E' totalmente falso il mito (inventato da uno scozzese nel 1526) secondo cui nel medioevo i feudatari avevano il diritto di portarsi a letto le spose dei loro sudditi nella prima notte di matrimonio
di Rino Cammilleri
«Che nel medioevo, particolarmente nei secc. dall'XI al XIII, ma anche molto prima e molto dopo, i signori feudali avessero ed esercitassero un diritto di trascorrere con le mogli dei loro sudditi la prima notte di matrimonio (ius primae noctis o più crudamente ius cunnatici), è un'opinione non ben fondata, che il fantasioso storico scozzese Ettore Boece (1526) mise per primo in circolazione, e che poi, accolta da scrittori anche seri, fu diffusa oltre i limiti dell'onesto da un'abbondante e per lo più scadente letteratura. (...) Un costume di far deflorare la sposa da un personaggio autorevole della sua tribù, o della stessa sua famiglia, è attestato presso popoli primitivi, e le sue origini sono variamente spiegate dagli etnologi. E non è meno sicuro che abusi senza nome, in luoghi e tempi disparati, furon perpetrati da feudatari in danno delle spose dei loro sudditi.
Non è invece provato che quel costume pagano si continuasse presso i popoli cristiani del medioevo, né che quegli abusi feudali assurgessero in alcun luogo o tempo a vero e proprio diritto. Provato è soltanto che molti signori feudali, in Italia e fuori, imposero ai loro sudditi tasse matrimoniali (...). In esse non è da vedere il prezzo del riscatto di un ipotetico ius primae noctis, e forse neppure una trasformazione della compra germanica della sposa; ma piuttosto, e più semplicemente, il compenso per l'assentimento dato dal signore alle nozze» (cfr. Enciclopedia Cattolica, vol. VII).
Non è invece provato che quel costume pagano si continuasse presso i popoli cristiani del medioevo, né che quegli abusi feudali assurgessero in alcun luogo o tempo a vero e proprio diritto. Provato è soltanto che molti signori feudali, in Italia e fuori, imposero ai loro sudditi tasse matrimoniali (...). In esse non è da vedere il prezzo del riscatto di un ipotetico ius primae noctis, e forse neppure una trasformazione della compra germanica della sposa; ma piuttosto, e più semplicemente, il compenso per l'assentimento dato dal signore alle nozze» (cfr. Enciclopedia Cattolica, vol. VII).