martedì 26 marzo 2013

MOTO PROPRIO DELLA SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE PAPA PIO SETTIMO

 
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Papa Pio VII
 
 
MOTO PROPRIO DELLA SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE
PAPA PIO SETTIMO
In data de 6 Luglio 1816
SULLA ORGANIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
ESIBITO NEGLI ATTI DEL NARDI SEGRETARIO DI CAMERA
NEL DI 14 DEL MESE ED ANNO SUDDETTO
 
PIUS PP. VII
MOTU PROPRIO
 
Quando per ammirabile disposizione della Provvidenza Divina col potente appoggio de’ gloriosi Monarchi Alleati ricuperò questa Santa Sede le provincie di Bologna, di Ferrara, della Romagna, delle Marche, di Benevento, e di Ponte Cervo, le quali erano state distaccate dal di lei dominio più lungamente delle altre, nella impossibilità in cui Noi eravamo di regolare nel momento il Governo stabile, a definitivo di esse Provincie, vi stabilimmo col mezzo dell’Editto del Cardinale Nostro Segretario di Stato dei 5 Luglio dello scorso anno un Governo Provvisorio. Meno alcuni indispensabili cambiamenti, Noi conservammo temporaneamente nelle medesime quell’ordine di cose, che vi trovammo in allora; ma fino da quel momento facemmo sentire, che ci saremmo incessantemente occupati di un nuovo sistema generale di Amministrazione definitiva, il più conveniente ai veri, e solidi interessi del Nostro Popolo.
Molte e gravi considerazioni ci mossero ad annunziare fin d’allora un tale Nostro disegno, con la ferma risoluzione di ridurlo ad effetto subito che ci fosse stato possibile.
Noi riflettemmo in primo luogo, che la unità, ed uniformità debbono esser le basi di ogni politica Istituzione, senza delle quali difficilmente si può assicurare la solidità de’ Governi, e la felicità de’ Popoli; e che un Governo tanto più può riguardarsi come perfetto, quanto più si avvicina a quel sistema di unità stabilito da Dio tanto nell’ordine della natura, quanto nel sublime edificio della Religione. Questa certezza c’indusse a procurare per quanto fosse possibile la uniformità del sistema in tutto lo Stato appartenente alla Santa Sede. Presentava, egli è vero, lo Stato medesimo un modello di Legislazione, e di Ordine, fondato com’era nei suoi grandi principj sulle invariabili regole della Religione, e Morale Evangelica, e sulla Canonica Giurisprudenza, la quale regolata dalla solida equità, e dal verace diritto della natura, ad onta delle calunnie, colle quali è stata attaccata, dovrà sempre riconoscersi come quella, che ricondusse l’Europa allo stato di civilizzazione, da cui le irruzioni de’ Barbari l’aveano allontanata. Ma pure per giungere alla perfezione (in quanto può questa esser compatibile colla natura delle umane cose) mancava ancora al Nostro Stato quella uniformità, che è così utile ai pubblici, e privati interessi, perché, formato colla successiva riunione di Dominj differenti, presentava un aggregato di usi, di leggi, di privilegj fra loro naturalmente difformi, cosicchè rendevano una Provincia bene spesso straniera all’altra, e talvolta disgiungeva nella Provincia medesima l’uno dall’altro Paese.
Penetrati i Sommi Pontefici Nostri Predecessori dalla verità delle massime sopra enunciate, profittarono di ogni opportunità per richiamare ai principj uniformi i diversi rami di pubblica Amministrazione, e Noi medesimi nel cominciamento del Nostro Pontificato procurammo di servire in parte a queste vedute medesime. La collisione però dei diversi interessi, l’attaccamento alle antiche abitudini, gli ostacoli che sogliono moltiplicarsi, ove si tratti di cangiare stabilimenti esistenti, ed usi inveterati, non permisero fin qui di condurre al compimento dell’opera, che solo potè tentarsi in qualche parte.
Ma la sempre ammirabile Provvidenza Divina, la quale sapientemente dispone le umane cose in modo, che talvolta d’onde sovrastano maggiori calamità, indi sa trarre anche copiosi vantaggj, sembra che abbia disposto, che le stesse disgrazie de’ trascorsi tempi, e l’interrompimento medesimo dell’esercizio della Nostra temporale Sovranità aprissero la strada ad una tale operazione, allorchè pacificate le cose si dasse luogo alla ripristinazione delle legittime Potestà. Noi dunque credemmo di dover cogliere questo momento per compire l’opera incominciata.
Questa non era solamente utile in se stessa, ma rendevasi per le circostanze ancor necessaria. Infatti in una gran parte delle Provincie recentemente ricuperate la tanto più lunga separazione dal dominio di questa Santa Sede ha fatto quasi dimenticare le antiche instituzioni, e costumanze; onde si è reso in esse quasi impossibile il ritorno all’antico ordine di cose. Nuove abitudini surrogate alle antiche, nuove opinioni invalse e diffuse quasi universalmente nei diversi oggetti di Amministrazione e di pubblica economia, nuovi lumi, che sull’esempio di altre Nazioni d’Europa si sono pure acquistati, esigono indispensabilmente l’adozione nelle dette Provincie di un nuovo sistema più adattato alla presente condizione degli abitanti, resa tanto diversa da quella di prima.
Nell’applicare la mente a questi pensieri non abbiamo potuto non considerare, che sarebbe cosa mostruosa, e totalmente opposta a quel sistema di unità indicato di sopra, che una parte di un medesimo Stato riunito sotto il comando del Sovrano medesimo, ed insieme di una non tanto vasta estensione, fosse regolata con principj, e con sistemi diversi dall’altra: che se le circostanze locali possono richiedere alcune modificazioni, queste però debbono esser leggiere, e tali, che non tendano a distruggere l’unità del sistema. Se pertanto in una gran parte dei Dominj distaccati da lungo tempo dal Pontificio Governo il ripristinamento degli antichi metodi si rende presso che impossibile, o tale almeno, che non possa ottenersi senza un notabile disgusto, o incomodo delle Popolazioni, diviene indispensabile per l’integrità del corpo, e per la riunione di tutte le membra, lo stabilimento di un sistema, che tutte le comprenda nella medesima uniformità.
Rivolgendo quindi le Nostre più serie riflessioni a questa verità, Noi avremmo creduto di mancare a Noi stessi, e a quello zelo, che animar ci deve a costantemente vegliare alla stabile felicità de’ Nostri Sudditi, se non ci fossimo studiati di porre a profitti i preziosi momenti, che la Provvidenza Divina sembra aver preparati per procedere ad una generale, ed uniforme sistemazione di tutto lo Stato.
Appena pertanto stabilito da Noi, come si è detto, nelle Provincie felicemente ricuperate nell’anno scorso un Provvisorio Governo, non tardammo un istante ad occuparci dei preparativi necessarj alla sistemazione suddetta. Questa opera quanto grande, altrettanto interessante in se stessa, non poteva essere maggiormente sollecita; ed esigeva pure, che per mezzo di tal provvisorio regime si andassero raccogliendo le più esatte notizie sullo stato attuale delle Nostre Provincie, onde servir potessero di lume nella formazione di un Piano di stabile, e definitivo Governo, che convernir potesse a tutte indistintamente le Provincie della S. Sede. Fu ordinato da Noi, che nel conciliare un tal progetto si avessero in vista tre cose: la prima di accelerare il lavoro quanto più fosse possibile  onde nel termine dell’anno dall’impianto del Governo provvisorio venisse pubblicato il sistema del Governo stabile, il quale messo in attività con tutta questa sollecitudine, che permettono le predisposizioni necessarie alla sua esecuzione, assicurasse la felicità dei Nostri Sudditi: la seconda, che il tutto venisse combinato per quanto fosse possibile coi principj di uniformità, come quella dalla quale derivano non solo il decoro di un sistema, ma ben’anche gli immensi vantaggi di esso: finalmente, che si procurasse di conservare, per quanto fosse combinabile coi sopraesposti riflessi, quegli stabilimenti, che con tanta saviezza erano stati introdotti dai Sommi Pontefici Nostri Antecessori, in modo però da non escludere quei cambiamenti, che la utilità, ed i bisogni pubblici esiger potessero dopo tante, e sì straordinarie vicende; poiché né gli umani stabilimenti giunger possono a prevenire tutti gli abusi, né la sapienza dei Legislatori potè tutto prevedere, scorgendo Noi medesimi tuttogiorno tante cose immaginate in addietro, che sono poi migliorate dalla ingegnosa investigazione degli uomini.
A queste Nostre vedute ha corrisposto il Progetto presentatoci. Noi però a fine di procedere in cosa di tanta importanza, e di tanto interesse per i Nostri Sudditi colla necessaria maturità di consiglio, lo facemmo sottoporre all’esame della Congregazione Economica già da Noi deputata, e composta di diversi Cardinali della Santa Chiesa Romana, e di altri egregj Soggetti, i quali e per le loro vaste cognizioni in materia di Amministrazione, e di Governo, e per la consumata esperienza negli affari, e per la integrità, e rettitudine d’intenzioni credemmo più atti a portar giusto, e adeguato giudizio di quanto ci fu progettato, ed a contribuire coi loro lumi al pubblico bene. La Congregazione medesima dopo aver tenute molte conferenze, nelle quali tutte le parti del Piano sono state diligentemente esaminate, e discusse, ci ha presentata la sua relazione; e Noi dopo averla maturamente considerata, ci siamo determinati a sanzionare con qualche cambiamento, e modificazione le risoluzioni da Essa prese.
Le Nostre sollecitudini non sono state solamente rivolte alla pubblicazione di un Piano, che contribuisse colla uniformità dei principj al ben’ essere dei Nostri Popoli; ma abbiamo ancor voluto far loro sperimentare gli effetti del Nostro amore Paterno. Già con li Editti dei 31 Maggio 1814, e dei 5 Luglio 1815 facemmo provare a tutte le Nostre Provincie di prima, e di seconda ricupera i benefici effetti della Nostra affezione con una notabile diminuzione dei diversi rami delle pubbliche imposizioni. Niuna cosa essendo di tanta compiacenza al Cuor Nostro, quanto il migliorare la sorte dei Nostri Sudditi, abbiamo sempre nudrito il dolce pensiero di accordar loro in questo incontro anche nuovi, e più sensibili alleggerimenti. Così l’enorme peso de’ carichi già esistenti, e di quelli ripartibili fra le Provincie componenti il cessato Regno d’Italia per i debiti inerenti al Monte ch’esisteva in  Milano, i quali vanno ora a gravitare sul Nostro Erario già oppresso dai straordinarj, ed inopinati dispendj, a cui lo hanno assoggettato e il Cordone sanitario, e le Sovvenzioni a tante Comunità, che in questa penuriosa stagione mancavano di sussistenza, Ci avesse permesso di fare in tutta la estensione, ciò che l’Animo Nostro era impaziente di fare pei Nostri Popoli! Se però non abbiamo potuto far tutto quello, che volevamo, abbiamo voluto almeno spingere l’amor Nostro fin dove ci è stato possibile, moderando le gravezze de’ Nostri Sudditi quanto lo consentivano gli aggravj e gl’impegni, ai quali il Governo è indeclinabilmente obbligato a far fronte, non dubitando che negli sgravj, che si accordano, troverà il Nostro Stato un giusto motivo di esser grato alle Nostre Paterne sollecitudini, le quali non lasceranno anche di migliorare la sorte de’ Nostri Popoli, subitochè miglioreranno le circostanze del Governo. Animati da tutti questi pensieri, di Nostro Moto proprio, certa scienza, e pienezza della Nostra Apostolica, e Sovrana Potestà, ordiniamo:
 
Titolo I
Organizzazione governativa
 
Art. 1 – Lo Stato Ecclesiastico è ripartito in diecisette Delegazioni, oltre i luoghi suburbani soggetti alla Capitale. Le Delegazioni sono di tre classi, come dall’annessa Tabella, e si distingueranno con trattamenti, ed onorificenze particolari.
Destinandosi al Regime di qualcuna delle Delegazioni di prima classe un Cardinale, la Delegazione assumerà il titolo di Legazione, ed il Cardinale prenderà il titolo, ed avrà tutti gli onori di Legato, con quelle speciali prerogative, che gli saranno attribuite colle lettere in forma di Breve.
Art. 2 – Ogni Delegazione è suddivisa in Governi di primo, e di secondo ordine.
Art. 3 – La suddetta Tabella dimostra l’estensione di ciascuna Delegazione coi respettivi Governi.
Art. 4 – È stabilita in Roma una Congregazione particolare composta di Monsignor Segretario di Consulta, di un Chierico di Camera, e di Monsignor Segretario del Buon Governo, il quale assumerà le funzioni di Segretario per ricevere, ed esaminare stragiudizialmente, e per via di semplici memorie, i ricorsi, che potranno sopravvenire per la rettificazione delle respettive demarcazioni delle Delegazioni, e dei Governi.
Art. 5 – L’annesso Regolamento determina il tempo, ed il modo di trasmettere, ed esaminare i ricorsi, e di farne in seguito la relazione da sottoporsi all’Oracolo Sovrano.
Art. 6 – Il Delegato in ciascuna Delegazione eserciterà, sotto la dipendenza dei Dicasterj superiori per tutto ciò, che è conservato nelle respettive sue attribuzioni, la giurisdizione in tutti gli atti di Governo, e di pubblica amministrazione, eccettuati gli affari, che per ragion di materia appartengono alle Potestà Ecclesiastiche, quelli, che riguardano l’ordine giudiziario civile, quelli, che spettano alla direzione del pubblico Erario, e quelli, che nelle quattro Delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna, e Forlì potessero mai o in tutto, o in parte essere attribuiti a qualche deputazione speciale pel regolamento delle acque.
Art. 7 – Presso ogni Delegato vi saranno due Assessori da nominarsi dal Sovrano, dei quali il Delegato si prevarrà pel disbrigo degli affari.
I medesimi dovranno dipendere dal Delegato in tutto quello, che non verrà ad essi attribuito specialmente a tenore dell’Art. 28 del Titolo II., e degli Art. 77, e 79 del Tit. III.
Art. 8 – Presso ogni Delegato esisterà una Congregazione governativa, composta di quattro Individui, due del capo luogo, e due degli altri luoghi della Delegazione per quelle di prima classe; di tre Individui, due del capo luogo, ed uno degli altri luoghi della Delegazione per quelle della seconda classe; e di uno del capo luogo, e di uno degli altri luoghi della Delegazione per quelle di terza.
Si eccettua da questa disposizione la città di Bologna, nella quale, attese le sue particolari circostanze, si permette, che i quattro Individui della Congregazione suddetta possano essere della medesima città.
Art. 9 – Questi Individui da nominarsi dal Sovrano dovranno avere passato l’età di anni trenta, essere di oneste famiglie, distinguersi pel loro costume, e per la loro istruzione, ed avere preventivamente esercitato qualche impiego pubblico, o comunicativo, ovvero atteso lodevolmente al Foro almeno per lo spazio di tre anni.
Art. 10 – Si aduneranno presso il Delegato tre volte in ciascuna settimana nei giorni, che verranno stabiliti, e straordinariamente ogni volta, che saranno del Delegato richiesti.
Art. 11 – Saranno consultati in tutti gli affari di qualche rilievo, in cui abbia luogo una deliberazione da prendersi pel regime della Delegazione su i varj oggetti amministrativi.
Art. 12 – Il loro voto sarà consultivo. La risoluzione definitiva dipenderà dal Delegato. Saranno registrati i pareri di ciascuno, e i motivi principali, a cui si appoggiano. Il Delegato nel rendere conto della risoluzione alla Segreteria di Stato, ed ai respettivi Dicasterj di Roma, dovrà trasmettere una copia della discussione fatta nella Congregazione uniforme al registro.
Art. 13 – Ogni cinque anno si procederà alla rinnovazione della Congregazione per mezzo dell’estrazione a sorte da eseguirsi nella maniera seguente.
Nelle Delegazioni di prima classe due saranno i membri, che sortiranno, e due rimarranno; in quelle di seconda classe due saranno i sortiti, ed uno il restante; in quei di terza uno soltanto sortirà.
Si procederà all’elezione in rimpiazzo dei sortiti a norma del Disposto nell’art. 9.
I sortiti potranno essere rieletti.
Art. 14 – Vi sarà inoltre sotto gli ordini dei Delegati, ed a scelta del Sovrano un Segretario Generale. Questi interverrà senza voto nella Congregazione; sarà incaricato della estensione delle risoluzioni, della scritturazione de’ registri, e del carteggio.
Non potrà essere rimosso senza la intesa della Segreteria di Stato.
Art. 15 – I Governatori di primo, e secondo ordine dipenderanno intieramente dal Delegato nell’esercizio delle loro facoltà, eccettuati i casi di urgenza, ed eccettuate quelle attribuzioni, che riguardano l’ordine giudiziario negli affari civili, e nelle cause minori, che saranno di loro competenza, nel modo prescritto agli Articoli 25 e 26 del Titolo II.
Art. 16 – Sarà in facoltà del Delegato regolare la corrispondenza, o eseguendola immediatamente coi rispettivi Governatori, o facendola passare pel canale intermedio dei Governatori di primo ordine a quelli di secondo.
Art. 17 – I Delegati dovranno essere Prelati. I componenti le Congregazioni dovranno essere nativi della Delegazione, o aventi origine dalla medesima, o possidenti in essa, o almeno tra quelli, che hanno ivi contratto il domicilio da dieci anni. I Governatori non dovranno mai esser nativi del luogo, che governano, né domiciliati nel medesimo da lungo tempo. Questo sistema si dichiara comune anche agli Assessori.
Art. 18 – I Delegati, ed i Governatori saranno tutti nominati dal Sovrano per organo della Segreteria di Stato. Per li Delegati, e per li Governatori di primo ordine si spedirà il Breve, e per quelli di secondo ordine si spediranno le Lettere  patenti.
Art. 19 – Rimane confermata l’abolizione delle giurisdizioni baronali nelle Provincie di Bologna, di Ferrara, di Romagna, delle marche, d’Urbino, e dei Ducati di Camerino e Benevento. Nelle altre Provincie, nelle quali tali giurisdizioni si trovano ripristinate in virtù dell’Editto, che pubblicò il Pro-Segretario di Stato nel dì 30 Luglio 1814, i Governatori da scegliersi dai Baroni non potranno incominciare l’esercizio del loro officio, se non precederà l’approvazione della Segreteria di Stato.
Sarà in facoltà dei Baroni il rinunciare alla giurisdizione baronale, anche per li futuri chiamati, e compresi nelle investiture, senza bisogno di alcuna formalità per supplire al loro consenso. Appreso tale rinuncia cesseranno tutti i diritti, e tutti i pesi relativi all’esercizio della giurisdizione baronale, conservando però sempre per loro, e per li successori il titolo onorifico. I Baroni, li quali vorranno conservare la loro giurisdizione, dovranno fissare ai loro Governatori un assegnamento congruo mensuale, e così anche ai Cancellieri, e Fiscali, e subire le spese occorrenti per la forza armata, non che ogn’altra spesa necessaria alla retta amministrazione della giustizia: il tutto da approvarsi dalla Segreteria di Stato.
Art. 20 – I Governatori baronali saranno obbligati, come tutti gli altri Governatori, ad eseguire gli ordini, che potranno loro pervenire dai Delegati, o dai Governatori di primo ordine, se saranno questi autorizzati dai Delegati a forma dell’Art. 16.
Art. 21 – Le loro attribuzioni sono le medesime, che quelle degli altri Governatori, eccettuati i casi, che verranno espressi a suo luogo nei Titoli seguenti, nei quali si parlerà non solo delle funzioni, che i Governatori baronali non potranno esercitare, ma anche de’ diritti degli stessi Baroni.
Art. 22 – Nel distretto, o sia Comarca di Roma, i Governatori corrisponderanno immediatamente colla Segreteria di Stato, e coi respettivi Dicasterj della Capitale.
Art. 23 – Le giurisdizioni del Cardinal Decano in Ostia e Velletri, e del Prefetto de’ Sagri Palazzi Apostolici in Castel Gandolfo rimangono nella loro integrità.
 
Titolo II
Organizzazione dei Tribunali Civili
 
Art. 24 – Il potere giudiziario nelle materie civili non entra nelle attribuzioni de’ Delegati.
Art. 25 – I Governatori nei respettivi luoghi saranno giudici competenti,
1° Nelle cause, che in capitale non oltrepassino la somma di scudi cento. Se la somma è indeterminata, e che sia tale, che possa eccedere questo valore, non sarà di loro competenza.
2° Nelle cause di sommariissimo possessorio, nelle quali dovranno giudicare sul solo fatto del possesso, senz’assumere veruno esame del titolo, e senza facoltà di cumulare il petitorio. Se il possessorio non potrà essere definito col solo fatto del possesso, dovranno rimettere le Parti avanti il Tribunale di prima istanza.
3° Nelle cause di alimenti dovuti o per officio di Giudice, o per diritto di azione:
4° Nelle cause di danni dati nei respettivi territorj:
5° Nelle cause di mercedi dovute agli Operaj giornalieri:
6° Nelle controversie, che insorgono in tempo di fiera, e di mercato per le contrattazioni, le quali intervengono in tali congiunture, e devono giudicarsi sulla faccia del luogo.
Art. 26 – I giudicati dei Governatori nelle controversie, che non oltrepassano il valore di scudi dieci, in quelle di sommariissimo possessorio, di alimenti, di danni dati, di mercedi, di contratti nundinali, e di esecuzione di obbligazioni derivanti da scritture pubbliche, e private non attaccate di falsità, o di nullità, saranno soggetti al ricorso soltanto in devolutivo; nelle altre controversie il ricorso avrà luogo in sospensivo.
Art. 27 – Le appellazioni, che s’interporranno dai decreti dei Governatori, saranno portate al Tribunale di prima istanza alla Delegazione.
Art. 28 – Nel capoluogo delle Delegazioni uno dei due Assessori eserciterà nelle cause minori la giurisdizione attribuita ai Governatori nei tre precedenti articoli.
Art. 29 – Nelle cause, nelle quali hanno interesse i Baroni, i Governatori dei Feudi non saranno giudici competenti, che per la somma di scudi dieci. Quando la causa del Barone sorpasserà la detta somma, ne sarà giudice competente il Governatore del luogo viciniore, che non sia baronale, sempre però dentro i limiti delle facoltà accordate agli altri Governatori.
Art. 30 – In ogni capoluogo delle Delegazioni sarà istituito un Tribunale di prima istanza composto di cinque Giudici con due Aggiunti nelle Delegazioni di prima classe, e di tre Giudici con un Aggiunto nelle Delegazioni di seconda, e terza classe.
Il più anziano dei cinque, o tre Giudici farà le funzioni di Presidente; quelle di Relatore si faranno per turno.
Art. 31 – Gli anzidetti Tribunali di prima istanza giudicheranno sempre collegialmente nel numero non minore di tre.
In caso di assenza, o di legittimo impedimento di uno dei Giudici, sarà questo rimpiazzato dall’Aggiunto o da uno dei due Aggiunti, che sarà destinato dal Presidente nei Tribunali composti di cinque Giudici.
Art. 32 – Se nei Tribunali composti di cinque Giudici, per la moltiplicità delle cause, si crederà espediente di formare due turni diversi, apparterrà al tribunale medesimo il prendere questa risoluzione, che dovrà essere dedotta a notizia del pubblico con Notificazione, la quale rimarrà affissa alla porta della Cancelleria.
In questo caso ogni turno sarà di tre Giudici, destinando uno degli Aggiunti per completare quello, che rimarrebbe mancante di un Individuo, e lasciando l’altro Aggiunto per supplire in caso di bisogno.
Il Presidente distribuirà a ciascun turno per sortizione le cause, e nel margine dell’elenco, che dovrà tenersi affisso in Cancelleria, sarà individuato, a qual turno ciascuna causa appartenga.
Ogni causa dovrà consumarsi nel turno, a cui sarà stata rimessa.
Art. 33 – Il Tribunale di prima istanza giudicherà in figura di Tribunale di appellazione a tenore degli Articoli 26, e 27 in tutte le cause di competenza dei Governatori, e degli Assessori, e giudicherà in prima istanza tutte le altre cause, ad eccezione di quelle, che sono riservate alle giurisdizioni speciali, come si dirà in appresso.
Art. 34 – Il Tribunale terrà in pubblico le sue udienze per sentire a voce li difensori delle Parti.
La Parte più diligente farà fissare dal Presidente il giorno destinato all’udienza, e lo intimerà all’altra.
Il Presidente invigilerà al buon’ordine da osservarsi nelle udienze.
I Giudici potranno interporre nell’atto stesso dell’udienza i decreti interlocutorj, o dilatorj, e perciò nelle udienze interverrà l’Attuario, che ne terrà il registro.
Le sentenze definitive dovranno essere pronunciate, e sottoscritte dai Giudici, che si riuniranno a quest’effetto nei giorni, e nelle ore destinate dal Presidente.
Esse dovranno essere motivate.
Art. 35 – Vi saranno in tutto lo Stato quattro Tribunali di Appellazione: uno in Bologna per le cause delle quattro delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì: uno in Macerata per quelle delle Delegazioni di Macerata, Urbino e Pesaro, Ancona, Fermo, Ascoli, e Camerino: due in Roma per tutto il resto dello Stato, che saranno il Tribunale dell’A.C., e quello della Rota.
Sarà permesso a tutti i litiganti di deferire le cause di appellazione ai suddetti due Tribunali di Roma, purchè ciò siegua di comune consenso.
Art. 36 – Il Tribunale di appellazione tanto di Bologna che di Macerata sarà composto di Sette Individui, e di due Aggiunti.
Non potrà giudicare in numero minore di cinque.
Art. 37 – Il più anziano di età sarà il Presidente. Il Relatore sarà preso per turno.
Art. 38 – Il Presidente destinerà i giorni di udienza, e della proposizione delle cause.
Sono applicate ai suddivisati Tribunali di appellazione le disposizioni contenute nell’art. 34.
Art. 39 – Il Tribunale dell’A.C., (salvo il disposto negli articoli seguenti circa gli altri Tribunali, che sono conservati in Roma,) sarà di prima istanza nelle cause del Distretto di Roma demarcato nell’annessa Tabella, e di appellazione nelle altre cause nel modo, che si dichiarerà in appresso.
Art. 40 – In vece di due, come è al presente, il detto Tribunale sarà composto di tre Giudici Prelati, che conserveranno lo stesso titolo di Luogotenenti, e di un quarto Giudice, che potrà esser anche un togato col titolo di A.C. Met, come è stato altra volta.
Art. 41 – Ognuno dei tre Luogotenenti giudicherà singolarmente.
1° Nelle cause di un valore minore di scudi 825, che saranno di sua competenza in prima istanza:
2° Nelle cause giudicate dai Governatori della Comarca, o sia Distretto di Roma in seconda istanza:
3° Nelle cause di un valore inferiore ai scudi 300 giudicate in prima istanza da uno de’ suoi Colleghi.
Art. 42 – Il Tribunale dell’A.C. giudicherà collegialmente,
1° In prima istanza nelle cause della Comarca di Roma eccedenti il valore di scudi 825, e di valore indeterminato:
2° In seconda istanza nelle cause di un valore minore di scudi 825 giudicate, sia dai Tribunali di prima istanza delle Delegazioni di Perugia, Spoleto, Viterbo, Civitavecchia, Rieti, Frosinone, e Benevento, sia dai singoli Luogotenenti:
3° In terza istanza nei giudicati difformi pronunciati dai Governatori in prima istanza, e dai singoli Luogotenenti in appellazione:
4° Parimente in terza istanza nei giudicati difformi dei Luogotenenti nelle cause di valore minore dei scudi 300.
Art. 43 – Quando il Tribunale dell’A.C. procederà in grado di appellazione, o ricorso della sentenza di uno dei Luogotenenti, sarà composto di altri due e dall’A.C. Met.
Art. 44 – Quando procederà in terza istanza in ordine alle due sentenze difformi dei Luogotenenti, sarà composto del terzo Luogotenente, che non ha giudicato, dell’A.C. Met, e dello stesso Monsignor Uditore della Camera, il quale però, volendo, potrà suddelegare il suo Uditore privato, o altro Giudice in suo luogo.
Art. 45 – In tutti i casi, sempre, che il detto Monsignor Uditore della Camera vorrà intervenire in persona, e giudicare nelle cause deferite al Tribunale Collegiale, o sia Congregazione, sarà in sua facoltà di farlo, ed allora non interverrà l’A.C. Met, che nel caso, in cui il suo voto sia necessario per compire il numero di tre Giudici, a causa di legittimo impedimento, o di assenza di taluno dei Luogotenenti.
Art. 46 – La Rota sarà il Tribunale di appellazione in tutte le cause di un valore maggiore di scudi 825 giudicate dai Tribunali di prima istanza delle Delegazioni non soggette ai Tribunali di appellazione di Bologna e Macerata.
Lo sarà pure in tutte le cause maggiori di scudi 300, e minori di scudi 825 in caso di difformità dei precedenti giudicati.
Lo sarà in tutte le cause, in cui i giudicati degli altri Tribunali d’appellazione, compreso quell’A.C., siano difformi dai giudicati di prima istanza.
Per le cause di un valore minore di scudi 300, in cui li giudicati degli altri Tribunali d’appellazione, compreso quello dell’A.C., siano difformi, si ricorrerà al Cardinal Prefetto della Segnatura, il quale deputerà una Congregazione di tre Prelati per giudicarle definitivamente.
Art. 47 – Il Tribunale della Rota, così meritamente da pertutto rispettato, seguiterà ad essere composto dello stesso numero di Soggetti, conserverà intieramente tutte le sue onorificenze, preeminenze, prerogative, e privilegj, di cui gode, senza alcuna alterazione; continuerà a procedere ne’ suoi giudizj cogli stessi metodi, e colle stesse forme, con cui ha proceduto in passato, e procede presentemente, tanto nelle cause profane, quanto nell’Ecclesiastiche, e tanto in quelle dello Stato, che nelle estere.
Art. 48 – In tutti i giudizj le due sentenze conformi di prima istanza, e di appellazione formeranno sempre la cosa giudicata. Quando le due sentenze saranno difformi, avrà luogo la terza istanza innanzi ai Tribunali di Roma nei modi prescritti di sopra.
Art. 49 – In Roma la Giurisdizione civile del Tribunale del Campidoglio sarà conservata nella forma, e dentro i limiti in cui esiste, tanto in prima istanza, che in appellazione.
Art. 50 – Il Tribunale della Segnatura non esisterà, che in Roma. Seguiterà ad esser composto dello stesso numero di Prelati.
Ad oggetto però di facilitare lo studio, ed il disbrigo delle cause, sarà diviso in due turni composti ognuno di sei Individui da fissarsi dal Cardinal Prefetto, a ciascuno de’ quali presiederà il più anziano fra li sei componenti.
La Parte, che ricorre, avrà l’elezione del turno.
Art. 51 – Apparterrà a questo Tribunale privativamente il diritto di circoscrivere, ossia di annullare gli atti giudiziali, e decreti, e le sentenze di tutti i Tribunali dello Stato senza eccezione.
Non potrà però ordinare la circoscrizione, che per uno dei tre seguenti capi di nullità, cioè per difetto o di citazione, o di giurisdizione, o di mandato da esprimersi, e specificarsi nel rescritto.
Sarà in facoltà della Segnatura rimettere, in seguito della circoscrizione, la causa o allo stesso Tribunale, il di cui giudicato è stato circoscritto, o ai Tribunali dell’A.C., o della Rota nelle respettive loro attribuzioni, come stimerà più conveniente.
Potrà, quando lo crederà opportuno, delegare ai Giudici, o Tribunali, che devono giudicare sul merito, la facoltà di circoscrivere.
Art. 52 – Insorgendo questione di competenza de’ Tribunali, il giudizio dipenderà dal Tribunale di Segnatura.
Art. 53 – Nei giudicati conformi a tenore del disposto nell’art. 48 non si potrà mai ricorrere in Segnatura per sospendere la esecuzione. Si potrà solo ricorrere in devolutivo, ed in grado di restituzione in intiero per ottenere una seconda appellazione, quando però il precedente giudicato di appellazione non abbia anche esso avuto luogo in devolutivo.
Questa seconda appellazione non dovrà accordarsi, che o per fatti nuovamente scoperti, e provati con documenti autentici, i quali siano decisivi, ovvero per una ingiustizia, che risulti o dal non essersi avuta ragione nei giudicati di qualche legge, o dall’essersi manifestamente contravvenuto ad una legge vigente,
Anche in questo caso la revisione si commetterà ai Tribunali dell’A.C., o della Rota, secondo le competenze respettive in ragione della somma.
Art. 54 – Il rescritto, o decreto, con cui la Segnatura a termini del precedente articolo accorderà l’appellazione in grado di restituzione in intiero, dovrà esprimere uno dei sopraccennati motivi.
Art. 55 – Con quanto fin qui si è disposto nulla s’innova, e rimangono ferme le attuali disposizioni rispetto alle giurisdizioni degli Ordinarj, e dei Tribunali Ecclesiastici nelle materie di loro competenza.
Art. 56 – Nelle cause, che riguardano l’interesse della Camera Apostolica non potranno interloquire gli altri Tribunali.
Art. 57 – Saranno destinati nelle Provincie, riunendo (ove occorrerà) più Delegazioni insieme, gli Assessori camerali, i quali, dentro i confini della giurisdizione loro assegnata, saranno giudici di prima istanza nelle cause interessanti la Camera, quando non oltrepassino il valore di scudi duecento.
Art. 58 – In Roma, e sua Comarca continueranno a giudicare le cause camerali di prima istanza, cumulativamente Monsignor Uditore del Camerlengato, e l’Uditore di Monsignor Tesoriere, quando però le cause suddette conterranno un valore non eccedente li scudi 825.
Se il valore delle cause contenute nelle respettive giurisdizioni degli Assessori camerali oltrepasserà li scudi 200, e quelle di Roma, e sua Comarca saranno di un valore eccedente li scudi 825, le cause suddette saranno giudicate in prima istanza da un Tribunale composto collegialmente da Monsignor Uditore del Camerlengo, da Monsignor Presidente della Camera, e dall’Uditore di Monsignor Tesoriere.
Questo Tribunale sarà anche giudice di appello nelle cause giudicate dagli Assessori camerali, ed in caso di difformità di giudizio si potrà ricorrere al Tribunale della Camera.
Art. 59 – Dai giudicati di prima istanza del Tribunale composto come sopra, non che dai giudicati singolari similmente di prima istanza di Monsignor Uditore del Camerlengo, e dell’Uditore di Monsignor Tesoriere, l’appellazione si deferirà al Tribunale della Camera.
Art. 60 – Il Tribunale della Camera procederà coi metodi già stabiliti, colla sola differenza, che sarà diviso in turni composti di un egual numero di Chierici di Camera, al primo de’ quali presiederà il Decano, al secondo il più anziano.
La elezione del turno apparterrà all’appellante.
Art. 61 – Quando vi sarà luogo all’ulteriore appellazione da un giudicato della Camera, questa sarà deferita all’altro turno, che non avrà giudicato.
Art. 62 – Colle disposizioni prese negli articoli antecedenti non s’intende fatta alcuna innovazione alla spedizione, ed esecuzione dei mandati di mano regia, li quali per li crediti fiscali provenienti da dazj, e da risposte dovute all’Erario, potranno continuarsi a rilasciare, ed eseguire per qualunque somma, tanto dagli Assessori camerali, quanto cumulativamente da Monsignor Uditore del Camerlengato, e dall’Uditore di Monsignor Tesoriere, secondo le regole, e pratiche vigenti.
Art. 63 – Non vi saranno in appresso Giudici commissarj, né Giudici privativi.
Art. 64 – In materia contenziosa civile sono soppresse tutte le giurisdizioni, e tutti i Tribunali particolari, e privilegiati per ragione delle persone, o per ragione delle cose dedotte in giudizio, esistenti tanto in Roma, che nello Stato, salvo il disposto nell’Art. 55, circa i Tribunali Ecclesiastici, e nell’Art. 49 circa quello del Campidoglio, e salve ancora le giurisdizioni della Congregazione de’ Vescovi e Regolari, del Tribunale della Dateria, e di quello della Fabbrica di S. Pietro. Sono inoltre eccettuate, e respettivamente mantenute le giurisdizioni
1° Della Congregazione del Buon Governo a forma della Costituzione della San. Mem. di Benedetto XIV:
2° Dell’Uditore del Camerlengo negli affari riguardanti i mercati di Piazza Navona:
3° Del Presidente della Grascia nei mercati soggetti alla sua giurisdizione:
4° Dell’Annona nelle materie, che la riguardano a tenore dei Pontificj Chirografi dei 31 Ottobre 1800, e 19 Settembre 1802:
5° Dell’Agricoltura nelle materie agrarie di sua stretta competenza:
6° Del Tribunale del Cardinal Vicario nelle cause di alimenti a norma delle facoltà, di cui attualmente è investito:
7° Del Giudice de’ mercenarj negli affari di sua competenza.
Se vi sarà luogo ad appellazione dai giudicati dell’Annona o della Grascia, questa si deferirà al Tribunale della camera; rispetto poi ai giudicati dell’Agricoltura, qualora l’appellazione avrà luogo, la medesima sarà portata al Tribunale dell’A.C., o della Rota, secondo le respettive loro competenze. Lo stesso si osserverà per i giudicati del Cardinal Vicario in materia di alimenti.
Art. 65 – Le cause nuove, che o privativamente, o cumulativamente appartenevano a tali tribunali, o Giudici particolari, e di privilegio, che sono soppressi, entreranno nella competenza dei Tribunali di sopra stabiliti.
Art. 66 – Quelle però, che si trovano già introdotte innanzi i Tribunali, e Giudici, che cesseranno di avere la giurisdizione contenziosa, come anche quelle, che si troveranno introdotte avanti i Giudici commissarj, e privativi per ispeciale delegazione, e non saranno terminate dagli stessi Tribunali, e Giudici prima del giorno, da cui comincia l’esecuzione del presente Moto proprio, passeranno in istato, e termini avanti i Tribunali procederanno tanto in grado di prima istanza, quanto in grado di appellazione, secondo lo stato, in cui la causa siasi deferita ai Tribunali, e Giudici, de’ quali cessa la giurisdizione. Sono però eccettuate le deputazioni delle Congregazioni particolari.
Art. 67 – La nomina dei Giudici di tutti i Tribunali è riservata immediatamente al Sovrano.
Art. 68 – Niuno potrà esser Giudice in un Tribunale di prima istanza nelle Delegazioni, che non abbia passata l’età di anni venticinque, che non sia laureato, che non provi ad aver esercitato il Foro almeno per lo spazio di tre anni, e che non giustifichi l’onestà de’ suoi natali, e la irreprensibilità della sua condotta.
Le stesse prescrizioni avranno luogo per i Giudici supplenti ad eccezione dell’età, per la quale basterà, che abbiano oltrepassato gli anni ventuno, e della laurea, che non si esigerà nei medesimi.
Art. 69 – Nei Tribunali di appellazione l’età dei Giudici dovrà essere di trent’anni compiti; oltre la laurea, e gli altri requisiti dell’onestà dei natali, e della buona condotta, dovranno provare di avere lodevolmente atteso all’esercizio del Foro almeno per lo spazio di cinque anni.
Si osserveranno le stesse regole per gli Aggiunti, ad eccezione dell’età, che potrà essere sopra gli anni venticinque, e della laurea dottorale.
Art. 70 – Sarà determinato un onorario fisso, e congruo ai Giudici, agli Attuarj, ed ai loro sostituti da pagarsi dal Governo, escluso ogni altro emolumento fuori di quelli, che verranno individualmente preservati. Ai Cursori, Balivi, ed altri Messi sarà assegnato uno stipendio ristretto per il servigio, che dovranno prestare al Governo, ed al pubblico, lasciando, che possano godere degli emolumenti per le citazioni, ed altri atti, che faranno in servigio de’ privati, secondo le discrete tasse, che per ora saranno ordinate dai respettivi Delegati.
Gli Aggiunti non avranno onorario, ma subentreranno in caso di vacanza al Giudice, che verrà a mancare nel loro Tribunale. Si avranno anche in particolare considerazione nelle vacanze de’ Giudici di altri Tribunali, e nella collazione di altri impieghi. Ai Delegati apparterrà la nomina de’ Cancellieri, ed officiali suddetti, ponendosi però di concerto col Tribunale, e con i Governatori, ai quali dovranno essere addetti, e rendendo intesa la Segreteria di Stato delle nomine da loro fatte.
In caso, che alcuno dei suddetti officiali mancasse al suo dovere, si potrà dal Tribunale respettivo sospendere dall’officio, e surrogare altro provvisoriamente, dandone subito parte al Delegato, da cui dipenderà la remozione, e surrogazione definitiva.
Ai Delegati stessi, con la intelligenza però dei Tribunali, apparterrà per ora di prescrivere le regole per la continuazione, o ammissione dei Procuratori, e degli Avvocati, e lo stabilire le discipline, che dovranno da essi osservarsi nell’esercizio delle loro funzioni; rimanendo su questo proposito, rapporto agli Avvocati, e Procuratori esercenti questi offici nei Tribunali di Roma, in pieno vigore le prescrizioni vigenti, fintanto che non sia provveduto con altri regolamenti.
Art. 71 – Fino al termine prescritto per mettere in attività la presente Organizzazione, proseguiranno le Autorità giudiziarie ad esercitare le loro funzioni nella maniera, con cui la esercitano attualmente. All’epoca suddetta, in cui entreranno in esercizio le nuove Autorità, le cause passeranno avanti le Autorità medesime nello stato, e termini, in cui si troveranno a tenore del disposto nell’Art. 66.
Art. 72 – Gli atti di giurisdizione volontaria, quali sono i decreti, che si devono interporre nei contratti delle donne, e de’ minori, ed altri simili, de’ quali non vi è esercizio di giurisdizione contenziosa, apparterranno ai Delegati, ed ai capi de’ Tribunali in tutta la estensione delle respettive giurisdizioni, e nella circonferenza dei Distretti ai Governatori.
In Roma l’esercizio di questa giurisdizione, rimarrà presso i Giudici, che la esercitano, e presso i loro successori, eccettuato il Luogotenente del Governatore, che rimane soppresso.
Art. 73 – Fino alla pubblicazione di una nuova Legislazione si continuerà lo stesso metodo di attitazione, che, si osserva presentemente tanto in Roma, che nei respettivi luoghi dello Stato.
Art. 74 – Le leggi del diritto comune, moderate secondo il diritto Canonico, e le Costituzioni Apostoliche, regoleranno fino alla pubblicazione di un nuovo Codice legislativo i giudizj in tutto ciò, che non si troverà disposto diversamente nel presente Moto proprio.
Art. 75 – Colla maggiore speditezza compatibile con la maturità necessaria, sarà pubblicato un sistema di universale Legislazione, al quale effetto sono deputate tre Commissioni composte di Soggetti forniti dei lumi più estesi, le quali dovranno occuparsi indefessamente della formazione di altrettanti Codici legislativi, che comprenderanno la intera Legislazione da osservarsi nei giudizj Civili, Criminali e Commerciali, ed i metodi, di attitazione, e di tela giudiziaria, con i quali si dovrà procedere in ciascuno di essi.
Una Commissione composta di cinque Individui si applicherà alla formazione del Codice civile, e quello di procedura civile. Un’altra composta dello stesso numero d’Individui attenderà alla formazione del Codice criminale, e di quello di Procedura criminale. Una terza Commissione formata di cinque Individui, due Giusperiti, e gli altri tre scelti tra i Negozianti più rinomati, e più istruiti, si occuperà della formazione del Codice di Commercio, e di Procedura in materia commerciale. Terminato, che sarà da queste tre Commissioni il lavoro con la maggior possibile celerità, sarà sottoposto all’esame della Congregazione Economica, la quale proporrà le modificazioni, ed aggiunte, che crederà convenienti. Tutto sarà in appresso posto sotto gli occhi del Sovrano, a cui è riservata la sanzione delle leggi componenti detti Codici, cambiando, togliendo, ed aggiungendo, secondo che crederà opportuno.
 
Ttitolo III
Organizzazione dei Tribunali Criminali
 
Art. 76 – La giurisdizione criminale si eserciterà nel modo seguente.
Per comodo delle Popolazioni, e per maggiore speditezza nell’amministrazione della giustizia, i Governatori locali di primo, e secondo ordine procederanno dentro i limiti del respettivo loro territorio nei delitti minori, cioè in quelli punibili con pene pecuniarie, ed afflittive, estese, e considerate come equivalenti ad’un anno di opera inclusivamente.
Quando la condanna pronunciata dai suddetti Governatori di primo, e secondo ordine si estenderà all’intiero anno di opera, sarà luogo all’appellazione sospensiva. Quanto ai Governatori, che esercitano la giurisdizione baronale, restano ferme le disposizioni prese dalla Costituzione Post Diuturnas.
Art. 77 – In ciascuna Delegazione vi sarà un Tribunale criminale, il quale sarà composto di cinque Giudici, cioè del Delegato, che ne sarà il Presidente, dei due suoi Assessori, di uno dei Giudici del Tribunale di prima istanza civile, e di uno degl’Individui componenti la Congregazione governativa.
Questi ultimi due sederanno nel Tribunale per il corso di un anno, e saranno rinnovati secondo il turno di anzianità, incominciando in ciascuno dei detti due corpi dal più vecchio fino al più giovine di età, e ricominciando nella stessa guisa il turno dopo consumato l’anno dell’ultimo.
In caso di assenza, o impedimento di alcuno dei suddetti Individui componenti il Tribunale, sarà in facoltà del Delegato di surrogarne altro fra i Consiglieri, e Giudici summentovati, e ciò avrà luogo anche per gli Assessori.
Art. 78 – I Tribunali criminali costituiti, come sopra, nelle singole Delegazioni saranno Tribunali di appellazione nelle cause giudicate dai Governatori locali, nelle quali compete l’appellazione a norma dell’Articolo 76.
Art. 79 – In queste  medesime cause nei capoluoghi di ciascuna Delegazione la giurisdizione criminale sarà esercitata sotto la dipendenza, ed approvazione del Delegato dall’altro Assessore, che non avrà l’esercizio della giurisdizione nelle cause minori civili.
Art. 80 – Nei delitti, per li quali è prescritta una pena maggiore di un anno di opera, il giudizio apparterrà al Tribunale criminale della Delegazione.
Art. 81 – Se la condanna pronunciata dal detto Tribunale non eccederà la galera, o l’opera di cinque anni, non competerà al reo l’appellazione in sospensivo, fuorichè nel caso, in cui almeno uno dei Giudici abbia votato o per l’assoluzione, o per una pena minore; nel caso poi, che la condanna sia emanata a pieni voti, l’appellazione non avrà luogo, che in devolutivo.
A tal effetto nella sentenza si dovrà specificare l’unanimità dei voti, quando vi sia concorsa.
Art. 82 – L’appellazione nel caso espresso nell’articolo precedente sarà deferita per le Delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna, e Forlì al Tribunale di appellazione di Bologna; per quelle di Macerata, Urbino e Pesaro, Ancona, Fermo, Ascoli, e Camerino al Tribunale d’Appellazione di Macerata; e per le altre Delegazioni alla S. Consulta.
Art. 83 – Se la condanna eccederà i cinque anni di galera, e molto di più, se sarà capitale, l’appellazione si deferirà a’ respettivi tre Tribunali, come all’articolo precedente.
Art. 84 – Vi saranno in ogni capoluogo della Delegazione due Giudici processanti, ed un Cancelliere, ed in ogni Governo di primo, e secondo ordine vi sarà un Cancelliere, il quale unito al Governatore locale sarà obbligato alla compilazione dei processi in tutti i delitti, che accadono nella propria giurisdizione, ancorchè il giudizio appartenga al Tribunale della Delegazione.
I suddetti due Giudici processanti saranno all’occorrenza obbligati ad impinguare, e rettificare i processi dei sopraenunciati Governatori.
Art. 85 – Assumendosi il Governo il peso di un congruo mensile onorario per li suddetti Governatori, Processanti, Cancellieri, ed altri ministri, resta ad essi proibito di applicarsi i prodotti delle sportule, e delle inquisizioni criminali, le quali si esigeranno dai medesimi per renderne conto a Monsig. Tesoriere Generale.
Art. 86 – Nei delitti commessi nei paesi, che compongono la Comarca di Roma, il Tribunale del Governo sarà giudice di appello dalle condanne pronunciate dai Governatori a termini della loro competenza.
Art. 87 – Il sistema lodevole rapporto alle appellazioni, che si osserva nel Tribunale del Governo, e negli altri Tribunali criminali di Roma, è conservato.
Art. 88 – Nei delitti comuni commessi dentro la città di Roma si procederà tanto dal detto Tribunale del Governo, quanto da quelli dell’A.C., del Vicariato, e di Campidoglio, secondo le regole attualmente vigenti.
Art. 89 – Nei delitti per contravvenzioni e frodi commesse a danno dell’Erario, i Giudici Competenti in prima istanza saranno gli Assessori del Tesorierato destinati nelle Provincie, ed in Roma i Tribunali criminali del Camerlengato, e del Tesorierato, ai quali si potrà portare l’appellazione delle condanne degli Assessori in devolutivo soltanto, quando la pena da loro pronunciata non ecceda la somma di sc. 150 compreso il valore della cosa caduta in commissum, e della multa, e non porti pena afflittiva; nel caso poi, che la condanna ecceda la somma di sc. 150 nella maniera espressa di sopra, o porti pena afflittiva, competerà l’appellazione in sospensivo.
Art. 90 – Con le precedenti disposizioni non s’intenderà derogato in alcuna parte alle giurisdizioni della Sagra Inquisizione, della Congregazione de’ Vescovi e Regolari, del Prefetto de’ Palazzi Apostolici, e del Tribunale militare, le quali in materia criminale continueranno ad esercitarsi secondo il passato, come altresì nulla s’intende innovato circa il Foro Ecclesiastico.
Art. 91 – Tutte le altre giurisdizioni criminali di privilegio, ad eccezione di quelle espresse nei precedenti articoli (siano tali o per ragione di persone, o per ragione di materia) sono abolite, ed in virtù di questa abolizione quelli, che presiederanno alle Amministrazioni pubbliche, dovranno, ancorchè si tratti di contravvenzioni ad ordinanze riguardanti la loro azienda, ricorrere ai tribunali ordinarj, i quali però nel procedere, e nel condannare, dovranno osservare le forme prescritte dalle ordinanze medesime.
Art. 92 – Presso ogni Tribunale criminale vi sarà un Difensore de’ rei di officio nominato dal Sovrano. Potrà però l’inquisito prevalersi di altro Difensore, purchè sia nel catalogo di quelli, che dovranno essere in ciascun capo luogo approvati dal Delegato col consiglio della Congregazione governativa.
Art. 93 – Vi sarà inoltre in ogni Delegazione un Procuratore fiscale, che sarà parimente scelto dal Sovrano.
In Roma il Procuratore fiscale generale continuerà colle solite sue attribuzioni in tutte quelle cose, che non si oppongono alle presenti disposizioni.
Art. 94 – In tutto ciò, che riguarda i Cancellieri, gli esecutori, la forza armata, e tutt’altro occorrente per l’amministrazione della giustizia punitiva, sarà provveduto con separate istruzioni, che si daranno ai Delegati.
Art. 95 – Fino alla pubblicazione del nuovo Codice criminale, la quale seguirà quanto prima, si procederà in tutto lo Stato colle leggi attualmente vigenti.
Art. 96 – L’uso dei tormenti, e la pena della corda, amendue già interdetti, rimangono perpetuamente aboliti, ed a quest’ultima è surrogata la pena di un anno di opera.
Art. 97 – Le pene rimesse nell’attuale Legislazione criminale all’arbitrio dei Giudici, e Tribunali sono abolite, in quanto riguardino l’esasperamento e l’accrescimento di quelle comminate espressamente dalla Legge. Rispetto a quelle, che nei Bandi generali, o particolari, o in altre leggi sono rimesse interamente al detto arbitrio de Giudici, e Tribunali, non potranno mai le medesime eccedere un anno di opera; e solo rimarrà ai Giudiscenti, e Tribunali suddetti la facoltà di minorarle sotto questo grado, semprechè o la natura del delitto, o le circostanze, che lo accompagnano, li convincano nella loro coscienza della giustizia, e della equità di tal minorazione.
Queste prescrizioni riguardo alle pene arbitrarie avranno luogo fino alla pubblicazione del nuovo Codice criminale, in cui dovrà sparire affatto ogni pena rimessa all’arbitrio del Giudice, e solo potrà in alcuni delitti fissarsi un minimo ed un massimo di pena ad oggetto, che dentro questi limiti il Giudice possa proporzionarla alle circostanze, che aggravano, o diminuiscono la imputabilità dell’azione delittuosa, le quali circostanze stesse per quanto è possibile saranno definite dalla Legge.
Art. 98 – Finchè non sarà pubblicato contemporaneamente al Codice penale quello d’istruzione, o sia Procedura criminale, nella formazione dei processi, si osserveranno le regole, che si trovano attualmente in vigore. I processi però, e le sentenze si faranno, e si promulgheranno da tutti i Giudici, e Tribunali dello Stato, compresi anche quelli di Roma, in lingua italiana, e le sentenze saranno motivate.
Art. 99 – Le stesse regole saranno osservate per le legittimazioni, e pubblicazioni dei processi, salvo il disposto del seguente articolo.
Art. 100 – Nelle cause capitali, quando il reo ricusi di legittimare il processo nel modo presentemente in uso, e domandi il confronto dei testimoni, questo dovrà farsi avanti i Giudici, che lo dovranno giudicare.
Art. 101 – In tutto ciò, che riguarda le persone degli Ecclesiastici, ed il privilegio del Foro competente alli medesimi, si osserveranno le regole Canoniche, e le Costituzioni Apostoliche, attualmente vigenti, e rispetto all’estrazione degli inquisiti dagli asili sagri, saranno osservate le forme Canoniche a norma delle istruzioni già date, e di altre, che si credesse opportuno dare in appresso.
 
 
 
 
 
FONTE:
Testo del 1816 reperito presso la Biblioteca “Patetta” di Storia del Diritto Italiano dell’Università degli Studi di Torino.