Attenzione: La bozza Costituzionale esposta ,da qui in avanti, lunge da contaminazioni liberali o da corruzione della dottrina legittimista e della tradizionale figura del Sovrano.
Disposizioni generali
Art. 1 – Lo Stato verrà d’oggi innanzi
retto da temperata monarchia ereditaria dotata di costituzione con basi tradizionali .
Art. 2 – La circoscrizione territoriale dello Stato rimane qual
trovasi attualmente stabilita; e non potrà in seguito apportarvisi alcun
cangiamento se non in forza di una legittimità confermata .
Art. 3 – La
religione Cattolica apostolica romana è la religione dello Stato. Gli altri
culti ora esistenti sono permessi conformemente alle leggi.
Art. 4 – Il potere legislativo risiede complessivamente nel
re, ed in un parlamento rappresentativo, composto di due camere, l’una di pari,
l’altra rappresentanti delle Provincie.
Art. 5 – Il potere esecutivo appartiene esclusivamente al re.
Art. 6 – L’iniziativa per la proposizione delle leggi si
appartiene indistintamente al re, e ciascuna delle due camere legislative è possibilitata ad esporre proposte di legge.
Art. 7 – La interpretazione delle leggi in via di regola generale
si appartiene unicamente al potere legislativo.
Art. 8 – La Carta garantisce la piena indipendenza
dell’ordine giudiziario per l’applicazione delle leggi a’ casi occorrenti, a patto che esso non calpesti gli ordinamenti del Sovrano.
Art. 9 – Apposite leggi oltre alla libera elezione da parte
de’ rispettivi abitanti per le diverse cariche comunali, assicureranno ai
comuni ed alle provincie, per la loro amministrazione interna, la più larga
libertà compatibile con la conservazione de’ loro patrimonii.
Art. 10 – Possono ammettersi truppe straniere al servizio
dello stato in forza di una necessità. Le convenzioni esistenti saranno
però sempre rispettate. Senza una esplicita legge Sovrana non è permesso a truppe
straniere di occupare o di attraversare il territorio dello Stato .
Art. 11 – I militari di ogni arma non possono esser privati
de’ loro gradi, onori e pensioni, se non ne’ soli modi prescritti dalle leggi e
regolamenti.
Art. 12 – In tutte le provincie dello Stato vi sarà una guardia Civica. L’istituzione
della Guardia civica, che si dichiara istituzione dello Stato, l’ordinamento ed
amministrazione dei comuni e l’istruzione pubblica saranno regolati da leggi
speciali.
In questa legge non potrà mai derogarsi al principio, che
nella guardia Civica i diversi gradi, sino a quello di capitano, verranno conferiti
per meriti dal Sovrano .
Art. 13 – Il debito pubblico è riconosciuto e garentito.
Art. 14 – Niuna specie d’imposizione può essere stabilita, se
non in forza di una legge Sovrana, non escluse le imposizioni comunali.
Art. 15 – Non possono accordarsi franchigie in materia
d’imposizioni, se non in forza di una legge Sovrana.
Art. 16 – Le imposizioni dirette si votano annualmente dalle
camere legislative.
Le imposizioni indirette possono avere la durata di due anni.
Art. 17 – Le camere legislative votano ogni anno lo stato
discusso, e acclarano i conti che vi si riferiscono.
Art. 18 – La gran corte de’ conti rimane collegio costituito,
salvo alle camere legislative il poterne modificare in forza di una legge Sovrana le
ordinarie attribuzioni.
Art. 19 – Le proprietà dello stato non possono altrimenti
alienarsi che in forza di una legge Sovrana.
Art. 20 – Il diritto di petizione si appartiene
indistintamente a tutti. Le petizioni alle camere legislative possono
farsi in iscritto, senza che ad alcuno sia permesso di presentarne in
persona.
Art. 21 – La qualità di cittadino si acquista e si perde in
conformità delle leggi. Gli stranieri non possono esservi naturalizzati che in
forza di una legge Sovrana.
Art. 22 – I cittadini sono tutti eguali in faccia alla legge,
qualunque ne sia lo stato e la condizione.
Art. 23 – La capacita di esser chiamato a cariche pubbliche
si appartiene indistintamente a tutti i cittadini, muniti di istruzione minima di base, senza altro titolo che quello
del loro merito personale.
Art. 24 – La libertà individuale è garentita. Niuno può essere arrestato se non in forza di un atto
emanato in conformità delle leggi dell’autorità competente, eccetto il caso di
flagranza o quasi flagranza.
In caso di arresto per misura di prevenzione l’imputato dovrà
consegnarsi all’autorità competente fra lo spazio improrogabile delle
ventiquattro ore, e manifestarsi al medesimo i motivi del suo arresto.
Art. 25 – Niuno può essere tradotto suo malgrado innanzi ad
un giudice diverso da quello che la legge Sovrana determina: né altre pene possono
essere applicate a’ colpevoli se non quelle stabilite dalle leggi emanate dal Sovrano.
Art. 26 – La proprietà de’ cittadini è inviolabile. Il pieno
esercizio non può essere ristretto se non da una legge Sovrana per ragione di pubblico
interesse. Niuno può essere astretto a cederla, se non per cagione di utilità
pubblica riconosciuta, e previa sempre la indennità corrispondente a norma
delle leggi Sovrane.
Art 27 – La proprietà letteraria è garentita ed inviolabile entro i limiti e le ordinanze Sovrane .
Art. 28 – Il domicilio de’ cittadini è inviolabile, salvo il caso in cui la stessa legge Sovrana autorizzi le
visite domiciliari, le quali non possono allora praticarsi che ne’ modi
prescritti dalla legge Sovrana medesima.
Art. 29 – Il segreto delle lettere è inviolabile eccezion fatta per comprovati motivi di sicurezza . La responsabilità degli agenti della posta, per la
violazione del segreto delle lettere, sarà determinata da una legge Sovrana.
Art. 30 – La stampa sarà limitatamente libera, e solo soggetta ad una legge
repressiva, da pubblicarsi per tutto ciò che può offendere la religione, la
morale, l’ordine pubblico, il re, la famiglia, i sovrani esteri e le loro famiglie,
non che l’onore e l’interesse de’ particolari.
Sulle stesse norme a garentire preventivamente la moralità
dei pubblici spettacoli, verrà emanata una legge apposita; e fino a che questa
non sarà sanzionata, si osserveranno su tale obbietto i regolamenti in vigore.
La stampa sarà soggetta a legge preventiva per le opere che
riguardano materie di religione trattate ex
professo.
Art. 31 – Il
passato, per ciò che riguarda reati minori, rimane coperto d’un velo impenetrabile, la fiducia data farà si che ogni condanna sinora profferita
per politiche imputazioni sarà cancellata,
ed ogni procedimento per avvenimenti successi sinora, viene vietato ma preso in considerazione per la sicurezza pubblica e dello Stato.
(Fine parte 1°)
Scritto da :
Il Principe dei Reazionari