giovedì 4 ottobre 2012

La Civiltà Cattolica anno XVII, vol. VIII. della serie VI (fasc. 399, 20 ottobre 1866), Roma 1866, pagg. 263 - 278. CLEMENTE V E I TEMPLARI (Terza parte)

III.

(Continuazione e fine)

Il decreto di abolizione contro i Templari, emanato da Clemente V nel Concilio ecumenico di Vienna, era concepito nei seguenti termini: Non per modum definitivae sententiae, sed per modum provisionis seu ordinationis apostolicae praefatum Templi Ordinem et eius statum, habitum atque nomen irrefragabili et perpetuo valitura tollimus sanctione ac perpetuae prohibitioni subiicimus, sacro Concilio approbante, districtius inhibentes, ne quis dictum Ordinem de caetero intrare, vel eius habitum suscipere vel portare, aut pro Templario gerere se praesumat. Quod si quis contra fecerit, excommunicationis incurret sententiam ipso facto [2]. In virtù di questo decreto l'Ordine dei Templari veniva abolito in perpetuo in tutta la Cristianità, ma non perciò veniva condannato, come reo giuridicamente convinto delle eresie e dei delitti appostigli; imperocchè veniva abolito ma già per via di sentenza definitiva e canonica, ma solo per modo di provvedimento apostolico. La qual differenza importantissima è dal Papa espressamente notata e più volte inculcata, sia nella Bolla medesima di abolizione, sia nelle seguenti, relative ai Templari; sempre dichiarando, non aver egli nè voluto nè potuto de iuresentenziare canonicamente l'Ordine come reo [3]. Ora, perchè mai il Papa s'indusse ad usare nella sua Bolla questa singolar forma di sentenza, e per quali ragioni decretò egli l'abolizione dei Templari, nell'atto stesso che protestava, non poter egli giuridicamente condannare l'Ordine loro? A queste domande ci studieremo di rispondere il più brevemente che ci sia possibile; il che ci darà campo altresì di chiarire sempre meglio e giustificare l'atto del Pontefice.

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Il Santo Padre Papa Clemente V.
 
«Non c'è via di mezzo: chi trova difficile a credere tanta corruzione ne' Templari, quanta è attestata nelle Bolle di Clemente V, e non può veder in essi altro che vittime innocenti dell'ira di Filippo il Bello; forza è che creda, Clemente V e con esso lui tutto il Concilio di Vienna e quanti altri Prelati, inquisitori, giudici, non in Francia solo, ma per tutto il mondo cattolico, ebbero mano nel giudizio finale dei Templari, tutti essere stati una turba o d'imbecilli o di scellerati; e così per salvare un Ordine di Religiosi militari dee condannare all'infamia tutta la gerarchia ecclesiastica. In cotal bivio, non può essere dubbia la scelta del saggio lettore. [vedi il presente articolo]»
 
 
Ma innanzi tratto è da ricordare che, fin da quando il Papa ebbe richiamata al suo tribunale la causa dei Templari, egli istituì due ordini di processi che dovessero condursi al tempo medesimo in tutti la cristianità [4]: l'uno contro i singoli membri della milizia del Tempio, l'altro contro l'Ordine intero, come tale, considerato cioè nelle sue leggi, credenze, costumanze, professione, governo, in quanto riguardavano l'universalità del corpo. II primo genere di processi egli affidò interamente ai Vescovi delle singole province, i quali, coll'assistenza degl'Inquisitori e di altri savii e fedeli ecclesiastici, a ciò deputati dal Papa, doveano far diligente esame intorno a ciascuno dei Templari che trovavansi nella lor Diocesi; poi, radunatisi in Concilii provinciali, ivi pronunciare sinodalmente sopra ciascuno degl'inquisiti sentenza definitiva o di assoluzione o di condanna, secondo le consuete forme del diritto canonico: e da questa giurisdizione degli Ordinarii e dei Concilii provinciali, non altri furono eccettuati, fuorchè il Gran Maestro ed alcuni dei Gran Priori e dignitarii più cospuicui dell'Ordine, dei quali il Papa riservò a sè medesimo l'esame e la sentenza. La seconda classe di processi, contro l'Ordine intero, fu dal Papa confidata a speciali Commissioni di gravissimi personaggi ch'egli deputò nei varii Stati della cristianità, con incarico di ricevere e udire tutte le accuse e le difese, confessioni e testimonianze che potessero aversi, e raccogliere insomma tutte le informazioni giuridiche, necessarie a preparar la sentenza, la quale, dopo esaminati tutti gli atti dei processi, il Papa riservava all'autorità suprema della S. Sede e del prossimo Concilio ecumenico. Una di queste Commissioni, e la più importante, fu quella già più volte da noi mentovata, che tenne il suo tribunale aperto in Parigi dall'Agosto del 1309 fino al Maggio del 1311, e i cui atti leggonsi per intero, nel loro originale latino, nel Procès des Templiers, pubblicato dal Michelet: ella componevasi di sette membri, che erano l'Arcivescovo di Narbona, i Vescovi di Bayeux, di Mende, di Limoges, e i tre Arcidiaconi di Rouen, di Trento e di Maguelonne.
Ora, ecco il risultato che sortirono questi due generi di processi. Quanto ai singoli membri dell'Ordine, giudicati nei Sinodi provinciali, degli oltre a 15.000 Templari che allora contavansi nella cristianità, molti come innocenti furono assoluti del tutto; ma un grandissimo numero, specialmente in Francia, furono trovati rei, e secondo la maggiore o minor colpa di ciascuno sottoposti a diverse condanne e penitenze canoniche. Alcuni, come contumaci o relassi, dovettero subire eziandio l'ultimo rigore delle pene, allora consuete in tali cause; e consegnati dai Sinodi al braccio secolare, furono arsi vivi. Tali furono i 54 Templari, bruciati a Parigi nel Maggio del 1310, dopo la condanna di cui li fulminò il Concilio provinciale di Sens; e tali parimente gli altri nove, che nel mese seguente furono dai Concilio provinciale di Reims condannati come recidivi, e dalla potestà secolare bruciati a Senlis. Checchè sia della giustizia di queste ultime condanne, sopra cui non mancarono gravi sospetti, certo èche la loro responsabilità deve lasciarsi tutta ai Vescovi che le pronunziarono; nè può farsi aggravio al Papa, se in questo o in qualche altro caso i giudici ordinarii, a cui egli dovette necessariamente commettere il giudizio di tanti accusati, si scostarono per avventura dalla equità o dalla mitezza propria de' tribunali ecelesiastici.
Ma, quanto ai processi istituiti contro l'Ordine, la risoluzione presentava assai maggiori difficoltà. Gli atti loro autentici, trasmessi dalle varie Commissioni pontificie a Clemente, furono diligentemente esaminati, parte dal Papa medesimo e dai Cardinali, parte da Prelati e altri gravi personaggi a cui egli ne diè l'incarico [5]. Poi, radunato nell'Ottobre del 1311 il Concilio generale in Vienna, e scelta dal seno dei Concilio una numerosa deputazione di Padri, cioè di Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi, Abbati e altri prelati e procuratori, di ogni lingua e nazione, a deliberare insieme col Papa e coi Cardinali sulla causa dei Templari, furon loro dati a leggere e ad esaminare con ogni attenzione gli atti medesimi [6]. Dopo di che, il Papa propose ai Padri e chiese loro consiglio, qualiter esset in eodem negotio procedendum: e se fossero da ammettere a udienza alcuni Templari che offerivansi alla difesa dell'Ordine; praesertim cum quidam Templarii ad defensionem eiusdem Ordinis se offerrent[7]. Or qui le opinioni si divisero in due parti direttamente contrarie. La gran maggioranza dei Cardinali e dei Padri deputati, cioè quasi tutti, furono di fermissimo avviso: 1.° che la reità dell'Ordine dalle prove recate ne' processi non era dimostrata, e perciò non si potea giustamente e giuridicamente pronunciare contro l'Ordine sentenza di condanna; 2.° che, prima di procedere ad una sentenza giuridica, si doveano ascoltare le nuove difese dell'Ordine che i Templari offerivano. Alcuni all'opposto opinarono, potersi e doversi fin d'ora condannare l'Ordine come sufficientemente provato reo, e non essere da concedergli altre difese [8], non solo perchè queste tornavano superflue, ma soprattutto per gli estrinseci e gravissimi inconvenienti che il concederle trarrebbe seco [9]. Da Tolomeo da Lucca si ritrae che furono di questa sentenza i tre Metropolitani di Reims, di Sens, di Rouen e un prelato d'Italia; laddove per la prima dichiararonsi concordemente tutti gli altri prelati italiani, e tutti quei di Spagna, Germania, Dacia, Inghilterra, Scozia ed Irlanda [10]. Queste deliberazioni, soggiunge il medesimo Autore, furono fatte nei primi giorni del Dicembre.
Il Papa diede interamente ragione alla maggioranza, e si risolse anch'egli (come il provano le frasi già citate delle sue Bolle), non poterside iure, in virtù dei processi fatti, pronunziare contro l'Ordine sentenza definitiva di condanna, ed essere quindi necessario far nuove inquisizioni e concedere all'Ordine pieno agio di difesa, posto che si volesse procedere ad una sentenza giuridica e definitiva. Ma dall'altro lato, gran pensiero gli davano le gravissime ragioni addotte dalla parte contraria per indurlo ad una pronta decisione. Infatti, il proseguire per le vie giuridiche la trattazione di così vasta e difficil causa, e l'ascoltare ed esaminare le nuove difese che l'Ordine sarebbe per produrre, avrebbe necessariamente recato lunghi indugi; e quindi o il Concilio avrebbe dovuto prolungarsi indefinitamente, con troppo grave disagio de' Vescovi e delle loro diocesi, ovvero sciogliersi, lasciando indecisa la causa dei Templari, per la quale nondimeno era stato principalmente convocato, ed alla quale era stato fissato nel Concilio medesimo il termine perentorio. Forse anche era da temere che i nuovi dibattimenti riuscissero del tutto inutili, vale a dire, che gli esami e le difese da ricominciarsi dinanzi al Concilio poco o nulla aggiungendo a quello che le difese e i processi precedenti aveano fatto conoscere, lasciassero la causa nelle medesime ambiguità in cui ora trovavasi, senza che mai per avventura si potesse giungere a dimostrare giuridicamente la reità o l'innocenza di tutto l'Ordine, in quanto tale. Dall'altra parte, cotesti indugi e le difficoltà e i pericoli eziandio di cui così spinoso negozio potrebbe intralciarsi ad ogni passo, tornerebbono di gravissimo danno al grande affare della Crociata, che a quei dì, atteso i progressi sempre più minacciosi dei Musulmani in Oriente, siccome era il desiderio e la necessità più urgente della cristianità, cosi stava sommamente a cuore al Pontefice ed al Concilio. La spedizione in Terra Santa non poteva tampoco ordinarsi, non che condursi mai a buon termine, se prima non si decideva la causa dei Templari, e insieme con essa, quella dei loro beni, i quali dovean servire per loro natura al sussidio della Crociata, ma, finchè pendea la causa dell'Ordine, correano invece gran rischio di perdite e di dilapidazioni.
Queste ed altre ragioni, accennate dal Papa nella Bolla di abolizione, faceano gran forza non solo nell'animo di Clemente, ma in quello ancora di tutti i Padri del Concilio. Tanto che, quantunque la gran maggioranza e con esso lei il Pontefice fermamente tenessero, non potersi, colle sole prove legali finquì ottenute, proferire canonicamente sentenza di condanna contro tutto l'Ordine del Tempio, e quanto a ciò ricisamente dissentissero dall'opposta minoranza; a questa nondimeno facilmente consentirono, quanto alla convenienza e necessità di terminare o troncare con pronta decisione la causa. Essi vennero quindi nell'unanime risoluzione di attenersi a quel partito, che solo rimanea possibile, per conciliare insieme i diritti rigorosi della giustizia colle esigenze del ben pubblico; partito che fin dalle prime adunanze del Concilio, già era stato da un illustre Vescovo suggerito [11]. Questo era, che il Papa, colla pienezza della sua potestà, decretasse l'abolizione de' Templari non per via di condanna canonica, sentenziando definitivamente l'Ordine come reo delle eresie ed enormità appostegli, ma per modo di semplice provvedimento e disposizione apostolica. E tale fu appunto la forma a cui si attenne il Pontefice nella Bolla di abolizione.
Or qui sono da notare attentamente due punti essenziali in questa materia. E il primo si è, che cotesta risoluzione e cotesta forma speciale di sentenza fu dal Pontefice abbracciata per consiglio e coll'approvazione espressa del Concilio. Ciò non solo si ritrae dalla clausola, sacro Concilio approbante, che si legge nel decreto di abolizione e nelle due Bolle seguenti, relative alle persone e ai beni dei Templari; ma viene dal Papa esplicitamente affermato e addotto tra i motivi principali del decreto medesimo: Quia et maiori parti, dic'egli, dictorum Cardinalium et praedictorum a toto Concilio electorum , plus quam quatuor vel (forse ex)quinque partibus eorumdem, visum est decentius et expedientius et utilius pro Dei honore et pro conservatione fidei christianae ac subsidio terrae sanctae, multisque aliis rationibus validis, sequendam fore potius viam ordinationis et provisionis Sedis apostolicae, Ordinem saepe fatum tollendo et bona ad usum, ad quem deputata fuerant, applicando, de personis etiam ipsius Ordinis quae vivunt salubriter providendo, quam defensionis iuris observationes et negotii prorogationes; etc. [12]Quella stessa maggioranza adunque di Cardinali e di Padri deputati, la quale vedemmo poco innanzi decidere, d'accordo col Papa, che l'Ordine dei Templari non potea condannarsi giuridicamente, in virtù dei processi fatti, e che prima di procedere a una sentenza giuridica, gli si dovea novamente concedere piena libertà di difesa; quella stessa maggioranza, diciamo, giudicò altresì esseredecentius et expedientius et utilius, pel bene della Chiesa universale, che, invece di prolungare la causa, concedendo le difese ed osservando tutte le regole e formalità giuridiche, si terminasse immantinente, coll'abolire l'Ordine per via di provvisione. Laonde il Papa, seguendo questa via, altro non fece che uniformarsi al voto quasi universale del Concilio.
Da ciò si vedo, quanto vadano lungi dal vero quegli Autori che rappresentano il Concilio di Vienna o come indifferente al decreto dell'abolizione, quasi che il Concilio altra parte in ciò non avesse che quella di essere testimonio della decisione pontificia nel suo seno promulgata [13]; ovvero, quel che è peggio, come opposto eziandio al decreto medesimo, quasi che, persistendo la gran maggioranza del Concilio nel voto di dare assolutamente le difese giuridiche ai Templari, il Papa nondimeno risolvesse, in opposizione a tal voto, la pronta soppressione dell'Ordine, spintovi dalla paura di Filippo il Bello; e solo per non parere direttamente contrario al Concilio, pigliasse, come sotterfugio o scappatoia, la viam provisionis seu ordinationis apostolicae. Nel qual errore, dopo molti altri storici, è caduto testè, come già notammo nell'altro articolo, anche l'Hefele; con equivoco tanto più strano, in quanto che il testo medesimo della Bolla Vox in excelso, da lui richiamata in luce, avrebbe dovuto chiarirlo del contrario. Ma forse in tal equivoco egli cadde per la difficoltà [14] di conciliare insieme le due risoluzioni, a prima vista contrarie, della maggioranza del Concilio: la prima , che si dovessero dare le difese all'Ordine, e che questo non potesse giustamente condannarsi in virtù dei processi fatti; l'altra, che nondimeno fosse più spediente lasciar da parte le difese e le procedure giuridiche, ed abolire l'Ordine per via di semplice provvisione apostolica. Tuttavia, chi ben rifletta, vedrà questa contraddizione non essere altro che apparente. Imperocchè i Padri del Concilie giudicarono bensì esser necessario dar le difese all'Ordine, ma ciò nella ipotesi evidentemente sottintesa, che si volesse e si dovesse procedere ad una sentenza definitiva e canonica o di assoluzione o di condanna; sentenza che dai processi fatti non potea dedursi. Ma, esaminata quindi l'ipotesi, e proposta loro la questione, se fosse conveniente, attese le circostanze della causa, il procedere a tal forma di sentenza; essi ben poterono, per la ragioni poco innanzi toccate, opinare pel no, e senza punto derogare alla prima loro risoluzione, decidere in ultimo che l'Ordine si abolisse senz'altro per via di provvisione. I due voti successivi della maggioranza del Concilio non si contraddicono dunque in niuna guisa. E il Papa nella sua Bolla di abolizione abbracciandoli ambedue, si attenne costantemente al consiglio e al volere della maggioranza, o per dir meglio, della universalità del Concilio; giacchè non potè avere per oppositori, se pur li ebbe fino all'ultimo, se non quei pochissimi che eran d'avviso potersi e doversi l'Ordine senz'altri processi condannare con formale e definitiva, sentenza. Clemente rigettò questo parere, protestando noa potersi l'Ordine ex processibus habitis per definitivam sententiam canonice condemnari, ciò che appunto indubitatum videbatur maiori parti Cardinalium et toti fere Concilio. Ma dall'altra parte abbracciò il partito di troncare le procedure giuridiche e di abolire l'Ordine per via di provvisione, perchè questo partito maiori parti dictorum Cardinalium et praedictorum a toto Concilio electorum visum est decentius et expedientius et utilius. Da queste solonni affermazioni del Pontefice nella sua Bolla Vox in excelso, riesce dunque manifesto che egli procedette interamnte d'accordo col Concilio; e il pretendere il contrario non può farsi, se non supponendo che Clemente V abbia sfrontatamente mentito nella sua Bolla in faccia al Concilio stesso e in faccia al mondo intero: supposizione che niun critico assennato, ancorchè eterodosso, non vorrà certamente nè potrà mai ammettere.
Posto in sodo questo punto capitalissimo del perfetto accordo del Concilio col Papa nell'abolizione dei Templari; un altro punto non meno essenziale ci rimane brevemente a chiarire, e questo è la giustizia e la prudenza di tal risoluzione e di quella forma speciale di sentenza che il Papa adoperò nel decretarla.
Quanto a ciò, basta richiamare al pensiero lo stato a cui la questione dei Templari trovavasi allora ridotta, dopo i lunghi processi che in tutta la cristianità eransi fatti sia contro i singoli membri dell'Ordine, sia contro l'Ordine intero, in quanto tale. Da questi processi due cose risultavano indubitate e manifeste: la prima, che un grandissimo numero di Cavalieri [15], eziandio de' più cospicui e nell'Ordine principalissimi, in Francia soprattutto e in Inghilterra dov'era il massimo fiore di quella milizia, eran provati e convinti rei, qual più qual meno, di quelle empietà ed infamie che sopra indicammo: l'altra, che l'Ordine nondimeno in quanto tale, non potea chiamarsi universalmente reo delle medesime. Imperocchè s'erano pur trovati molti innocenti e inconsapevoli di tali nefandezze; nè queste praticavansi in tutte le province dell'Ordine, giacchè in parecchie i Sinodi provinciali aveano attestato l'innocenza de' Templari; e perciò dove elle praticavansi, ciò non era in virtù delle Costituzioni proprie e generali dell'Ordine, le quali dovean certo conservare la loro antica purezza e santità, ma bensì in virtù di consuetudini e di statuti segreti, a cui non tutti iniziavansi; gl'iniziati formando nel seno dell'Ordine quasi un'altra società o setta segreta, la quale nondimeno, collo spaventoso dilatarsi che avea già fatto, minacciava di corrompere ben tosto il corpo intero.
In tal condizione di cose, è manifesto che v'erano ragioni sufficientissime e di giustizia e di prudenza per sopprimere l'Ordine, ma non ve n'erano che bastassero per condannarlo. Dall'una parte infatti, la reità di tanti suoi membri e quella specialmente de' suoi capi non può negarsi che non ricadesse eziandio in gran parte sopra l'Ordine medesimo, nel cui grembo avea potuto tanta corruzione allignare e dilatarsi; l'infamia inoltre che ne ridondava a tutto l'Ordine, il sospetto in che lo mettea presso i buoni, lo scandalo gravissimo che ne derivava a tutta la cristianità; il non esser quindi a sperare che niuna persona di coscienza volesse mai più a cotal Ordine aggregarsi; e con ciò il tornare ch'egli farebbe inutile alla Chiesa, inutile allo scopo, per cui era stato istituito, delle guerre in Terra Santa; e l'essere infine quasichè impossibile l'emendazione e la riforma di una società cosiffatta: tutto ciò mostrava che l'Ordine dei Templari non potea più conservarsi. Col sopprimerlo adunque il Papa non solo non ledeva niun diritto di giustizia, ma adempiva un dovere gravissimo del suo apostolico ministero, ed applicava a tanto male l'unico rimedio che ormai rimaneva. Laonde non è a stupire che la Chiesa applaudisse a tal decreto, e che i Padri del Concilio ecumenico lo consigliassero e raccomandassero a Clemente, come decentius et expedientius et utilius pro Dei honore et pro conservatione fidei christianae etc.: bensì è da credere che gran meraviglia e quasi scandalo avrebbe destato, qualora egli avesse, dopo le spaventose rivelazioni fatte dai processi, seguitato a mantenere nel seno della Chiesa un corpo, per colpa di moltissimi suoi membri, cotanto diffamato.
Ma dall'altra parte, l'Ordine, come Ordine, non essendo dai processi sufficientemente provato reo, il condannarlo con sentenza definitiva e canonica, come tutto quanto colpevole delle eresie ed enormità appostegli, sarebbe stato aperta ingiustizia. E benchè tal fosse la condanna desiderata da Filippo il Bello e da' suoi partigiani, il Papa nondimeno e la gran maggioranza del Concilio stettero fermissimi nel rigettarla. Clemente, protestando espressamente nella sua Bolla che egli non condannava nè credea di potere canonicamente condannare l'Ordine, abolendolo per modo di sentenza definitiva, dichiarava con ciò stesso che egli non teneva per colpevole l'Ordine intero, e manteneva così verso la parte innocente salvi, per quanto potevasi, i riguardi della giustizia. Mentre dall'altro lato, coll'abolirlo per modo di semplice provvisione apostolica, metteva ad un tratto efficace riparo e troncava il corso ai mali, agli scandali e ai pericoli recati dalla parte colpevole, e soddisfaceva al tempo stesso a quel che il bene della Chiesa e gl'interessi della cristianità da lui altamente esigevano.
La forma adunque di sentenza, che Clemente V adoperò nel cancellare dalla Chiesa l'Ordine dei Templari, fu quella appunto che in tali circostanze la giustizia insieme e la prudenza dovean dettargli; fu la migliore, anzi la sola via che gli si offerisse sicura per evitare in così difficil passo gli scogli che dall'una parte e dall'altra stringevanlo, cioè gl'inconvenienti gravissimi che avrebbe incorsi, sia conservando l'Ordine e protraendone indefinitamente il processo, sia fulminandolo con sentenza perentoria di condanna; fu l'unico mezzo che gli rimanesse per conciliare insieme le esigenze rigorose del diritto e le imperiose necessità del bene pubblico della Chiesa. Egli non si appigliò a tale spediente, se non dopo lunghe e mature deliberazioni e col parere e consenso espresso della maggioranza del Concilio; e nell'appigliarvisi, siccome ei protesta di avere avuto innanzi agli occhi Dio solo, solum Deum habentes prae oculis; così ben è da credere che fosse anche da Dio specialmente ispirato e guidato. Certo è che l'assistenza da Cristo promossa ai suoi Vicarii in terra non si limita solo a renderli infallibili nei giudizii dommatici, ma si estende altresì ad illuminarli e reggerli in tutto ciò che appartiene al governo e alla disciplina della Chiesa. La qual considerazione dee pure aver gran peso nelle bilance della critica cattolica, ogni qual volta si tratti di giudicare intorno a decisioni non pur dommatiche, ma anche solo disciplinari, pronunziate dai Romani Pontefici.
E ciò basti aver detto intorno a questa celebre questione. Il trattarla degnamente, almeno nelle sue parti principali, ben sappiamo che richiederebbe troppo più ampio discorso; ma nostro intendimento è stato il toccarne solo quel tanto che bastasse a mettere nella vera sua luce la Bolla genuina di abolizione, testè rinvenuta e recata a cognizione dei dotti, per opera del Gams e dell'Hefele; e nel medesimo tempo di questo documento importantissimo giovarci a dissipare alcune false opinioni che intorno all'abolizione dei Templari ed a Clemente V che la sentenziò, tuttora prevalgono presso molti storici, eziandio cattolici.
Termineremo col soggiungere una sola riflessione. Nella quistione de' Templari si è generalmente esagerata, a parer nostro, troppo al di là del ragionevole, la parte che v'ebbe Filippo il Bello, e attenuata al contrario e quasi che annullata quella di Clemente V e del Concilio di Vienna, sino a fare del Papa e del Concilio non altro che un cieco e codardo stromento delle tiranniche voglie del Re. Ora questo concetto falsissimo ha necessariamente condotto a falsissime sentenze intorno all'atto finale dell'abolizione ed alla sua saviezza e giustizia; nè cotali sentenze, riguardanti l'effetto, potran mai correggersi, dove prima non si purghi la mente da quel falso concetto intorno alle cause che tal effetto produssero.
Certamente niuno v'è che neghi, essere stato Filippo il Bello primo e ardentissimo promotore della distruzione dei Tempiari; niuno, che si tenga obbligato a credere, averla egli dal canto suo promossa per mero zelo di religione, o avere osservate sempre ne' suoi tribunali le ragioni della giustizia dovuta agli accusati; niuno finalmente che non sospetti, aver egli potuto tentare col Papa e coi Vescovi mezzi più o meno ingannevoli ed iniqui per condurli al suo intento. Quindi è che la ingerenza del Re nella causa de' Templari e la gran mano ch'egli vi ebbe, costituisce un non leggiero pregiugizio in disfavore della sentenza finale che li proscrisse. Ma da ciò non segue nè che lo scopo di Filippo, cioè l'abolizione dei Templari, fosse in sè ingiusto, nè che la sentenza di abolizione debba quasi al solo Filippo riputarsi, come a principale e prepotente autore.
Infatti, posto che i Templari fossero veramente rei in quella misura che l'affermano le Bolle di Clemente, è chiaro che l'adoprarsi a sterminarli dalla Chiesa di Dio era per sè opera giusta e santa, opera di zelo e di religione, e di cui il Papa potè a ragione commendare, come fece, il re Filippo, ancorchè questi per avventura con biechi intenti o con atti iniqui la contaminasse. Qualunque poi si fosse la parte che ebbe il Re di Francia nell'iniziare e promuovere tal causa, i fatti da noi toccati dimostrano che la decisione di essa, non dal Re, ma dal Papa deve interamente ripetersi, e dal Papa operante con tutta quella maturità di consiglio e libertà, che l'importanza della causa e la sua autorità di giudice supremo richiedevano. Lungi dall'essere stromento cieco e troppo docile di Filippo, abbiam veduto quanta resistenza egli opponesse alle insinuazioni, alle premure e alle impazienze del Re, e come il costringesse, prima a rilasciare al solo giudizio della Chiesa la causa dei Templari; poi ad aspettare per più anni dall'oracolo della Chiesa medesima la sentenza finale: abbiam veduto quante inquisizioni e processi egli istituisse in tutta la cristianità per esaminare la causa e dei singoli membri e dell'Ordine intero, adoperando in ciò la eletta del clero e quasi tutto l'Episcopato; e come non pago di tanto, egli, affine di deliberare sopra l'ultima sentenza da pronunciare intorno all'Ordine, convocasse un Concilio generale, in cui si trovarono forse trecento tra Vescovi e altri Prelati di ogni nazione [16]; e come in questo Concilio ei non precedesse a tal sentenza, se non dopo diligenti studii sopra gli atti autentici dei processi da ogni parte raccolti, dopo lunghi e vivi dibattimenti delle ragioni pro e contra; e come finalmente la sentenza egli pronunciasse di pieno accordo col voto del Concilio, sia quanto alla parte positiva, con cui sopprimeva in perpetuo l'Ordine dei Templari, sia quanto alla negativa con cui proclamava, non farsi nè potersi fare da lui tal soppressione per modo di condanna giuridica. Se dunque vi fu mai negozio o causa, in cui il Papa e i Vescovi procedessero a ragion veduta e con tutta la necessaria libertà di azione, certo fu la causa appunto dei Templari; tanto che appena avrebbero essi potuto meglio, quando non vi fosse stato al mondo niun Filippo il Bello. L'attribuire pertanto a Filippo il Bello la risoluzione di questa gran causa, come ad autore principalissimo, di cui il Papa e i Vescovi non fossero quasi altro che ciechi e servili esecutori, è una delle più grandi falsità storiche, che possano udirsi.
Ma, se al contrario debbono concedersi al Papa e alla Chiesa le parti precipue nella decisione della causa dei Templari, ognun vede altresì quanto debba esser diverso il giudizio che intorno all'equità e sapienza di tal decisione vuol pronunciarsi. Da un Re, come Filippo il Bello, non sarebbe gran fatto che si temesse una decisione precipitata, passionata ed anco iniqua; ma ben tutt'altro deve aspettarsi da un Papa che delibera e sentenzia, dopo tanta maturità di esami, col voto unanime d'un Concilio ecumenico. Se il Papa e il Concilio avessero trovato esser false le accuse date ai Templari, e si fossero convinti della costoro innocenza, forse che avrebbero esitato a proclamare e difendere quest'innocenza in faccia al mondo e in faccia al Re francese? Non avrebbero forse in faccia a lui difeso l'onore dei Templari, come difesero il nome di Bonifacio VIII, la cui memoria il Re pretendeva che da Clemente V e dal Concilio fosse giudicata e dannata come di Papa eretico? A questa pretensione iniquissima del Re si sa che Clemente e i Padri viennesi opposero invitta resistenza e l'obbligarono a desisterne per sempre; ora vogliam noi credere che essi avrebbero temuto di fare altrettanto nel caso dei Templari, qualora fossero stati certi essere del pari inique le istanze di Filippo per la loro abolizione? O dovrem noi forse dire che, per paura o per rispetto del Re di Francia, il Papa ad occhi veggenti mentisse con atroce calunnia nelle sue Bolle, dovunque attesta con sì gravi formole la reità de' Templari? e che insieme col Papa sentissero tanti Cardinali e Vescovi e Prelati di ogni nazione, consigliatori e approvatori di quelle Bolle? Dovremo dire, che tutta quella gran mole di processi e di esami, ordinati dal Papa in tutta la cristianità e condotti dal fiore della ecclesiastica gerarchia; altro non fosse che una infame commedia, combinata tra il Re e il Pontefice, per salvare agli occhi del mondo le apparenze della giustizia? non fosse che una macchina infernale, architettata d'inganni, di calunnie e di violenze per opprimere un Ordine innocente? Oppure, se ciò vi sembra troppo duro a credere, vi parrà forse men duro, che il Papa e i Vescovi, nell'esame e nel giudizio di quella gran causa, si lasciassero tutti abbindolare dalle astuzie di Filippo e dei Suoi satelliti per modo che, travedendo ogni cosa, credessero rei gl'innocenti, e sentenziassero degno d'essere sterminato dalla Chiesa un Ordine, di non altro colpevole che di essere in uggia al re Filippo? O finalmente vorrete voi appigliarvi al disperato partito di qualche moderno difensore dei Templari, che ha preteso esser tutti apocrifi, cioè o adulterati o fabbricati di pianta nell'officina della cancelleria regia di Parigi, quei tratti delle Lettere e delle Bolle di Clemente, dov'egli attesta la reità dei Templari e le loro confessioni? e ciò, senza che niuno a quei dì si avvedesse di così mostruose falsificazioni, e niuna traccia restasse al mondo degli Atti genuini dei Pontefice?
Il vero si è che, posto il fatto storicamente indubitabile dell'essere stata l'abolizione de' Templari opera, ed opera pensatissima, del Papa e dell'Episcopato, non è possibile il tacciarla d'ingiusta senza dar di capo in qualche intollerabile assurdo. Non c'è via di mezzo: chi trova difficile a credere tanta corruzione ne' Templari, quanta è attestata nelle Bolle di Clemente V, e non può veder in essi altro che vittime innocenti dell'ira di Filippo il Bello; forza è che creda, Clemente V e con esso lui tutto il Concilio di Vienna e quanti altri Prelati, inquisitori, giudici, non in Francia solo, ma per tutto il mondo cattolico, ebbero mano nel giudizio finale dei Templari, tutti essere stati una turba o d'imbecilli o di scellerati; e così per salvare un Ordine di Religiosi militari dee condannare all'infamia tutta la gerarchia ecclesiastica. In cotal bivio, non può essere dubbia la scelta del saggio lettore. Quanto a noi, siccome stimiamo che la quistione storica dei Templari dee principalmente studiarsi, non tanto negli atti del potere regio e laicale che promosse la loro abolizione, quanto in quelli del potere ecclesiastico che finalmente la decretò; così non dubitiamo punto d'affermare, che da questi secondi, quanto più si esaminano a dentro, tanto più risulta luminosa e incontrastabile la giustificazione di Clemente V. Al qual effetto non poco certamente conferirà la Bolla Vox in excelso, novamente disseppellita dalle sue tenebre, e degna di essere ben meditata, come documento in tal questione capitalissimo.


NOTE:

[1] Vedi il volume precedente, pag. 691 e segg.
[2] Bolla,Vox in excelso, da noi recata nel 1.° articolo.
[3] Verum licet ex processibus habitis contra Ordinem memoratum ipse ut haereticalis per definitivam sententiam canonice condemnari non possit; quis tamen etc. Così nella Bolla Vox in excelso. E nelle due Bolle Ad providam e Considerantes dudum, ricordando l'abolizione già fatta dei Templari, il Pontefice ripete: Non per modum definitivae sententiae, cum eam super hoc secundum inquisitiones et processus praedictos non possemus ferre de iure, sed per viam provisionis et ordinationis apostolicae, sustulimus etc.
[4] Vedi il Rainaldi, Annales Eccles. a. 1308, n. 2.; il Iager,Op. cit, t. X, pag. 411 e segg.; e soprattutto le varie Bolle e Lettere del Papa intorno a quest'argomento nell'Opera citata del Dupuy e nel Mansi, Concilia, t. XXV.
[5] Post haec, tam per Ordinarios quam per deputatos a nobis contra singulares personas dicti Ordinis, et per Inquisitores quos ad hoc duximus deputandos, contra ipsum Ordinem per universas mundi partes, in quibus consueverint fratres dicti Ordinis habitare, inquisitiones factae fuerunt, et illas quae factae contra Ordinem praelibatum fuerant, ad nostrum examen remissae, quaedam per Nos et fratres nostros Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales, alias vero per multos viros valde litteratos, prudentes, fideles, Deum timentes et fidei catholicae zelatores et exercitatos, tam praelatos quam alios apud Malausanam Vacionensis dioeceseos fuerunt valde diligenter lectae et examinatae solerter. Così la Bolla Vox in excelso.
[6] Post quae, dum venissemus Viennametc., Vedi il testo della medesimi Bolla, da noi recitato nel 1.° articolo.
[7] Ivi.
[8] Avvertasi che le difese dell'Ordine erano già state ricevute per ogni parte dai tribunali delle Commissioni pontificie. I Commissarii di Parigi aveano invitato da tutta la Francia chiunque volesse presentarsi alla difesa; e molti Cavalieri avendo risposto a tal invito, furono ascoltate e registrate negli atti (vedi il Procès des Templiers più volte citato) tutte le apologie che essi e i procuratori da loro scelti seppero arrecare. E tutte queste difese furono inviate al Papa e poste sotto gli occhi del Concilio.
[9] Bolla,Vox in excelso.
[10] Vita 2.aClementis V, presso il Baluzio, T. I, p. 43.
[11] Vedi il Rainaldi, a. 1311, n. 55.
[12] Vedi l'ultima parte della Bolla Vox in excelso.
[13] Becchetti, Storia Ecclesiastica, lib. LXXVII, §, 46.
[14] Probabilmente per la stessa ragione, nel tradurre ch'egli fa in tedesco la parte decretoria della Bolla (Theologische Quartalschrift,1866, p. 61), ha interamente omesso, saltandolo a piè pari, tutto il tratto da noi poco innanzi citato, Quia et maiori parti dictorum Cardinalium etc.
[15] Quia quasi infinitae personae illius Ordinis, cosi afferma il Papa nella Bolla di abolizione, inter quas sunt generalis Magister, visitator Franciae et maiores praeceptores ipsius, per eorum confessiones spontaneas, de praedictis haeresibus, erroribus et sceleribus sunt convictae. E di nuovo poco appresso: Attendentes insuper... quamplurimorum fratrum dicti Ordinis horribilia multa facta etc.
[16] Secondo il Villani (Istorie fiorentine, Lib. IX, c. 22), v'intervennero «più di trecento Vescovi senza li abbati ed altri prelati». Laddove il Continuatore del Nangis dice che il Concilio fu di centum quatuordecim Praelatorum cum mitris, absque caeteris non mitratis, et absentium Procuratoribus (Presso il D'Achéry, Spicileg. T. III, pag. 65).