Carlo Ludovico di Borbone-Parma, noto anche come Carlo II di Parma (Madrid, 22 dicembre 1799 – Nizza, 16 aprile 1883)
Nota bene: Questo importante documento dimostra che il tanto criticato Carlo II di Borbone-Parma aveva ottime intenzioni per il suo Stato. Egli si fidò, come tanti Sovrani dell'epoca, delle proposte liberali , e come tutti i Sovrani non compromessi con la rivoluzione venne tradito e costretto, per sicurezza personale , a lasciare i suoi legittimi Stati.
La suprema reggenza dello Stato
Perché questo Stato possa godere senza indugio dei sommi
vantaggi de’ Governi rappresentativi in tanto che si attende l’arbitrato de’
sovrani d’Italia o la decisione di un Congresso italiano sui futuri destini di
questo Stato, la Reggenza crede essere suo debito di pubblicare, come fa, le
basi di una Costituzione la quale sarà nel termine più breve promulgata ed
eseguita.
Basi fondamentali della Costituzione
Art. 1 – Lo Stato verrà retto da temperata monarchia
ereditaria costituzionale sulle forme rappresentative.
Art. 2 – La religione Cattolica apostolica romana è la
religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono permessi
conformemente alle leggi.
Art. 3 – La persona del principe è inviolabile. I suoi
ministri sono responsabili.
Art. 4 – Al principe solo appartiene il Potere esecutivo.
Egli è il capo supremo dello Stato ed ha il comando delle armi. Fa i trattati
politici e di commercio e dà tutti gli ordini necessari per la esecuzione delle
leggi senza che possa mai sospenderne l’osservanza o dispensare da essa. Ogni
giustizia emana da lui, e può far grazia meno ai ministri prevaricatori.
Art. 5 – Il potere legislativo sarà collettivamente
esercitato dal principe e da una Camera di Deputati.
Art. 6 – Tutti i cittadini che hanno compiuto i 25 anni sono
elettori.
Art. 7 – Il possesso, la capacità, il commercio, l’industria
conferiscono al cittadino dello Stato il diritto di essere eletto deputato a
termini e con i requisiti della legge elettorale da pubblicarsi.
Art. 8 – I deputati riceveranno dai rispettivi comuni una
indennità da stabilirsi nella legge elettorale.
Art. 9 – La proposizione delle leggi apparterrà al principe
ed alla Camera dei deputati.
Art. 10 – Il principe convoca ogni anno la Camera dei
deputati, ne proroga le sessioni, e può discioglierla; ma in questo caso ne
convoca un’altra nel termine di due mesi.
Art. 11 – Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non
sarà consentito dalla Camera dei deputati e sanzionato dal principe.
Art. 12 – La stampa sarà libera e soggetta soltanto ad una
legge repressiva da promulgarsi.
Art. 13 – I giudici saranno inamovibili dopo che avranno
esercitate le loro funzioni per lo spazio di tre anni.
Art. 14 – L’istituzione della Guardia civica, che si dichiara
istituzione dello Stato, l’ordinamento ed amministrazione dei comuni e
l’istruzione pubblica saranno regolati da leggi speciali.
Art. 15 – Tutte le proprietà sono inviolabili, salvo il caso
di espropriazione per causa di pubblica utilità comprovata legalmente e previa
indennità. Anche la proprietà letteraria è mantenuta e garantita.
Art. 16 – Nessuna truppa straniera allo Stato potrà essere
chiamata al servizio dello Stato medesimo se non in virtù di una legge.
Art. 17 – La dotazione del principe sarà fissata da una
legge.
Esposte le basi della Costituzione, la Reggenza fa noto al
pubblico il seguente “Sovrano chirografo”
Signori!
Atteso i subiti rivolgimenti che d’ogni intorno ed in questi
Stati succedono, e volendo pure, quali che siano per essere le mie sorti
future, mostrare con solenne prova quanto mi stia a cuore la salute e potenza
d’Italia, quanto deploro quel breve tempo in cui la necessità e posizione
geografica e politica di questi Stati mi sottomise ad influenza straniera, io
solennemente dichiaro di rimettere sin d’ora i miei destini all’arbitrato di
S.S. Pio IX, di S.M. Carlo Alberto Re di Sardegna e di S.A.R. Leopoldo II Gran
Duca di Toscana, i quali decideranno le differenze e le sorti future di questi
Stati al miglior bene e maggior forza d’Italia, offrendomi sin d’ora ad
accettare que’ compensi che all’equità di que’ principi sembreranno
convenienti.
Intanto, volendo pur anche testimoniare quanto desideri la
felicità del mio popolo, approvo lo Statuto fondamentale di un Governo
rappresentativo quale mi fu proposto dalla Suprema Reggenza da me a ciò
deputata, la quale confermo con gli stessi poteri insino a che le sorti di
questo Stato siano determinate, dandole facoltà di aggregarsi un altro cittadino
eletto dallo Anzianato di questa città.
Ritorni intanto Piacenza, ritorni Pontremoli in fede;
dimentico i loro intempestivi bollori nocivi ai loro ed ai comuni interessi;
rimanga fedele Parma, e rimangano fedeli le altre parti dei miei Stati, e pensino
che dall’ampiezza non si misura la felicità degli Stati.
Io giurerò lo Statuto, manderò un battaglione di linea in
soccorso ai Lombardi, e mio figlio Ferdinando, capitano di un drappello di
volontari civili che lo voglia seguire, vi offre il suo braccio, e mostrerà
spero che nelle sue vene scorre il sangue della valorosa Casa di Savoia e vive
tuttora quello di Enrico IV.
Parma 29 marzo 1848.
Affezionatissimo loro
Carlo
Cittadini! Eccovi assicurate le più larghe garanzie che
possono ripromettersi da un Governo monarchico costituzionale, e questo gran
beneficio nulla ci toglie di quei diritti che abbiamo comuni agli altri Stati
per quella Unione Italiana che è l’adempimento di un voto formato indarno da
più secoli. Sappiamo conservare un bene sì grande e raccoglierne tutti i frutti
concorrendovi col fermo volere, colla fiducia reciproca e la concordia.
Parma 29 marzo 1848.
Per la Reggenza
L. Sanvitale
G. Cantelli
F. Maestri
P. Pellegrini
FONTE:
A. Aquarone, M. D’Addio e G. Negri, Le Costituzioni italiane, Edizioni Comunità, Milano 1958.