mercoledì 2 maggio 2012

La Monarchia Tradizionale applicata al XXI Secolo (Parte 3°): La Carta dello Stato ( Costituzione) (Parte 1°).



Attenzione: La bozza Costituzionale esposta ,da qui in avanti, lunge da contaminazioni liberali o da corruzione della dottrina legittimista e della tradizionale figura del Sovrano.


Disposizioni generali



Art. 1 – Lo Stato verrà d’oggi innanzi retto da temperata monarchia ereditaria dotata di  costituzione con basi tradizionali .

Art. 2 – La circoscrizione territoriale dello Stato rimane qual trovasi attualmente stabilita; e non potrà in seguito apportarvisi alcun cangiamento se non in forza di una legittimità confermata .

Art. 3 –  La religione Cattolica apostolica romana è la religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono permessi conformemente alle leggi.

Art. 4 – Il potere legislativo risiede complessivamente nel re, ed in un parlamento rappresentativo, composto di due camere, l’una di pari, l’altra rappresentanti delle Provincie.

Art. 5 – Il potere esecutivo appartiene esclusivamente al re.

Art. 6 – L’iniziativa per la proposizione delle leggi si appartiene indistintamente al re, e ciascuna delle due camere legislative è possibilitata ad esporre proposte di legge.

Art. 7 – La interpretazione delle leggi in via di regola generale si appartiene unicamente al potere legislativo.

Art. 8 – La Carta  garantisce la piena indipendenza dell’ordine giudiziario per l’applicazione delle leggi a’ casi occorrenti, a patto che esso non calpesti gli ordinamenti del Sovrano.

Art. 9 – Apposite leggi oltre alla libera elezione da parte de’ rispettivi abitanti per le diverse cariche comunali, assicureranno ai comuni ed alle provincie, per la loro amministrazione interna, la più larga libertà compatibile con la conservazione de’ loro patrimonii.

Art. 10 – Possono ammettersi truppe straniere al servizio dello stato in forza di una necessità. Le convenzioni esistenti saranno però sempre rispettate.  Senza una esplicita legge Sovrana non è  permesso  a truppe straniere di occupare o di attraversare il territorio dello Stato .

Art. 11 – I militari di ogni arma non possono esser privati de’ loro gradi, onori e pensioni, se non ne’ soli modi prescritti dalle leggi e regolamenti.

Art. 12 – In tutte le provincie dello Stato vi sarà una guardia Civica. L’istituzione della Guardia civica, che si dichiara istituzione dello Stato, l’ordinamento ed amministrazione dei comuni e l’istruzione pubblica saranno regolati da leggi speciali.
In questa legge non potrà mai derogarsi al principio, che nella guardia  Civica i diversi gradi, sino a quello di capitano, verranno conferiti per meriti dal Sovrano .

Art. 13 – Il debito pubblico è riconosciuto e garentito.

Art. 14 – Niuna specie d’imposizione può essere stabilita, se non in forza di una legge Sovrana, non escluse le imposizioni comunali.

Art. 15 – Non possono accordarsi franchigie in materia d’imposizioni, se non in forza di una legge Sovrana.

Art. 16 – Le imposizioni dirette si votano annualmente dalle camere legislative.

Le imposizioni indirette possono avere la durata di due anni.

Art. 17 – Le camere legislative votano ogni anno lo stato discusso, e acclarano i conti che vi si riferiscono.

Art. 18 – La gran corte de’ conti rimane collegio costituito, salvo alle camere legislative il poterne modificare in forza di una legge Sovrana le ordinarie attribuzioni.

Art. 19 – Le proprietà dello stato non possono altrimenti alienarsi che in forza di una legge Sovrana.

Art. 20 – Il diritto di petizione si appartiene indistintamente a tutti.  Le petizioni alle camere legislative  possono farsi  in iscritto, senza che ad alcuno sia permesso di presentarne in persona.

Art. 21 – La qualità di cittadino si acquista e si perde in conformità delle leggi. Gli stranieri non possono esservi naturalizzati che in forza di una legge Sovrana.

Art. 22 – I cittadini sono tutti eguali in faccia alla legge, qualunque ne sia lo stato e la condizione.

Art. 23 – La capacita di esser chiamato a cariche pubbliche si appartiene indistintamente a tutti i cittadini, muniti di istruzione minima di base, senza altro titolo che quello del loro merito personale.

Art. 24 – La libertà individuale è garentita. Niuno può essere arrestato se non in forza di un atto emanato in conformità delle leggi dell’autorità competente, eccetto il caso di flagranza o quasi flagranza.

In caso di arresto per misura di prevenzione l’imputato dovrà consegnarsi all’autorità competente fra lo spazio improrogabile delle ventiquattro ore, e manifestarsi al medesimo i motivi del suo arresto.

Art. 25 – Niuno può essere tradotto suo malgrado innanzi ad un giudice diverso da quello che la legge Sovrana determina: né altre pene possono essere applicate a’ colpevoli se non quelle stabilite dalle leggi emanate dal Sovrano.

Art. 26 – La proprietà de’ cittadini è inviolabile. Il pieno esercizio non può essere ristretto se non da una legge Sovrana per ragione di pubblico interesse. Niuno può essere astretto a cederla, se non per cagione di utilità pubblica riconosciuta, e previa sempre la indennità corrispondente a norma delle leggi Sovrane.

Art 27 – La proprietà letteraria è  garentita  ed inviolabile  entro i limiti e le ordinanze Sovrane .

Art. 28 – Il domicilio de’ cittadini è inviolabile, salvo il caso in cui la stessa legge Sovrana autorizzi le visite domiciliari, le quali non possono allora praticarsi che ne’ modi prescritti dalla legge Sovrana medesima.

Art. 29 – Il segreto delle lettere è inviolabile  eccezion fatta per comprovati motivi di sicurezza . La responsabilità degli agenti della posta, per la violazione del segreto delle lettere, sarà determinata da una legge Sovrana.

Art. 30 – La stampa sarà limitatamente libera, e solo soggetta ad una legge repressiva, da pubblicarsi per tutto ciò che può offendere la religione, la morale, l’ordine pubblico, il re, la famiglia, i sovrani esteri e le loro famiglie, non che l’onore e l’interesse de’ particolari.

Sulle stesse norme a garentire preventivamente la moralità dei pubblici spettacoli, verrà emanata una legge apposita; e fino a che questa non sarà sanzionata, si osserveranno su tale obbietto i regolamenti in vigore.

La stampa sarà soggetta a legge preventiva per le opere che riguardano materie di religione trattate ex professo.

Art. 31 – Il passato, per ciò che riguarda reati minori, rimane coperto d’un velo impenetrabile, la fiducia data farà si che ogni condanna sinora profferita per politiche imputazioni sarà cancellata, ed ogni procedimento per avvenimenti successi sinora, viene vietato ma  preso in considerazione per la sicurezza pubblica e dello Stato.

(Fine parte 1°)

Scritto da :

Il Principe dei Reazionari