giovedì 6 giugno 2013

Atto Sovrano n° 380 dell'11 Agosto 1849 pel quale sono riordinati i Regolamenti e le Costituzioni dell'Ordine del Merito sotto il titolo di San Lodovico

File:Karl III. von Parma Litho 01.jpg
Carlo III di Parma (1823-1854); litografia di Josef Kriehuber, 1854.





Noi Carlo III di Borbone, Infante di Spagna
e per  la grazia di Dio Duca di Parma, Piacenza e Stati Annessi ecc. ecc. 

Volendo Noi stabilire e riordinare le costituzioni ed i regolamenti che furono, ed esser debbono la base fondamentale dell’Ordine del Merito sotto il titolo di San Lodovico, Nostro speciale Protettore, Ordine istituito dal Nostro Augusto Genitore, e destinato nelle sue diverse classi a distinguere con decorazione esteriore le qualità pregevoli, e le virtuose azioni di chiunque abbia acquistato titolo alla Nostra Sovrana Benevolenza, o per i suoi meriti personali, o per utili servigi resi allo Stato, Ordiniamo, comandiamo e dichiariamo: 

I. L’Ordine del Merito eretto sotto il titolo di San Lodovico ha il carattere di Ordine sì civile che militare, e gl’insigniti del medesimo si denominano Cavalieri dell’Ordine di San Lodovico, eccettuati però gl’individui fregiati della Croce di V classe, i quali si denominano Decorati della Croce di San Lodovico di V classe. 

II. Capo e prima Dignità di quest’Ordine è il Gran Maestro, grado di cui Noi Ci siamo rivestiti, e che apparterrà poi ai Nostri Successori nel Trono. 

III. Cinque sono, dopo il Gran Maestro, i gradi riconosciuti, e nei quali l’Ordine si distingue: Gran Croci, Commendatori, Cavalieri di prima classe, Cavalieri di seconda classe, Decorati della Croce di quinta classe. 

IV. Il numero dei Gran Croci è fissato a venti; quello de’ Commendatori a trenta; quello dei Cavalieri di I classe a sessanta; quello dei Cavalieri di II classe ad ottanta; quello dei Decorati della Croce di V classe a cento, non compresi in tal numero i Sovrani, i Principi Regnanti ed altri Esteri, ai quali da Noi venisse conferita la Decorazione dell’Ordine. 

V. La Decorazione potrà essere concessa non solo ai sudditi parmigiani, ma anche agli esteri, siano laici, od ecclesiastici. 

VI. L’Ordine è specialmente riservato agl’individui che professano la religione cattolica romana, ma non è vietato di conferirlo anche agli eterodossi, sempre che concorrino in essi dei giusti titoli per ottenerlo. 

 VII. La collazione dell’Ordine dipenderà intieramente dalla Nostra Volontà, e dalle Nostre Sovrane Determinazioni con le regole qui appresso. 

VIII. La Gran Croce non sarà conferita se non che a quei soggetti i quali alla cospicua posizione sociale riuniscono i meriti personali, o il titolo di utili servigi resi allo Stato. 

IX. Il grado di Commendatore pure non verrà accordato se non a individui di alta posizione sociale e distinti per meriti personali, o servigi resi allo Stato. 

X. La Croce di Cavaliere di 1° classe sarà conferita solo a soggetti di rilevante merito, e che siansi distinti o negli impieghi civili e militari, o nell’esercizio di qualche professione liberale, o con altre utili virtuose azioni. 

XI. La Croce di Cavaliere di 2° classe non sarà conferita che ad individui, i quali dotati di vero merito personale siansi inoltre resi degni di speciale considerazione per fedeltà ed attaccamento al Sovrano, per servigi resi allo Stato, o per altre qualunque belle azioni. 

XII. La Croce di V classe è destinata anch’essa a remunerare chiunque per integrità de’ costumi, per servigi resi allo Stato, per azioni di rilevante merito, per brillanti successi ottenuti in una qualunque scienza od arte liberale, abbia acquistata quella buona riputazione che è fondata sulle doti pregevoli del cuore e dello spirito. 

XIII. La Gran Croce, nel caso che sia conferita a persona non nobile, gli darà il diritto d’essere ascritto, senza alcuna spesa, alla Nobiltà dello Stato, e questa Nobiltà sarà per conseguenza ereditaria. Il grado di Commendatore procurerà gli stessi vantaggi alla persona non nobile cui venisse attribuito.

XIV. Il Grado di Cavaliere sì di 1° che di 2° classe apporterà la Nobiltà personale all’insignito, non trasmissibile ai discendenti. La croce di V classe non dà né il titolo di Cavaliere, né il vantaggio della Nobiltà personale. 

XV. La forma della Croce, ed il modo con cui questa Decorazione deve essere portata dagl’insigniti secondo il rispettivo grado, verranno indicati nei regolamenti contemporaneamente da Noi approvati come costituzioni fondamentali dell’Ordine, egualmente che saranno in detti regolamenti prescritte le formalità da adempiersi per riceverne l’insegna. 

XVI. L’amministrazione degli affari relativi all’Ordine, dipenderà dal Gran Cancelliere dell’Ordine stesso, il quale avrà il grado di Gran Croce e Ci renderà conto degli affari predetti nelle Conferenze Nostre ordinarie coi Presidenti dei diversi Dipartimenti dell’Amministrazione dello Stato; quindi esso Gran Cancelliere interverrà alle suindicate conferenze tutte le volte che gli affari dell’Ordine lo richiederanno.

 Dato a Vienna li 11 del mese di Agosto dell’anno mille ottocento quarantanove. 

CARLO 


   
  
Regolamento  ossiano 
Costituzioni dell’Ordine del Merito 
sotto il titolo di San Lodovico
  

 

CAPITOLO I 

   1. Il titolo principale per cui taluno, sì laico che ecclesiastico, può farsi degno della Decorazione dell’Ordine di San Lodovico è il merito personale, e siccome chiunque sia favorito di vero merito non ama farne pompa, e diviene sempre più pregevole per modesto contegno, così la Decorazione non si domanda, ma è conferita liberamente e spontaneamente dal Sovrano Gran Maestro.  

 2. L’oggetto dell’Ordine si è quello di rimunerare e distinguere chiunque per integrità dei costumi, per attaccamento dal Sovrano, per commendevoli e virtuose azioni, per importanti servigi civili o militari resi allo Stato, per dottrina ed abilità valenti, abbia acquistato la pubblica estimazione e la Reale Nostra Benevolenza.  

CAPITOLO II 

   1. La Decorazione dell’Ordine di San Lodovico consiste in una Croce di forma greca, composta di quattro gigli che, mediante le loro foglie, si legano fra un braccio e l’altro della stessa Croce, e colla loro parte inferiore si uniscono ad uno scudo che sta nel centro, avente da un lato tre gigli d’oro in campo azzurro, e dall’altro l’effigie di San Lodovico, intorno al quale leggesi l’epigrafe Deus et Dies.    La detta Croce pei Gran Croci, pei Commendatori e pei Cavalieri di 1° classe è d’oro smaltato ed è appesa ad una corona d’oro non smaltato; per i Cavalieri di 2° classe la Croce è di argento smaltato ed è appesa ad una corona pure d’argento.    Per i Decorati di 5° classe, essa è bensì d’argento smaltato come quella dei Cavalieri di 2° classe, ma è senza corona.    I Gran Croci ricevono unitamente alle Croci una Stella o Placca d’oro smaltato di cui il modello è unito al presente Regolamento.    I Commendatori ricevono anch’essi una Stella il di cui modello trovasi pure unito a questo Regolamento.

   2. Il nastro cui si terrà appesa la Croce è giallo e bleu, conforme nella larghezza, e  nella distribuzione dei colori ai modelli che vedonsi nella tabella unita al presente Regolamento insieme ai modelli delle Croci e Stelle adottate per i diversi gradi dell’Ordine.   

3. I Gran Croci secolari porteranno la Croce con una tracolla del suindicato nastro, secondo il modello n° 1, pendente dalla spalla destra alla sinistra con la Stella o Placca di oro smaltato nella parte sinistra del petto.  

 4. I Gran Croci, se ecclesiastici, porteranno la Croce appesa al collo ad un nastro uguale a quello dei Gran Croci secolari pendente nel petto e la Stella o Placca come sopra, nella parte sinistra del petto; qual Placca inoltre sarà posta nel loro ferrajolo.   

5. I Commendatori porteranno la Croce di forma più piccola appesa al collo ed un nastro più stretto, conforme al modello n° 2, con la Stella o Placca, conforme anch’essa al modello n° 2, nella parte sinistra del petto.   

6. I Cavalieri di 1° classe avranno la Croce di forma più piccola che quella dei Commendatori appesa con un nastro, conforme al modello n° 3, dalla parte sinistra del petto, e senza Stella.  

 7. I Cavalieri di 2° classe porteranno la loro Croce d’argento nello stesso modo, e collo stesso nastro che i Cavalieri di 1° classe.   

8. I Decorati della 5° classe porteranno essi pure la loro Croce d’argento senza la corona appesa con nastro, conforme al modello n° 3, dalla parte sinistra del petto.   

9. Non è permesso ad alcuno, fuori che al Gran Maestro, di ornare la Decorazione dell’Ordine con pietre preziose, se pure alcuno insignito non ne ottenga dallo stesso Gran Maestro speciale concessione.   

10. La Decorazione deve essere portata abitualmente almeno in uniforme o in abito vestito di sera; il non farne uso coll’abito antidetto porta alla conseguenza di essere escluso dall’Ordine.  

 11. Ogni qual volta segue la morte di un insignito di qualunque classe, gli eredi del medesimo dovranno rimettere alla Cancelleria dell’Ordine la Decorazione che il defunto ricevè dal Gran Maestro.   

12. Gran Croci precedono in rango i Commendatori, i Commendatori i Cavalieri di 1° classe, questi i Cavalieri di 2° clase, questi ultimi i Decorati della Croce di 5° classe.    Fra gl’insigniti della medesima classe la precedenza è fissata dall’anzianità di nomina. 

CAPITOLO III
Amministrazione degli affari dell’Ordine 

  1. Per amministrare e dirigere gli affari dell’Ordine vi sarà un Gran Cancelliere, un Segretario ed un Archivista.  

2. Il Gran Cancelliere verrà prescelto tra i Gran Croci, il Segretario dovrà essere investito della qualità di Commendatore, o Cavaliere, le funzioni di Archivista potranno essere affidate a persona non insignita.   

3. Dovrà tenersi un registro esatto di tutti gli insigniti per ordine di nomina, e si terrà parimenti riscontro dei diplomi a ciascuno spediti, come pure della morte che seguisse di alcuno di essi e delle Decorazioni dai loro eredi rimesse alla Cancelleria dell’Ordine.   

4. Il Gran Cancelliere avrà l’incarico di far presenti a SAR il Gran Maestro tutti gli affari riguardanti l’Ordine, come pure di proporre quelle disposizioni, o provvedimenti che possono influire al decoro ed al bene dell’Ordine.   

5. Egli è autorizzato di far conoscere a SAR il Gran Maestro quei soggetti che si sono meritata speciale considerazione per essere onorati della Decorazione.   

6. Il Segretario avrà l’incarico di minutame rappresentanze, motuproprj, regolamenti e simili disposizioni, come pure di estendere relazione degli affari di cui il Gran Cancelliere dovrà rendere conto nelle Conferenze di Stato, e di partecipare le Sovrane Risoluzioni.  

 7. Egli avrà inoltre cura del buon sistema dell’Archivio e dei rispettivi registri e protocolli.  

 8. L’Archivista sarà incaricato della redazione di detti registri e protocolli, della conservazione dei documenti e del ricevimento e custodia di essi, non meno che delle croci, che verranno di tempo
in tempo restituite dagli eredi dei defunti Cavalieri.

CAPITOLO IV.
Formalità da osservarsi per dare e ricevere la Decorazione e funzioni proprie dell’Ordine. 


   1. La Decorazione dell’Ordine di San Lodovico sarà consegnata dallo stesso Gran Maestro con le seguenti formalità.   

2. Ottenuto che abbia qualcuno con Reale motu-proprio dal Sovrano Gran Maestro l’ammissione all’Ordine coll’uno o l’altro dei cinque gradi, sarà avvisato per mezzo del Segretario del giorno in cui dovrà eseguirsi la cerimonia.   

3. A questa cerimonia, che avrà luogo in un appartamento da destinarsi ogni volta, saranno invitati, per cura del Segretario, tutti gli altri membri dell’Ordine presenti nella città ove la cerimonia stessa verrà eseguita, ed in mancanza di essi, altre distinte persone.  

 4. Il Candidato o Candidati si presenteranno nell’istesso appartamento ove, in luogo distinto, si collocherà SAR il Gran Maestro.     Prenderanno poi posto, in piedi ed in abito di gala, alla destra di Esso il Gran Cancelliere, il Segretario, e gli altri Cavalieri intervenienti alla funzione; alla sinistra, ad una conveniente distanza, il Candidato o Candidati.    Il Segretario indi leggerà ad alta voce il motuproprio o motuproprj della collazione dell’Ordine, e quando distintamente nominerà i Candidati, essi si porteranno dirimpetto a SAR il Gran Maestro ed il primo dei medesimi, secondo l’ordine di nomina, proferirà le seguenti parole: «Essendosi degnata Vostra Altezza Reale Gran Maestro di accordare a noi la grazia di essere ricevuti nell’Ordine del Merito sotto il titolo di San Lodovico, noi preghiamo Vostra Altezza Reale di ammetterci nel numero dei membri di detto Ordine, e di accordarcene la Decorazione; promettiamo nel tempo istesso di concurci sempre coi principii di moralità e di onore, e di spiegare tutte le nostre forze per seguire e promuovere azioni virtuose, e contribuire al decoro ed alla gloria dell’Ordine di cui osserveremo sempre le Costituzioni».  

 5. Dopo di che alzatosi in piedi, il Gran Maestro si esprimerà come segue, consegnando nelle mani di ciascuno la rispettiva Devorazione: «Ricevete la Decorazione di cui siete stati onorati, e riflettete che questa vi rammente l’esatto adempimento dei vostri doveri, e vi impone l’obbligo di farvi distinguere colle virtà morali, e col più utile impegno dei vostri talenti, onde accrescere il lustro dei Cavalieri di cui andate a far parte».    Se fosse un solo, il Candidato si esprimerà come sopra in termini singolari.   

6. Ciò eseguito, il Gran Maestro consegnerà a ciascuno un esemplare delle costituzioni dell’Ordine, e ordinerà al Segretario di distenderne l’atto della seguita cerimonia, il quale dovrà essere conservato nell’Archivio dell’Ordine.  

 7. Successivamente il Segretario avrà cura di spedire a ciascuno insignito il diploma rispetivo il quale sarà firmato da SAR il Gran Maestro, dal Gran Cancelliere e dallo stesso Segretario.  

 8. Quantunque le formalità come sopra prescritte nel presente Capitolo debbano osservarsi di regola, con tutto ciò potranno essere ommesse, sempre che piaccia a SAR il Gran Maestro, di dispensarne taluno nell’atto di accordargli la Decorazione; nel qual caso il Segretario porrà in essere nell’Archivio un documento analogo a quello indicato nel precedente paragrafo 6, ove fatta menzione della dispensa concessa dalla formalià, si dichiarerà essere stata consegnata o trasmessa la Decorazione al Candidato.   

9. Ogni anno, nel giorno di San Lodovico, verrà celebrata nella chiesa dedicata allo stesso San Lodovico in Parma, una festa solenne, e nel giorno dopo si farà, nell’istessa chiesa, un uffizio per l’anima dei defunti Cavalieri, alle quali funzioni dovranno intervenire in luogo distinto tutti i Cavalieri, non impediti legittimamente, che si troveranno nella Capitale. 


CAPITOLO V. 


   1. Gli insigniti potranno essere privati della Decorazione, sempre che se ne rendessero indegni con un contegno imporprio del loro grado e contrario ai loro doveri.    Le determinazioni in tal proposito appartengono esclusivamente al Sovrano Gran Maestro, previe le particolarizzate informazioni del Gran Cancelliere dell’Ordine.   

2. Tutti quelli individui che furono già insigniti della Decorazione di San Lodovico dal Nostro Augusto Genitore, potranno continuare a fregiarsi de’ distintivi che hanno dallo stesso Nostro amatissimo Genitore ricevuti, ma non potranno in niun modo chiedere né i nuovi gradi da Noi stabiliti, né i nuovi distintivi adottati per le diverse classi dell’Ordine.  

 3. Il Gran Cancelliere dell’Ordine tosto che sarà stato da Noi nominato riceverà in consegna i registri o protocolli ed i documenti tutti riguardanti la fondazione e la successiva Amministrazione di questo Nostro Ordine dal barone Ward, Nostro Ministro residente presso l’I.R. Corte di Vienna, al quale essi oggetti tutti sono affidati dacché l’Augusto Nostro Genitore ha cessato di regnare a Lucca.   

4. E’ dichiarato che la determinazione del numero dei Gran Croci, Commendatori, Cavalieri di prima e di seconda classe, e dei Decorati della Croce di quinta classe col Sovrano Decreto del dì undici di Agosto dell’anno corrente, contempla soltanto i sudditi dei Nostri Stati, non compresi in  detto numero gli esteri già decorati, e quelli parimente esteri cui piacesse al Sovrano Gran Maestro di accordare la Decorazione. 

   Dato a Vienna lì 11 del mese di Agosto dell’anno mille ottocento quarantanove. 

   CARLO


Fonte:

http://www.borboneparma.it/




Di Redazione A.L.T.A.