Come è noto, con provvedimento 9 aprile 2014 la Corte costituzionale ha sancito l'illegittimità del divieto di fecondazione eterologa sancito dalla Legge 40.
In attesa di leggere il testo della motivazione, che sarà depositata entro il 9 maggio, possiamo fare qualche considerazione.
Con riferimento alle questioni sollevate dal giudice di rinvio, si può affermare che una delle ragioni che hanno portato la Corte a decidere per l'ammissibilità della fecondazione eterologa è stato il cosiddetto “diritto al figlio”, sul quale molti hanno detto e scritto anche meglio di me. Forse però c'è un profilo di questo assurdo diritto – la cui teorizzazione ben illumina sul livello drammaticamente povero della preparazione di certi giuristi – che non è stato sufficientemente approfondito e che desta grave inquietudine.
Alcuni hanno asserito che la Consulta abbia attaccato la Legge 40; in realtà, la pronuncia “incriminata” è assolutamente coerente con la legge: lungi dall'attaccarla, si può anzi dire che ne liberi appieno le potenzialità. In effetti, le norme sulla fecondazione artificiale non si limitano a presupporre un diritto al figlio, ma implicano altresì che il figlio sia una terapia. Questo impianto, velato nella Legge 40 ma facilmente visibile ad un qualunque giurista o bioeticista – salvo magari a coloro che all'interno del mondo pro life insistevano ed insistono nell'affermare che la 40 tuteli il concepito – è del tutto analogo a quello che sorregge la Legge 194: la generazione è fenomeno che riguarda esclusivamente le aspirazioni della coppia, i suoi progetti, i suoi stati d'animo, il contesto familiare, economico e sociale ed ove tali aspirazioni siano frustrate ecco la produzione del figlio quale terapia tesa a salvaguardare la salute, ossia il benessere psicofisico, della coppia (o magari del singolo: ci arriveremo). Non si tratta quindi del figlio-diritto, ma del figlio-terapia, che in quanto tale deve essere garantito dal Servizio Sanitario come qualsiasi altra cura. Nella fecondazione artificiale, omologa o eterologa che sia, il bimbo è prodotto al fine non di curare la sterilità, che persiste anche dopo l'intervento, quanto piuttosto di rimediare al dolore ed alla frustrazione della coppia, asservito ai desideri ed alle aspettative di questa; tanto ciò è vero che alla fecondazione artificiale chiedono (ed ottengono, grazie ad alcuni Giudici[1]) di accedere anche coppie non sterili, ma portatrici di malattie trasmissibili alla prole, conferma questa che il problema non è la sterilità ma l'impossibilità o la difficoltà di avere il figlio che la coppia vuole, come la coppia vuole, quando la coppia vuole. Parallelamente, nella 194 è la presenza del figlio che sconvolge quelle aspirazioni, quei progetti, quel contesto familiare, pertanto in questo caso la terapia è la distruzione del concepito. In entrambi i casi, è il nascituro che paga, è lui la medicina per la sofferenza della madre e del padre.
La Legge 194 e la Legge 40 sono dunque molto più vicine di quanto sembri, sono anzi figlie della medesima mentalità, che parte dal divorzio: la famiglia esiste solo se e finché lo voglio, perciò anche la vita di mio figlio concepito (per ora, ché già si parla di aborto post nascita[2]) esiste solo se e finché lo voglio e lo Stato deve garantirmi la possibilità di rendere effettiva questa mia volontà.
La sola differenza rispetto al divorzio è che nel caso dell'aborto e della fecondazione artificiale vengono in rilievo anche problematiche di natura medica, ma questo facilita ulteriormente il gioco perché coloro che sostengono le ideologie liberali possono adoperare il grimaldello del diritto alla salute. Il meccanismo è semplice: a) la salute è il completo stato di benessere fisico e psichico; b) le frustrazioni di cui sopra attentano a tale benessere; c) il diritto alla salute è un diritto umano, quindi ha protezione massima; ergo, quando oggetto della mia volontà è un risultato che si può raggiungere per via medica, posso ergerlo a diritto addirittura di rango costituzionale sostenendo che negare tale risultato danneggi la mia salute. Ecco dunque sancito il diritto di far ciò che voglio per mezzo dei medici ed a spese dello Stato. E dei concepiti.
Nessuna meraviglia, perciò, se adesso la Consulta travolge il divieto di fecondazione eterologa come altri Magistrati hanno fatto saltare, uno dopo l'altro, tutti i famosi “paletti” che la Legge 40 poneva a tutela del concepito: si tratta di assicurare pienamente la tutela della salute della coppia che intende fruire della fecondazione artificiale, di garantire il pieno diritto al figlio-terapia che già è sancito dalla Legge 40 stessa nell'ammettere le tecniche di concepimento extracorporeo. Qualcuno obietterà che la legge tutela il concepito in diversi articoli; certo, ma lo tutela in un contesto in cui ne ammette comunque la produzione e l'utilizzo strumentale alla soddisfazioni di desideri ed aspettative della coppia, anche non sposata. E' come dire che una legge sulla pena di morte tutela il condannato.
Ci pensino, coloro che insistono ad affermare che per i cattolici la Legge 40 è stata un traguardo, che la Legge 40 va difesa dagli attacchi dei Giudici. I Magistrati null'altro fanno che estendere coerentemente quei malsani principi che la stessa Legge 40 pone. Costoro difendano pure la Legge 40; i cattolici difendono la Vita.