Il 30 giugno del 1861, i bandi sul servizio di leva vennero sostituiti da un decreto legge che poi venne rivisto il 22 agosto e che peggiorò il primo rendendo quindi la situazione insostenibil...e. La legge borbonica sulla leva era mite ed accomodante; la Sicilia ne era esente. Il continente abbisognava di 12 mila uomini ogni anno, molte erano le esenzioni: tra l'altro bastava pagare 240 ducati allo Stato e la leva era tolta. La Legge di Ferdinando II del 1834 esentava i figli unici, i figli di vedovi, gli ammogliati, i sostenitori di famiglia, i diaconi, i seminaristi; una famiglia con tanti figli ne dava solo uno per fare il soldato e a domanda si poteva essere esenti per grazia sovrana. La legge piemontese distruggeva le famiglie e la loro economia. Tutti i figli maschi erano obbligati a prestare servizio militare e spesso mandati al nord a prendere istruzioni per poi andare a sparare contro i loro fratelli del sud.[…]
VITTORIO EMMANUELE
Re di Sardegna ec. ec. ec.
Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra.
Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue:
Art. 1. Sono chiamati sotto le Armi a far parte del Nostro Esercito attivo tutti gli individui delle Provincie Napolitane, i quali furono obbligati a marciare per le Leve degli anni 1857, 1858, 1859 e 1860 per il già Esercito delle Due Sicilie.Questa chiamata comprende benanche gli individui che obbligati a marciare per conte delle Leve degli anni anzidetti, non si siano ancora presentati.
Art. 2. Tutti gli altri individui appartenenti al già Esercito delle Due Sicilie non compresi nelle Leve indicate nello articolo precedente, i quali non hanno compito il loro impegno, o che avendolo espletato non possono legalmente comprovarlo, sono tenuti alla continuazione del servizio, ma saranno rinviati nelle rispettive loro Patrie con licenza illimitata, coll'obbligo però di dover marciare a qualunque chiamata.
Qualora in qualche provincia o comune si manifestassero mene ostili al Nostro Governo, tutt'i militari di cui è caso appartenenti a quella provincia o comune, saranno immediatamente chiamati sotto le armi.
Art. 3. Tutti gl'individui che a termine dello articolo 1.° sono chiamati a marciare, dovranno entro tutto il mese di gennaio 1861, essersi presentati al Deposito Generale in Napoli, e qualora non vi adempissero, verranno le reclute dichiarate refrattarie, ed i soldati disertori, e quindi puniti secondo le leggi vigenti in queste Provincie Meridionali.
Art. 4. Per gl'individui i quali trovinsi già nelle antiche provincie del Regno, o riuniti in depositi speciali , provvederà in conformità direttamente il Nostro Ministro Segretario di Stato per la Guerra.
Art. 5. Rimane a cura de' Governatori e de' Comandanti militari lo esatto e sollecito adempimento delle prescrizioni che riflettono i militari tutti i quali si trovano sparsi in queste Provincie meridionali.
Il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte de' Conti.
Da Napoli addì 20 dicembre 1860.
Firmato - VITTORIO EMMANUELE.
Controsegnato - M-FANTI
Qui di seguito il manifesto originale:
Di Redazione A.L.T.A.