i necessari decreti e regolamenti per l'esecuzione delle leggi, senza poter mai né sospendere, né dispensare alcuno dall'osservarla.
Art. 66. - II Re può sciogliere le forze dell'ordine (Guardia Civica) , dando però al tempo stesso le necessarie disposizioni per ricomporle e riordinarle fra lo spazio improrogabile di un anno.
Art. 67. - La lista civile e' determinata da una legge Sovrana per la durata di ciascun regno.
Art. 68. - Alla morte del Re, se l’Erede della Corona e' di età maggiore saranno da lui convocate le camere legislative nell'arco di un mese, per assistere al loro giuramento . Se l'Erede della Corona e di età minore la reggenza sarà concessa  alla Madre e Tutrice e due o più Principi della Famiglia Reale. Lo stesso verrà praticato, laddove il Re sventuratamente si trovi nell'impossibilita di regnare per motivi di salute.


-CAPO V -
-DEI MINISTRI-



Art. 69. - I ministri sono responsabili delle proprie azioni.
Art. 70. - Gli atti di ogni genere proposti dai ministri non hanno vigore se non contrassegnati dal Re, il quale perciò solo se ne rende risponsabile.
 Art. 71. - I ministri fanno  parte della Camera dei Pari (Alta).  Le camere possono chiedere la presenza dei ministri nelle discussioni.
 Art. 72. - La sola Camera dei Pari ha il diritto di mettere in stato di accusa ministri per gli atti, di cui questi sono responsabili. La Camera dei Pari ha  la giurisdizione di giudicarli in presenza dei Deputati della Camera Bassa .
 Art. 73. - Una legge apposita determinerà  i casi, nei quali Si verifica la responsabilità dei ministri, e i modi con cui deve procedere il giudizio contro di essi, e le pene da infliggere, laddove risultino colpevoli.
 Art. 74. - II Re può far grazia ai ministri condannati, anche in assenza di una esplicita domanda di una delle due camere legislative.


-CAPO VI -
- DEL CONSIGLIO DI STATO-

Art. 75. - Vi sarà un consiglio di stato che non supererà il numero di ventiquattro individui nominati dal Sovrano. Gli stranieri non ne verranno esclusi.
Art. 76. - Il consiglio di stato e presieduto dal ministro segretario di stato di grazia e giustizia di nomina del Sovrano.
Art. 77. – Il  Sovrano nomina i consiglieri di stato.
Art. 78. – Il consiglio di stato e istituito per dare il suo ragionato consiglio su tutti gli affari dei quali potrà essergli delegato l'esame in nome del Re .


-CAPO VII -
-DELL' ORDINE GIUDIZIARIO-

Art. 79. - La giustizia emana dal Re, ed in nome del Re vien retribuita da tribunali a ciò delegati.
Art. 80 - Nessuna giurisdizione contenziosa può essere stabilita, se non in forza di una legge.
Art. 81. -  Potranno crearsi dei tribunali straordinari, sotto  denominazione del Sovrano.
Art. 82. - Le udienze dei tribunali sono pubbliche. Quando un tribunale crede che la pubblicità possa offendere i buoni costumi, deve dichiararlo in apposita sentenza: e questa debba essere profferita, alla unanimità in materia di reati politici e di abusi di stampa.
Art. 83. - Nell'ordine giudiziario i magistrati non saranno inamovibili. I Magistrati potranno essere sostituiti come conseguenza di comportamenti inadeguati dal Sovrano.
Art. 84. - Gli agenti del pubblico ministero presso le corti e i tribunali sono essenzialmente amovibili.

-CAPO VIII -
-DISPOSIZIONI TRANSITORIE-
Art. 85. - Talune parti di questa Carta potranno essere modificate per il bene dello Stato per volontà del Sovrano secondo i bisogni e le condizioni particolari della popolazione.

(Fine)
Scritto da:
Il Principe dei Reazionario


lunedì 13 agosto 2012

La Monarchia Tradizionale applicata al XXI Secolo (Parte 3°) : La Carta dello Stato (Costituzione) (Parte 8°)





-CAPO VII -
-DELL' ORDINE GIUDIZIARIO-

Art. 79. - La giustizia emana dal Re, ed in nome del Re vien retribuita da tribunali a ciò delegati.
Art. 80 - Nessuna giurisdizione contenziosa può essere stabilita, se non in forza di una legge.
Art. 81. -  Potranno crearsi dei tribunali straordinari, sotto  denominazione del Sovrano.
Art. 82. - Le udienze dei tribunali sono pubbliche. Quando un tribunale crede che la pubblicità possa offendere i buoni costumi, deve dichiararlo in apposita sentenza: e questa debba essere profferita, alla unanimità in materia di reati politici e di abusi di stampa.
Art. 83. - Nell'ordine giudiziario i magistrati non saranno inamovibili. I Magistrati potranno essere sostituiti come conseguenza di comportamenti inadeguati dal Sovrano.
Art. 84. - Gli agenti del pubblico ministero presso le corti e i tribunali sono essenzialmente amovibili.

-CAPO VIII -
-DISPOSIZIONI TRANSITORIE-
Art. 85. - Talune parti di questa Carta potranno essere modificate per il bene dello Stato per volontà del Sovrano secondo i bisogni e le condizioni particolari della popolazione.

(Fine)
Scritto da:
Il Principe dei Reazionario

lunedì 30 luglio 2012

La Monarchia Tradizionale applicata al XXI Secolo (Parte 3°) : La Carta dello Stato (Costituzione) (Parte 7°)


-CAPO VI -
- DEL CONSIGLIO DI STATO-

Art. 75. - Vi sarà un consiglio di stato che non supererà il numero di ventiquattro individui nominati dal Sovrano. Gli stranieri non ne verranno esclusi.
Art. 76. - Il consiglio di stato e presieduto dal ministro segretario di stato di grazia e giustizia di nomina del Sovrano.
Art. 77. – Il  Sovrano nomina i consiglieri di stato.
Art. 78. – Il consiglio di stato e istituito per dare il suo ragionato consiglio su tutti gli affari dei quali potrà essergli delegato l'esame in nome del Re .

Scritto da:
Il Principe dei Reazionari

mercoledì 25 luglio 2012

La Monarchia Tradizionale applicata al XXI Secolo (Parte 3°) : La Carta dello Stato (Costituzione) (Parte 6°)




-CAPO V -
-DEI MINISTRI-



Art. 69. - I ministri sono responsabili delle proprie azioni.
Art. 70. - Gli atti di ogni genere proposti dai ministri non hanno vigore se non contrassegnati dal Re, il quale perciò solo se ne rende risponsabile.
 Art. 71. - I ministri fanno  parte della Camera dei Pari (Alta).  Le camere possono chiedere la presenza dei ministri nelle discussioni.
 Art. 72. - La sola Camera dei Pari ha il diritto di mettere in stato di accusa ministri per gli atti, di cui questi sono responsabili. La Camera dei Pari ha  la giurisdizione di giudicarli in presenza dei Deputati della Camera Bassa .
 Art. 73. - Una legge apposita determinerà  i casi, nei quali Si verifica la responsabilità dei ministri, e i modi con cui deve procedere il giudizio contro di essi, e le pene da infliggere, laddove risultino colpevoli.
 Art. 74. - II Re può far grazia ai ministri condannati, anche in assenza di una esplicita domanda di una delle due camere legislative.

Scritto da:
Il Principe dei Reazionari

domenica 22 luglio 2012

La Monarchia Tradizionale applicata al XXI Secolo (Parte 3°) : La Carta dello Stato (Costituzione) (Parte 5°)





-Capo IV -
-DEL RE-

Art. 62. - Il Re è il Capo Supremo dello Stato: la sua persona è sacra e inviolabile.
Egli comanda le forze di terra e di mare, e ne dispone: nomina a tutti gli impieghi di amministrazione pubblica, e conferisce titoli, decorazioni ed onorificenze di ogni specie.
Fa grazia , rimettendo o commutando le pene.
Provvede a sostenere l'integrità dello Stato .

Decide se far passare leggi e riforme.
Negozia i trattati di alleanza e di commercio e si consulta con le camere legislative prima di ratificarli.
Art. 63. - Il Re convoca ogni anno in sessione ordinaria le camere legislative: nei casi di urgenza le convoca in sessione straordinaria: ed è suo il diritto di prorogarle e di chiuderle.
Egli può anche sciogliere le camere , ma convocandone un'altra per nuove elezioni nello spazio  di 3 mesi.
Art. 64. - Al Re  appartiene la decisione di promuovere le leggi votate dalle due camere. Una legge a cui l'approvazione  reale viene negata non può richiamarsi ad esame nella sessione di quel medesimo anno.
Art. 65. - II Re fa coniare la moneta, ponendovi la sua effigie. Pubblica i necessari decreti e regolamenti per l'esecuzione delle leggi, senza poter mai né sospendere, né dispensare alcuno dall'osservarla.
Art. 66. - II Re può sciogliere le forze dell'ordine (Guardia Civica) , dando però al tempo stesso le necessarie disposizioni per ricomporle e riordinarle fra lo spazio improrogabile di un anno.
Art. 67. - La lista civile e' determinata da una legge Sovrana per la durata di ciascun regno.
Art. 68. - Alla morte del Re, se l’Erede della Corona e' di età maggiore saranno da lui convocate le camere legislative nell'arco di un mese, per assistere al loro giuramento . Se l'Erede della Corona e di età minore la reggenza sarà concessa  alla Madre e Tutrice e due o più Principi della Famiglia Reale. Lo stesso verrà praticato, laddove il Re sventuratamente si trovi nell'impossibilita di regnare per motivi di salute.

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Il Principe dei Reazionari

venerdì 13 luglio 2012

La Monarchia Tradizionale applicata al XXI Secolo (Parte 3°) : La Carta dello Stato (Costituzione) (Parte 4°)




Attenzione: La bozza Costituzionale esposta lunge da contaminazioni liberali o da corruzione della dottrina legittimista e della tradizionale figura del Sovrano.


-Capo III -
- DELLA CAMERA DE' DEPUTATI-

Art. 49. - La camera dei deputati, o bassa,  si compone di tutti coloro i quali eletti alla pluralità dei suffragi ne ricevono il legittimo mandato dagli elettori corrispondenti.
Art. 50. - I deputati rappresentano  le provincie dove furono eletti.
Art. 51. - La durata della camera dei deputati è di anni due. in conseguenza il mandato di cui si parla nell'articolo precedente finisce col decorso di questo  periodo di tempo o a causa di una condotta negativa del deputato.
Art. 52. - Coloro per i quali cessa il suddetto mandato dopo i due anni, possono essere immediatamente rieletti alla convocazione delle camere successive solamente se nel corso del precedente mandato si sono distinti per meriti contribuendo al bene dello Stato.
Art. 53. - Il numero dei deputati corrisponderà sempre al numero delle Province .
Art. 54. - Per ogni Provincia vi sarà un deputato alla camera.
Art. 55. - Per essere tanto elettore quanto eleggibile si richiede avere la qualità di cittadino, e l'età compiuta di 21 anni; e non trovarsi sottoposto ad alcun giudizio criminale.
Art. 56. - Sono elettori:
1.       Tutta la popolazione civile di età superiore ai 18 anni.
Art. 57. - Sono eleggibili:
1.       Tutti coloro i quali posseggono un titolo di studi superiore .
Art. 58. - I pubblici funzionari, purché siano inamovibili, gli ecclesiastici secolari, anche se appartengano a congregazioni organizzate sotto forme regolari e monastiche, ed i militari possono essere così elettori come eleggibili.
Art. 59. -I deputati che si sono compromessi durante il loro mandato non possono essere  mai più elettori, ne' mai più eleggibili.
Art. 60. - La camera dei deputati sceglie da sé ogni anno fra i suoi componenti medesimi, ed a suffragi non segreti il presidente, il vicepresidente ed i segretari al cospetto del Sovrano.
Art. 61. - Per la prima convocazione delle camere legislative sarà pubblicata una legge elettorale provvisoria la quale non diverrà definitiva se non dopo essere stata esaminata e discussa dalle camere medesime al cospetto del Sovrano  nel primo periodo della loro legislatura.

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Il Principe dei Reazionari

martedì 26 giugno 2012

La Monarchia Tradizionale applicata al XXI Secolo (Parte 3°): La Carta dello Stato ( Costituzione) (Parte 3°).




Attenzione: La bozza Costituzionale esposta lunge da contaminazioni liberali o da corruzione della dottrina legittimista e della tradizionale figura del Sovrano.


Capo II
- CAMERA ALTA O DEI PARI-

Art 43 - I pari sono eletti a vita dal re, il quale nomina tra i pari medesimi il presidente ed il vicepresidente della camera, per il  tempo che giudica opportuno.

Art. 44. - II numero dei pari e' limitato da legge Sovrana.

Art. 45. - Per esser pari si richiede aver  l’età compiuta di venticinque anni.

Art. 46. - I principi del sangue sono pari di diritto, e prendono posto immediatamente al fianco del  presidente. Essi possono entrare nella camera all’età di anni venti, ma non dare voto che all'età compiuta di venticinque.

Art. 47. - Sono eleggibili alla dignità di pari

1. Tutti coloro che hanno una rendita che li permetta di finanziare opere utili allo Stato.

2. I ministri segretari di stato, e i consiglieri di stato;

3. Gli ambasciatori ,  i ministri plenipotenziari che abbiano esercitato per sei anni le loro diplomatiche funzioni;

4. Gli arcivescovi e vescovi ;

5. Gli alti in comando nella gerarchia militare: tenenti generali, i viceammiragli, i marescialli di campo ed i retroammiragli;

6. Coloro che per cinque anni abbiano esercitato un opera amministrativa esemplare.


Art. 48. - La camera dei pari si costituisce in alta corte di giustizia per conoscere dei reati di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello stato, di cui possano essere imputati i componenti di ambedue le camere legislative.

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Il Principe dei Reazionari

martedì 22 maggio 2012

La Monarchia Tradizionale applicata al XXI Secolo (Parte 3°): La Carta dello Stato ( Costituzione) (Parte 2°).



Attenzione: La bozza Costituzionale esposta  lunge da contaminazioni liberali o da corruzione della dottrina legittimista e della tradizionale figura del Sovrano.


Capo I
Delle Camere legislative





Art. 32 – Le camere legislative non possono essere convocate che in pari tempo, e chiudono in pari tempo le loro sessioni; salvo unicamente alla camera Alta/Regia il potersi riunire, quando bisogna, come alta corte di giustizia nei casi preveduti dalla costituzione.

Art. 33 – In ciascuna delle due camere, non può aprirsi la discussione, se non quando il numero dei suoi componenti si trovi raccolto a pluralità assoluta.

Art. 34 – Le discussioni delle camere legislative sono pubbliche eccetto il caso in cui ciascuna di esse, sulla proposizione del presidente, reclamata e sostenuta da dieci dei suoi componenti, risolva di adunarsi in comitato segreto.

Art. 35 – Nelle camere legislative, i partiti si adottano a pluralità di voti. La votazione sarà pubblica.

Art. 36 – Chi fa parte di una delle camere legislative non può entrare a far parte dell’altra.

Art. 37 – Appartiene al Sovrano il verificare i poteri di coloro che compongono ciascuna delle due camere , e decidere delle controversie che possono insorgere sull’oggetto.

Art. 38 – I ministri segretarii di stato possono presentare indistintamente i progetti di legge di cui sono incaricati, tanto all’una, quanto all’altra delle due camere legislative. Ma i progetti di legge, che intendono a stabilire contribuzioni di ogni specie o che si riferiscono alla formazione degli stati discussi, debbono prima essere necessariamente presentati al Sovrano.

Art. 39 – Un progetto di legge discusso e votato in una camera  può essere inviato alla sanzione del Sovrano.

Art. 40 – Ove tra le due camere vi sia dissidenza intorno al contenuto di un progetto di legge qualunque, la decisione del verdetto finale spetta unicamente al Sofravo.

Art. 41 – I componenti delle due camere legislative sono violabili  se le loro opinioni sono di natura rivoluzionaria . Possono essere arrestati per debiti durante il periodo della sessione legislativa ed in tutto il corso del mese che la precede o che la siegue. Nei giudizi penali che s’intentassero contro di essi,  possono essere arrestati solo mediante  l’autorizzazione del Sovrano; salvo il caso di flagrante o quasi flagrante reato.

Art. 42 – Ciascuna delle due camere legislative riceverà dal Sovrano   il suo regolamento in cui verrà determinato il modo e l’ordine delle sue discussioni e delle sue votazioni, il numero e gli incarichi delle commissioni ordinarie in cui deve distribuirsi, e tutto ciò che concerne la economia del suo servizio interno.

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Il Principe dei Reazionari

mercoledì 2 maggio 2012

La Monarchia Tradizionale applicata al XXI Secolo (Parte 3°): La Carta dello Stato ( Costituzione) (Parte 1°).



Attenzione: La bozza Costituzionale esposta ,da qui in avanti, lunge da contaminazioni liberali o da corruzione della dottrina legittimista e della tradizionale figura del Sovrano.


Disposizioni generali



Art. 1 – Lo Stato verrà d’oggi innanzi retto da temperata monarchia ereditaria dotata di  costituzione con basi tradizionali .

Art. 2 – La circoscrizione territoriale dello Stato rimane qual trovasi attualmente stabilita; e non potrà in seguito apportarvisi alcun cangiamento se non in forza di una legittimità confermata .

Art. 3 –  La religione Cattolica apostolica romana è la religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono permessi conformemente alle leggi.

Art. 4 – Il potere legislativo risiede complessivamente nel re, ed in un parlamento rappresentativo, composto di due camere, l’una di pari, l’altra rappresentanti delle Provincie.

Art. 5 – Il potere esecutivo appartiene esclusivamente al re.

Art. 6 – L’iniziativa per la proposizione delle leggi si appartiene indistintamente al re, e ciascuna delle due camere legislative è possibilitata ad esporre proposte di legge.

Art. 7 – La interpretazione delle leggi in via di regola generale si appartiene unicamente al potere legislativo.

Art. 8 – La Carta  garantisce la piena indipendenza dell’ordine giudiziario per l’applicazione delle leggi a’ casi occorrenti, a patto che esso non calpesti gli ordinamenti del Sovrano.

Art. 9 – Apposite leggi oltre alla libera elezione da parte de’ rispettivi abitanti per le diverse cariche comunali, assicureranno ai comuni ed alle provincie, per la loro amministrazione interna, la più larga libertà compatibile con la conservazione de’ loro patrimonii.

Art. 10 – Possono ammettersi truppe straniere al servizio dello stato in forza di una necessità. Le convenzioni esistenti saranno però sempre rispettate.  Senza una esplicita legge Sovrana non è  permesso  a truppe straniere di occupare o di attraversare il territorio dello Stato .

Art. 11 – I militari di ogni arma non possono esser privati de’ loro gradi, onori e pensioni, se non ne’ soli modi prescritti dalle leggi e regolamenti.

Art. 12 – In tutte le provincie dello Stato vi sarà una guardia Civica. L’istituzione della Guardia civica, che si dichiara istituzione dello Stato, l’ordinamento ed amministrazione dei comuni e l’istruzione pubblica saranno regolati da leggi speciali.
In questa legge non potrà mai derogarsi al principio, che nella guardia  Civica i diversi gradi, sino a quello di capitano, verranno conferiti per meriti dal Sovrano .

Art. 13 – Il debito pubblico è riconosciuto e garentito.

Art. 14 – Niuna specie d’imposizione può essere stabilita, se non in forza di una legge Sovrana, non escluse le imposizioni comunali.

Art. 15 – Non possono accordarsi franchigie in materia d’imposizioni, se non in forza di una legge Sovrana.

Art. 16 – Le imposizioni dirette si votano annualmente dalle camere legislative.

Le imposizioni indirette possono avere la durata di due anni.

Art. 17 – Le camere legislative votano ogni anno lo stato discusso, e acclarano i conti che vi si riferiscono.

Art. 18 – La gran corte de’ conti rimane collegio costituito, salvo alle camere legislative il poterne modificare in forza di una legge Sovrana le ordinarie attribuzioni.

Art. 19 – Le proprietà dello stato non possono altrimenti alienarsi che in forza di una legge Sovrana.

Art. 20 – Il diritto di petizione si appartiene indistintamente a tutti.  Le petizioni alle camere legislative  possono farsi  in iscritto, senza che ad alcuno sia permesso di presentarne in persona.

Art. 21 – La qualità di cittadino si acquista e si perde in conformità delle leggi. Gli stranieri non possono esservi naturalizzati che in forza di una legge Sovrana.

Art. 22 – I cittadini sono tutti eguali in faccia alla legge, qualunque ne sia lo stato e la condizione.

Art. 23 – La capacita di esser chiamato a cariche pubbliche si appartiene indistintamente a tutti i cittadini, muniti di istruzione minima di base, senza altro titolo che quello del loro merito personale.

Art. 24 – La libertà individuale è garentita. Niuno può essere arrestato se non in forza di un atto emanato in conformità delle leggi dell’autorità competente, eccetto il caso di flagranza o quasi flagranza.

In caso di arresto per misura di prevenzione l’imputato dovrà consegnarsi all’autorità competente fra lo spazio improrogabile delle ventiquattro ore, e manifestarsi al medesimo i motivi del suo arresto.

Art. 25 – Niuno può essere tradotto suo malgrado innanzi ad un giudice diverso da quello che la legge Sovrana determina: né altre pene possono essere applicate a’ colpevoli se non quelle stabilite dalle leggi emanate dal Sovrano.

Art. 26 – La proprietà de’ cittadini è inviolabile. Il pieno esercizio non può essere ristretto se non da una legge Sovrana per ragione di pubblico interesse. Niuno può essere astretto a cederla, se non per cagione di utilità pubblica riconosciuta, e previa sempre la indennità corrispondente a norma delle leggi Sovrane.

Art 27 – La proprietà letteraria è  garentita  ed inviolabile  entro i limiti e le ordinanze Sovrane .

Art. 28 – Il domicilio de’ cittadini è inviolabile, salvo il caso in cui la stessa legge Sovrana autorizzi le visite domiciliari, le quali non possono allora praticarsi che ne’ modi prescritti dalla legge Sovrana medesima.

Art. 29 – Il segreto delle lettere è inviolabile  eccezion fatta per comprovati motivi di sicurezza . La responsabilità degli agenti della posta, per la violazione del segreto delle lettere, sarà determinata da una legge Sovrana.

Art. 30 – La stampa sarà limitatamente libera, e solo soggetta ad una legge repressiva, da pubblicarsi per tutto ciò che può offendere la religione, la morale, l’ordine pubblico, il re, la famiglia, i sovrani esteri e le loro famiglie, non che l’onore e l’interesse de’ particolari.

Sulle stesse norme a garentire preventivamente la moralità dei pubblici spettacoli, verrà emanata una legge apposita; e fino a che questa non sarà sanzionata, si osserveranno su tale obbietto i regolamenti in vigore.

La stampa sarà soggetta a legge preventiva per le opere che riguardano materie di religione trattate ex professo.

Art. 31 – Il passato, per ciò che riguarda reati minori, rimane coperto d’un velo impenetrabile, la fiducia data farà si che ogni condanna sinora profferita per politiche imputazioni sarà cancellata, ed ogni procedimento per avvenimenti successi sinora, viene vietato ma  preso in considerazione per la sicurezza pubblica e dello Stato.

(Fine parte 1°)

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Il Principe dei Reazionari

lunedì 2 aprile 2012

La Monarchia tradizionale applicata al XXI° Secolo(Parte 2°): Stati Generali(Parlamenti)

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Premesse:


Il progetto politico che mi accingo a illustrare, in questi articoli, è il frutto di accurate ricerche e studi svolti in campo giuridico e istituzionale.In questi articoli verranno esposte le basi di una Monarchia tradizionale applicata al XXI° Secolo , con dettagliate spiegazioni su ogni componente e caratteristica che la contradistinguono, sia dalla Monarchia assoluta che dalla Monarchia Costituzionale/liberale, entrambe caratterizzate da errori più o meno grandi.
Stati Generali(Parlamenti)
Gli Stati Generali, o Parlamenti, costituiscono una parte importante  nella struttura giuridica dello Stato in cui vige una Monarchia Tradizionale. Essi però, a differenza dei Parlamenti odierni dove l'erronea dottrina della sovranità popolare concentra in essi un immenso e assai abusato potere  rispetto al Sovrano che ne rimane pressoché privato,  avranno potere limitato.
Gli Stati Generali , o Parlamenti,  sono articolati in due Camere:
  • la Camera Alta o "Regia" ,  eletta dal Sovrano.
  • la  Camera Bassa o "Popolare", eletta a suffragio universale.
La Camera Alta o "Regia" , eletta dal Sovrano, è composta da:
 Esponenti  dell'alta Aristocrazia ,  Clero, alta Borghesia. Il numero dei Parlamentari in questa Camera non deve superare il numero di 100 seggi. La loro scelta da parte del Sovrano sarà dovuta all'influenza positiva che essi avranno sullo Stato, sulla fedeltà e la condotta, sui servigi offerti per il bene collettivo dello Stato. Si tratterà di investitori e finanziatori di imprese(alta Borghesia),  proprietari di grosse estensioni di terreno(alta Aristocrazia) , ma anche di rappresentanti del Ministero dell'istruzione Pubblica(Clero). Il potere in mano alla Camera Alta è principalmente consultivo , essi proporranno al Sovrano una serie di proposte che,  successivamente alla loro accurata analisi, verranno promosse o bocciate attraverso una decisione del Sovrano secondo norma di legge.Il Presidente della Camera Alta sarà eletto dal Sovrano tra i membri della sua famiglia  e avrà il compito di dirigere le azioni della Camera e monitorarne la condotta generale. Essendo un tramite diretto con il Sovrano , egli riportera a quest'ultimo non solo la condotta generale ma anche eventuali migliorie da applicare all'organico della Camera stessa.
Nella Camera Alta sono presenti i Ministri di Stato(Primo Ministro-Ministro delle finanze-Ministro della guerra-ecc...) nominati dal Sovrano.
Numero delle riunioni

La Camera Alta si riunirà in seduta una volta alla settimana in presenza del Sovrano e dei suoi consiglieri(eletti da quest'ultimo), i quali presidieranno la seduta. Generalmente queste sedute settimanali avranno lo scopo di tener aggiornato il Sovrano della situazione finanziaria dello Stato, dell'istruzione pubblica, della sanità, delle imprese , ma anche di eventuali sviluppi su nuove riforme.

Durata del mandato

Il mandato di un Parlamentare della Camera Alta è a vita fatta eccezione per una possibile cattiva condotta che porterebbe ad un immediato esonero del Parlamentare interessato e alla sua sostituzione. I Parlamentare della Camera Alta non riceveranno stipendio nel contesto Parlamentare, perché essi operano in settori che garantiscono loro un più che sufficiente guadagno(Imprenditoria, finanza, ecc...). Riceveranno una retribuzione base solo nei giorni di seduta congiunta o nei casi in cui le sedute Parlamentari avvengano al di fuori della norma. Possono essere soggetti, per merito, a onorificenze o donazioni in denaro o proprietà.
La Camera Bassa o "Popolare", eletta a suffragio universale, è composta da:
Un Rappresentante per ogni Provincia dello Stato di qualsiasi ceto sociale(livello di istruzione "Medie Superiori" obbligatorio).Il numero dei Parlamentari in questa Camera cambierà a seconda del numero di Province presenti. Ogni Rappresentante verra votato per via di un Plebiscito a suffragio universale tenuto in  ogni Provincia dello Stato.Tale votazione si dividerà in due fasi, la prima a livello Comunale dove ogni candidato verrà votato in ogni  Comune della Provincia, successivamente i candidati eletti verranno sottoposti ad una seconda e ultima votazione nella quale verrà designato il Rappresentante della Provincia. Ogni Rappresentante delle Province farà le veci  della propria Provincia, elencandone i bisogni e la situazione in cui versa dinnanzi al Sovrano.Il potere in mano alla Camera Bassa è principalmente consultivo. Ogni Rappresentante di Provincia esporrà delle richieste al Sovrano che, dopo un'attenta  analisi, le promuoverà o boccerà. Il Presidente della Camera Bassa sarà eletto dagli stessi membri e avrà il compito di portavoce generale e di tramite diretto con il Sovrano.

Numero delle riunioni
 La Camera Bassa si riunirà in seduta una volta alla settimana in presenza del Sovrano e dei suoi consiglieri(eletti da quest'ultimo), i quali presidieranno la seduta. Generalmente queste sedute settimanali avranno lo scopo di tener aggiornato il Sovrano di eventuali mutamenti della situazione generale di ogni Provincia dello Stato.

Durata del mandato

Il mandato di un Parlamentare della Camera Bassa è della durata di due anni , fatta eccezione per una possibile cattiva condotta che porterebbe ad un immediato esonero del Parlamentare interessato e alla sua sostituzione. I Parlamentare della Camera Bassa  riceveranno stipendio base mensile che sarà pari e non superiore allo stipendio di un cittadino medio ,  Riceveranno una retribuzione aggiuntiva  solo nei giorni di seduta congiunta o nei casi in cui le sedute Parlamentari avvengano al di fuori della norma. Possono essere soggetti, per merito, a onorificenze, aumenti della durata del mandato, o donazioni in denaro e proprietà.

Sessioni congiunte

 Gli Stati Generali siederanno in seduta congiunta almeno una volta all'anno fatta eccezione per fatti straordinari:Crisi internazionale, crisi economica, problemi sociali, guerra,  infrazione delle leggi dello Stato da parte degli organi rappresentativi o del Sovrano.
Inoltre gli Stati Generali verranno convocati dal Sovrano anche al di fuori delle cause sopra citate, nel caso in cui, per esempio, il Sovrano stesso debba consultare i Parlamenti per una sua scelta che potrebbe interessare le finanze dello Stato o i suoi abitanti.

Limiti Istituzionali

Le due Carte* (Sovrana e Parlamentare) Specificheranno i poteri in possesso del Sovrano e dei Parlamenti e i limiti ai quali dovranno tenere conto. Esse   distinguono  nettamente le prerogative del Sovrano e delle due Camere: Nessuna volontà Parlamentare potrà essere avallata se non vi è accordo tra le Camere e il Sovrano. Se il Sovrano decidesse di far passare una decisione che comporti l'uso diretto di risorse dello Stato senza il consenso unanime delle Camere , sarà possibilitato a farlo solamente utilizzando le proprie risorse finanziarie(appannaggio) senza intaccare le finanze dello Stato e prendendosi totalmente le responsabilità della propria azione.

Nota:

*Le due Carte(Sovrana e Parlamentare) sono due Statuti,  separati dalla Carta dello Stato, che specificano strettamente i privilegi e i doveri/limiti del Sovrano e dei Parlamenti.

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Il Principe dei Reazionari

mercoledì 21 marzo 2012

La Monarchia tradizionale applicata al XXI° Secolo(Parte 1°): Il Sovrano




Premesse:

Il progetto politico che mi accingo a illustrare, in questi articoli, è il frutto di accurate ricerche e studi svolti in campo giuridico e istituzionale.In questi articoli verranno esposte le basi di una Monarchia tradizionale applicata al XXI° Secolo  , con dettagliate spiegazioni su ogni componente e caratteristica che la  contradistinguono, sia dalla Monarchia assoluta che dalla Monarchia Costituzionale/liberale, entrambe caratterizzate da errori più o meno grandi.


Il Sovrano:

Il Sovrano(Imperatore-Re-Granduca-Duca-ecc...) dovrà tornare ad essere il punto chiave, il cardine, dello Stato. Oggi quello che rimane delle Monarchie è solo un pallido ricordo dei fasti e delle glorie del passato, un passato in cui, prima di cadere negli errori dell'epoca moderna, la Monarchia rifletteva in terra l'ordine sociale che la religione Cristiana aveva infuso per opera della provvidenza nei Sovrani, i quali, rispettavano i loro popoli dedicando gran parte della  loro vita al benessere di quest'ultimo ,  consapevoli del fatto che le fondamenta in cui affonda e si regge lo Stato sono stabili e forti solo se il popolo è felice e prospero. Tale dottrina andò scemando sia durante le Monarchie assolute che cadevano nell'errore dell'accentramento politico, sia,in maniera peggiore, nelle Monarchie Costituzionali/Parlamentari dove  l'accentramento persiste in modo più accentuato, e lo Stato viene fortemente laicizzato e le istituzioni si basano su ordinamenti di matrice Borghese e atea valendo solamente da strumenti per il guadagno di una cerchia assai ristretta di individui facenti parte della media e alta Borghesia e dove, per l'appunto, il Sovrano è relegato allo stato di mero simbolo. Questa Monarchia "ibrida" odierna , che assomiglia molto a un Repubblica con Scettro e mantello, fin dalle sue prime apparizioni , ha mostrato i suoi grandi errori , dissacrando lo spirito stesso della Monarchia e dei suoi principi e ideali,  e la sua immensa inutilità se ci si basa, soprattutto, sul bene totale dello Stato.  Nell'ideario di Monarchia Tradizionale l'accento non è posto né sulla persona del Sovrano , né sulla dinastia, ma sulla Corona, situata al vertice della piramide delle istituzioni politiche, che deve essere cattolica, storica, sociale, responsabile, forale ed ereditaria. Cattolica significa che la Corona deve assoggettare la politica generale ai princìpi della morale cattolica, essere rigidamente fedele agli insegnamenti della Cattedra Romana e favorire in ogni modo quanto promuove l'instaurazione del Regno Sociale di Cristo; storica significa che è caratterizzata dal cumulo dei diritti storici sempre perfettamente identificabili; sociale significa che deve essere non assoluta ma limitata, anzitutto dalla coscienza cattolica, morale e religiosa del Sovrano , quindi dalle barriere giuridiche dei rappresentanti delle Province  e dalle decisioni dei Parlamenti, o giunte, che rappresentano gli interessi regionali e nazionali; responsabile significa che non è accettata la distinzione fra regnare e governare, tipica delle monarchie costituzionali: nella Monarchia Tradizionale il Sovrano esercita personalmente il governo, aiutato dai Consigli della Corona o Consigli Reali, e risponde se lui o i suoi agenti non rispettano le regole dell'ordinamento giuridico di quello che si potrebbe chiamare "Stato sociale di diritto"; forale significa che il Sovrano esercita le sue facoltà di governo a norma dei diritti che storicamente e costituzionalmente gli competono in ognuno dei suoi domini; finalmente ereditaria vuol dire che, nella disputa fra legittimità di origine e legittimità di esercizio, se quest'ultima prevale sulla prima, non si rinuncia ad attribuire importanza anche al collegamento dinastico.
Quindi il potere del sovrano in una Monarchia Tradizionale viene limitato, prima di ogni altra cosa, dalla coscienza Cattolica e poi dai vari rappresentanti delle Province e dai due Parlamenti che , nel caso in cui si trovassero in disaccordo su una scelta del Sovrano , possono opporsi a norma di legge. Tuttavia il Sovrano ha il potere di agire di "tasca propria" se gli organi rappresentativi non concedono in maggioranza la loro approvazione, per esempio, se il Sovrano propone l'utilizzo delle casse di Stato per un opera Pubblica o Privata ritenuta superflua o non adatta alla maggioranza del Parlamento e dei vari rappresentanti delle Province, il Sovrano può realizzare tale progetto utilizzando le risorse del suo appannaggio.
In definitiva la figura del Sovrano acquista un importanza assai maggiore , e molto più concreta, rispetto alle Monarchie attuali, offrendo un garante per il popolo, il Sovrano, che è al servizio di esso senza essere condizionato da partiti di varia matrice.


(Fine 1° parte)






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