“Legge,con cui le Calabrie sono dichiarate in stato di guerra. (n. 125 - Napoli, 31 luglio, 1806).
1 - Le Calabrie sono dichiarate in stato di guerra.
2 - In conseguenza le autorità civili, e militari eseguiranno gli ordini del generale comandante in capo la spedizione, e gli renderanno conto.
3 - Questo generale è autorizzato a nominare delle commessioni militari, i cui giudizi saranno eseguibili, senza appello, fra le 24 ore.
4 - Le truppe saranno a carico de' paesi rivoltati.
5 - I beni degli assassini, e capi di ribelli giudicati colpevoli dalle commessioni militari, siano presenti, siano per contumacia, saranno venduti, per essere il prodotto di questa vendita diviso fra gli abitanti delle Università, che avranno fatto delle somministrazioni alle truppe, al pro-rata delle medesime.
6 - I Conventi, i cui religiosi non dichiareranno al preside, o al generale il più prossimo nelle 24 ore dopo la pubblicazione del presente decreto, quelli che fra loro avessero prese le armi, avessero servito di spie al nemico, d'intrigatori a' rivoltosi, saranno chiusi; i religiosi, che avranno più di settanta anni, saranno condotti in un convento del loro ordine; gli altri rinviati dal regno, e puniti di morte, se infrangono il loro bando.
7 - I proprietarj, ch'essendo ritirati fuori del regno, non han profittato della libertà, che noi abbiamo data loro di rientrare, che hanno aspettato l'esito della rivolta, ch'è stata organizzata, son dichiarati ne- mici dello Stato; i loro beni sono confiscati.
8 - Le guardie provinciali, che saran richieste, saran pagate come le truppe di linea, finchè esse saranno in attività di servizio.
9 - Ogni individuo, che non trvandosi inscritto nella guardia provinciale, conservasse armi da fuoco, o altre armi proibite, 24 ore dopo che l'ordine di disarmamento sarà dato all'Università, di cui esso fa parte, dal generale comandante la spedizione sarà tradotto dinanzi alla commessione militare, e condannato a morte.
10 - I presidi formeranno uno stato delle perdite sofferte da' particolari attaccati alla loro patria; un altro de' beni de' ribelli.
11 - Le Università, che consegneranno gli autori degli assassinj, ed i capi di rivolta, giudicati tali, saranno esenti da ogni prestazione.
Vogliamo, e comandiamo, che questa nostra legge si pubblichi colle rituali solennità, non solo nè luoghi soliti di questa capitale, ma anche ne' suoi borghi, e casali, e nelle provincie del regno, da Noi sottoscritta, e munita del nostro suggello, e riconosciuta dal nostro Ministro di giustizia, vista dal nostro Vice-Protonotario, e la di lui vista autenticata dal segretario della nostra real camera di Santa Chiara.
[da G. VALENTE, Le leggi francesi per la Calabria, pagg. 21-22, Catanzaro 1983 – Vincenzo Ursini Editore]
di Nicola Zitara