Noi, FRANCESCO PRIMO, per la Grazia di Dio Imperatore d’Austria; Rè di Gerusalemme,
d’Ungaria, di Boemia, Lombardia e Venezia, Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Gallizia e Lodomeria;
Arciduca d’Austria, Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, Silesia Inferiore e
Superiore; Gran-Principe di Transilvania; Margravio di Moravia; Conte Principesco d’Absburgo,
del Tirolo, ecc. ecc.
Volendo noi dare una nuova pruova delle paterne Nostre cure per il bene della fedele Provincia del
Tirolo, e riconoscendo pienamente i moltiplici meriti, non che i generosi sentimenti patriotici dei
leali abitanti di questa Provincia, abbiamo risoluto di ristabilirvi la costituzione degli Stati
provinciali abolita dal cessato Governo sulla base degli stessi privilegi, e delle stesse immunità, che
dai gloriosi Nostri Predecessori, non meno che da Noi furono per grazia particolare accordati, colla
sola riforma di quanto le cambiate relazioni, ed i bisogni del tempo richiedono.
A tale oggetto è Nostra intenzione di ordinare quanto segue:
1) La Provincia del Tirolo verrà rappresentata da quattro Stati provinciali, cioè dall’ordine dei
Prelati, da quello dei Signori e dall’Equestre, indi dagl’ordini dei Cittadini e dei Contadini.
2) Tutte le Prelature ed i Capitoli, che tuttavia sussistono, o che verranno ristabiliti, tutti i membri
dell’ordine dei Signori, dell’Equestre, e dei Nobili, non che le Città e le Giurisdizioni, che avanti la
cessione della Provincia erano inscritti nella Matricola provinciale, ritorneranno a godere del
primiero loro diritto di prender parte alla costituzione provinciale; ed è pure Nostro volere,
d’accordar al Maresciallo della Provincia, ed ai Deputati dell’ordine de’ Signori, dei Nobili e
dell’Ordine Equestre il diritto di tenere la Matricola degli Stati, come non meno la facoltà di
proporci i soggetti da inscrivervisi, riservandoci peraltro la nomina effettiva de’ proposti riguardo a
tutti e quattro gli Stati della Provincia.
3) Dichiariamo nel tempo stesso li per l’adietro indipendenti Distretti di Trento e di Bressanone,
anche rispetto alla costituzione degli Stati, come parti integranti della Nostra fedele Provincia del
Tirolo, costituendovi ad esempio delle altre parti della Provincia i quattro ordini degli Stati. Ne
ordiniamo quindi, a tal uopo l’inscrizione nella Matricola provinciale del Tirolo, in modo, che essi
Distretti in avvenire godano dei diritti della Matricola in quella estensione, in cui ne godono le altre
parti, e gli altri circoli della Provincia.
4) Le dignità ereditarie della Provincia, ed in particolare quella di Maresciallo provinciale
ereditario, rientreranno ne’ rispettivi loro diritti. Qualora però quegli, che era in possesso di una
simile ereditaria dignità feudale, fosse morto in tempo della separazione del Tirolo, il successore
chiamatovi non potrà conseguirla, prima d’averne richiesta ed ottenuta dall’autorità competente
l’investitura, e prima d’aver adempiuto a quanto in tal caso prescrivesi dalle leggi, e dalle
consuetudini.
5) Ci riserviamo in ogni tempo la nomina del Capitano di Provincia, ed abbiamo stabilito d’affidare
tale carica, ad esempio dell’osservanza sotto il Regno dell’Imperatrice, e Regina Maria Teresa di
gloriosissima memoria, al Nostro temporaneo Governatore del Tirolo.
6) Vogliamo bensì accordare agli Stati la revisione, il riparto, e l’incasso delle imposte prediali, non
che delle relative prestazioni, a norma delle prescrizioni da Noi fissate, e ancora da fissarsi in
avvenire, non competerò però loro in verun modo il diritto di pronunciare, ordinare, ed esigere, per
qual si voglia titolo ed oggetto, imposte e contribuzioni senza la Sovrana Nostra approvazione.
7) Ci riserviamo in tutta la sua estensione il diritto d’imporre le contribuzioni; notificheremo però le
imposte prediali da Noi fissate ogni anno ai quattro ordini degli Stati della Provincia in forma di
postulati.
8) Resta salvo il diritto degli Stati legittimamente radunati, d’indirizzare a Noi immediatamente in
nome della Provincia le loro preghiere, e rimostranze, oppure di rassegnarle al Governo, che sarà
tenuto di rimetterle ai Nostri dicasteri Aulici. Non si potranno inviare deputazioni alla Nostra Corte,
prima d’averne da Noi ottenuta la permissione.
9) Abbiamo già ordinato la regolare liquidazione del debito pubblico inerente alla Provincia del
Tirolo, e Ci riserviamo, condotta ch’essa sia al suo termine, di dichiarare in qual modo, ed in qual
misura abbiano poi ad assumerlo gli Stati della Provincia.
10) Abbiamo pure manifestato la Nostra intenzione, che la Provincia del Tirolo debba in
proporzione contribuire alla difesa della Monarchia con erigere un Reggimento di cacciatori
composto di quattro battaglioni, e Ci riserviamo di palesare in seguito la Nostra determinazione
riguardo agli oggetti concernenti la difesa della Provincia del Tirolo.
11) Concediamo agli Stati la libera elezione de’ Deputati alle loro radunanze, a condizione però che
si osservino le emanate relative prescrizioni.
12) Vogliamo inoltre conceder loro il diritto di nominare i rispettivi loro impiegati, però verso
l’obbligo di non eccedere i limiti del quadro del personale e delle paghe da Noi previamente
applacidato.
13) Dovrà esser rassegnata alla Sovrana Nostra conferma qualsivoglia determinazione della Dieta
provinciale o del Congresso particolare dei Deputati, a meno che questa avesse per unico oggetto, di
porgerci le loro dimande, o le loro rimostranze.
14) Riservandoci di convocare gli Stati della Provincia a Nostro beneplacito anche in una Dieta
generale, dichiariamo nel tempo stesso esser Nostro volere, che le radunanze di essi Stati abbiano
da consistere in un Congresso maggiore, ed in un ristretto e permanente, conosciuto sotto del nome
d’Attività.
Il primo rappresenterà gli Stati della Provincia, e sarà composto di cinquanta due Votanti, vale a
dire, di 13 di ciaschedun’Ordine.
Esso non potrà radunarsi, a meno che sia emanata la Sovrana convocazione, e dovrà sulla
dichiarazione del Governo, pronunciata in nome Nostro, che sia sciolto, disciogliersi immantinente.
15) Avrà questo Congresso per suo Presidente il Capitano di Provincia, e la direzione ne spetterà al
Maresciallo provinciale. Il Capitano di Provincia ha il diritto di dar il suo voto prima o dopo degli altri, e volendo, potrà raccogliere egli stesso li voti. Il Maresciallo provinciale non ha voto alcuno.
Al Capitano di Provincia compete di communicare gli oggetti, che avranno da prendersi in
deliberazione, sopra dei quali il relatore generale rapporterà con voto informativo il suo travaglio a
tal’uopo preparato, e si raccoglieranno indi i voti de’ membri presenti, che verranno chiamati
secondo l’ordine delle consuete file.
Qualora il Capitano di Provincia ed il Maresciallo provinciale non potessero intervenire, farà le veci
del primo in qualità di Commissario Imperiale il Consigliere Aulico da Noi presso il Governo
stabilmente costituito; e quelle del secondo il primo Deputato dell’ordine dei Nobili, in modo però
che non perda il suo voto in qualità di Deputato.
Il Segretario degli Stati formerà sotto l’ispezione del Maresciallo provinciale il protocollo, ed il
Capitano di Provincia ne proclamerà in seguito la conclusione. Le minute, delle quali hanno da
incaricarsi il Relatore generale, ed i Segretarii degli Stati, dovranno esser approvate dal Capitano di
Provincia e dal Maresciallo provinciale, e si spediranno quindi in nome degli Stati della Provincia,
firmate sì dal Capitano di Provincia che dal Maresciallo provinciale.
16) Il Congresso de’ Deputati vien da Noi dichiarato per rappresentazione solita ed ordinaria, cui
competerà il diritto di deliberare in nome della Provincia sopra qualunque oggetto.
17) Per il disimpegno poi degli affari correnti affidati agli Stati della Provincia, accordiamo, che
venga in Inspruck instituita una sola permanente Attività composta di quattro Votanti, da prendersi
da ciascheduno degl’ordini degli Stati.
Il Capitano di Provincia è Presidente di questa Attività, la quale per l’esecuzione delle rispettive
incumbenze sarà provveduta del necessario personale per il concetto, per la cancelleria, registratura,
contabilità e cassa, non ché di una apposita Istruzione. Sarà essa nelle sue funzioni soggetta alla
sorveglianza degli Stati, ed alla controlleria dell’Amministrazione pubblica.
18) La corrispondenza si tiene in forma di Rapporti, quando dagli Stati a Noi o ai Nostri Dicasteri
Aulici sarà diretta; fra essi Stati poi ed il Governo si tiene in forma di Requisitoriali, e con tutti gli
altri Imp. R. Uffici in forma di Note.
In tutte le occasioni, quel che giudicheremo opportuno di communicare immediatamente agli Stati,
sarà esteso in forma di Rescritti.
I Nostri Dicasteri Aulici terranno corrispondenza cogli Stati, siccome prima già veniva praticato,
mediante il Governo, e quest’ultimo corrisponderà cogli Stati per via di Note.
19) Concediamo del resto ai membri dell’ordine dei Nobili in contrassegno della Nostra speciale
grazia, per loro distinzione, lo stesso uniforme unitamente all’insegna della Matricola, che avanti la
cessione della Provincia era già loro stato accordato di portare.
Avendo Noi in tal guisa colle surriferite determinazioni manifestata ne’ suoi punti essenziali la
Nostra volontà, riguardo al ristabilimento della costituzione degli Stati della Provincia del Tirolo,
dichiariamo nel tempo stesso essere Nostra intenzione di far convocare quanto prima per il solenne
omaggio, e per dar principio alle sue funzioni, il maggior Congresso de’ Deputati, seguita che ne
sarà a norma delle veglianti prescrizioni l’elezione, e di far ad esso rimettere il palazzo provinciale,
l’Archivio degli Stati, non che al Maresciallo provinciale l’Archivio della Matricola.
Dato nell’Imperiale Nostra Città Capitale e Residenza di Vienna, il dì vigesimo quarto di Marzo
dell’anno mille ottocento sedici, e vigesimo quinto de’ Nostri Regni.
FRANCESCO.
Luigi Conte Ugarte,
Supremo Cancelliere.
Procopio Conte Lazansky,
Cancelliere.
Per espresso Supremo Ordine di Sua Maestà:
Carlo d’Eiberg.
FONTE:
The Rise of Modern Constitutionalism
http://134.76.160.151/rmc/nbu.php?page_id=02a1b5a86ff139471c0b1c57f23ac196&show_doc=AT
-TI-1816-03-24-it&viewmode=thumbview