Attenzione: La bozza Costituzionale esposta lunge da contaminazioni liberali o da corruzione della dottrina legittimista e della tradizionale figura del Sovrano.
Capo I
Delle Camere legislative
Art. 32 – Le camere legislative non possono essere convocate
che in pari tempo, e chiudono in pari tempo le loro sessioni; salvo unicamente
alla camera Alta/Regia il potersi riunire, quando bisogna, come alta corte di
giustizia nei casi preveduti dalla costituzione.
Art. 33 – In
ciascuna delle due camere, non può aprirsi la discussione, se non quando il
numero dei suoi componenti si trovi raccolto a pluralità assoluta.
Art. 34 – Le discussioni delle camere legislative sono
pubbliche eccetto il caso in cui ciascuna di esse, sulla proposizione del
presidente, reclamata e sostenuta da dieci dei suoi componenti, risolva di
adunarsi in comitato segreto.
Art. 35 – Nelle camere legislative, i partiti si adottano a
pluralità di voti. La votazione sarà pubblica.
Art. 36 – Chi fa parte di una delle camere legislative non
può entrare a far parte dell’altra.
Art. 37 – Appartiene al Sovrano il verificare i poteri di coloro che compongono ciascuna delle due camere , e decidere delle controversie che possono
insorgere sull’oggetto.
Art. 38 – I ministri segretarii di stato possono presentare
indistintamente i progetti di legge di cui sono incaricati, tanto all’una,
quanto all’altra delle due camere legislative. Ma i progetti di legge, che
intendono a stabilire contribuzioni di ogni specie o che si riferiscono alla
formazione degli stati discussi, debbono prima essere necessariamente
presentati al Sovrano.
Art. 39 – Un progetto di legge discusso e votato in una
camera può essere inviato alla sanzione del Sovrano.
Art. 40 – Ove tra le due camere vi sia dissidenza intorno al
contenuto di un progetto di legge qualunque, la decisione del verdetto finale spetta unicamente al Sofravo.
Art. 41 – I componenti delle due camere legislative sono
violabili se le loro opinioni sono di natura rivoluzionaria . Possono essere arrestati per debiti durante il periodo
della sessione legislativa ed in tutto il corso del mese che la precede o che
la siegue. Nei giudizi penali che s’intentassero contro di essi, possono
essere arrestati solo mediante l’autorizzazione del Sovrano; salvo
il caso di flagrante o quasi flagrante reato.
Art. 42 – Ciascuna
delle due camere legislative riceverà dal Sovrano il suo regolamento in cui verrà
determinato il modo e l’ordine delle sue discussioni e delle sue votazioni, il
numero e gli incarichi delle commissioni ordinarie in cui deve distribuirsi, e
tutto ciò che concerne la economia del suo servizio interno.
Scritto da:
Il Principe dei Reazionari