domenica 22 luglio 2012

La Monarchia Tradizionale applicata al XXI Secolo (Parte 3°) : La Carta dello Stato (Costituzione) (Parte 5°)





-Capo IV -
-DEL RE-

Art. 62. - Il Re è il Capo Supremo dello Stato: la sua persona è sacra e inviolabile.
Egli comanda le forze di terra e di mare, e ne dispone: nomina a tutti gli impieghi di amministrazione pubblica, e conferisce titoli, decorazioni ed onorificenze di ogni specie.
Fa grazia , rimettendo o commutando le pene.
Provvede a sostenere l'integrità dello Stato .

Decide se far passare leggi e riforme.
Negozia i trattati di alleanza e di commercio e si consulta con le camere legislative prima di ratificarli.
Art. 63. - Il Re convoca ogni anno in sessione ordinaria le camere legislative: nei casi di urgenza le convoca in sessione straordinaria: ed è suo il diritto di prorogarle e di chiuderle.
Egli può anche sciogliere le camere , ma convocandone un'altra per nuove elezioni nello spazio  di 3 mesi.
Art. 64. - Al Re  appartiene la decisione di promuovere le leggi votate dalle due camere. Una legge a cui l'approvazione  reale viene negata non può richiamarsi ad esame nella sessione di quel medesimo anno.
Art. 65. - II Re fa coniare la moneta, ponendovi la sua effigie. Pubblica i necessari decreti e regolamenti per l'esecuzione delle leggi, senza poter mai né sospendere, né dispensare alcuno dall'osservarla.
Art. 66. - II Re può sciogliere le forze dell'ordine (Guardia Civica) , dando però al tempo stesso le necessarie disposizioni per ricomporle e riordinarle fra lo spazio improrogabile di un anno.
Art. 67. - La lista civile e' determinata da una legge Sovrana per la durata di ciascun regno.
Art. 68. - Alla morte del Re, se l’Erede della Corona e' di età maggiore saranno da lui convocate le camere legislative nell'arco di un mese, per assistere al loro giuramento . Se l'Erede della Corona e di età minore la reggenza sarà concessa  alla Madre e Tutrice e due o più Principi della Famiglia Reale. Lo stesso verrà praticato, laddove il Re sventuratamente si trovi nell'impossibilita di regnare per motivi di salute.

Scritto da:
Il Principe dei Reazionari