Con la legge del 1817 e col decreto del 1846 Ferdinando I e Ferdinando II di Borbone regolamentarono una materia di grande attualità. L’aquisizione della cittadinanza da parte degli stranieri e dei loro figli? Il Regno delle Due Sicilie era avanti di due secoli rispetto alla legislazione vigente italiana
Quanto i cittadini del Regno delle Due Sicilie ancora non conoscessero cosa fosse l’emigrazione? Il Governo di questo Stato si occupava di disciplinare, nel 1817, prima la “Legge per naturalizzazione degli stranieri” e dopo, nel 1846, il “Decreto circa la naturalizzazione degli individui nati nel Regno da genitori stranieri”. Normativa di estrema attualità, innovativa per l’epoca se si pensa che alcune di queste norme sono state recepite – per quanto concerne la maggiore età – nel 1992 dallo Stato Italiano, ma con una limitata e restrittiva portata legislativa. Le attuali norme dello “Stato Italiano” che definiscono questa materia sono regolate dalla Legge del 5 febbraio 1992, n.91 la quale recita all’art. 4, c. 2: “Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data”. Avete letto bene: c’è un preciso arco di tempo entro il quale si può acquistare la cittadinanza per nascita e residenza, il diciottesimo anno di età. Passato il diciannovesimo anno non si può più diventare italiani per nascita e residenza!!! E non è finita: visto che è richiesta anche la prova della residenza legale senza interruzione dalla nascita (DPR 12/10/83, n. 572), accade che anche chi è nato in Italia e vi ha continuamente vissuto fino a diventare maggiorenne, non possa ottenere la cittadinanza solo perché la madre, che aveva al momento del parto un regolare permesso di soggiorno, non aveva in quel momento eletto la residenza nel comune, come spesso accade quando non si dispone di un alloggio stabile, oppure perché nell’arco dei diciotto anni il nucleo familiare si è allontanato per qualche mese dal paese ed ha per questa ragione perso la residenza. Questo è quanto dispone l’attuale legislazione dello “Stato Italiano”. La normativa del Regno delle Due Sicilie regolò questa materia con una legge di portata generale approvata il 17 dicembre del 1817 e con un decreto del 1846. Il testo della legge del 1817 recita: “Legge per la naturalizzazione degli stranieri” (Ferdinando I. Per la Grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie, ecc.). “Volendo dare un attestato della nostra benevolenza verso quegli stranieri i quali pe’ loro talenti, pe’ loro mezzi, o per via di contratti vincoli si rendono giovevoli allo Stato, con accordar loro il godimento di quei diritti che dalla naturalizzazione risultano; e volendo per quest’oggetto stabilire una regola certa, secondo la quale il Supremo Consiglio di Cancelleria possa discutere le dimande di naturalizzazione, che da Noi vengono al suo esame rimesse; udito il parere dello Supremo Consiglio di Cancelleria; udito il nostro Consiglio di Stato; abbiamo risoluto di sanzionare, e sanzioniamo la seguente legge:
Art. 1) Potranno essere ammessi al beneficio della naturalizzazione nel nostro Regno delle Due Sicilie:
c. 1. Gli stranieri che hanno renduto, o che renderanno importanti servizi allo Stato; c. 2. Quelli che porteranno dentro dello Stato de’ talenti distinti, delle invenzioni, o delle industrie utili; c. 3. Quelli che avranno acquistato nel Regno beni stabili su’ quali graviti un peso fondiario almeno di ducati cento l’anno; al requisito indicato ne’ suddetti numeri 1, 2, 3 debbe accoppiarsi l’altro del domicilio nel territorio del Regno almeno per un anno consecutivo; c. 4. Quelli che abbiano avuta la residenza nel regno per 10 anni consecutivi, e che provino avere onesti mezzi di sussistenza; o che vi abbiano avuto la residenza per 5 anni consecutivi, avendo sposata una nazionale.
Art. 2) Gli stranieri enunciati nel precedente articolo dovranno alla dimanda di naturalizzazione far precedere presso del sindaco del comune, ove dimorano, la dichiarazione di voler fissare il loro domicilio nel Regno, ed unire alla stessa domanda il documento della loro maggiore età; Art. 3) De decreto di ammissione, che Noi faremo, sarà spedita al naturalizzato una copia autentica: munito della quale egli si presenterà all’Intendente della provincia ove dimora, per prestare nelle di lui mani il giuramento di fedeltà. Sarà preso notamento del decreto di ammissione, tanto ne’ registri d’Intendenza, quanto in quelli del comune del domicilio; facendosi menzione del prestato giuramento di cui sarà formato verbale. Vogliamo che e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, ecc. ecc.”.
Firmato, Ferdinando.
Non ci sono parole, una legge inimmaginabile: questi si occupavano di estendere il diritto di cittadinanza a stranieri che avessero reso o che “renderanno” importanti benefici allo Stato; a stranieri che“introdurranno” nello Stato “dei talenti distinti, delle invenzioni, industrie utili”; a stranieri che avessero acquistato “beni immobili”nello Stato; a stranieri che avevano la residenza da 10 anni e dimostrassero avere “onesti mezzi di sussistenza”; a stranieri residenti da 5 anni che avessero “sposato una nazionale”!!! (alla faccia ‘e sti quatt’ cape ‘e puorc ra Lega Nord e governanti). Con decreto, poi, n. 10406 datato Napoli, 19 ottobre 1846, avente ad oggetto “Decreto circa la naturalizzazione degl’individui nati nel Regno da genitori stranieri”, Ferdinando II stabiliva: Veduto l’art.11 delle leggi civili, così concepito: “Qualunque individuo nato nel Regno da uno straniero potrà nell’anno susseguente alla di lui maggiore età reclamare la qualità di nazionale; purchè residendo nel Regno, dichiari l’intenzione di fissarvi il suo domicilio; ed abitando in paese straniero, prometta formalmente di stabilire il domicilio nel Regno, e ve lo stabilisca nel decorso di un anno dall’atto della suddetta promessa”.“Promosso il dubbio intorno al metodo come un individuo nato in Regno da genitori stranieri, ed ed inscritto ne’ registri dello stato civile, debba nel corso dell’anno ventiduesimo di sua età proporre la sua dimanda per conseguir la nazionalità del Regno delle Due Sicilie, giusta il trascritto articolo 11 delle leggi civili; Veduta la legge del 17 di dicembre 1817,che stabilisce le condizioni e le forme come ottenersi dagli esteri la naturalizzazione in questo Reame; Veduto il decreto de’ 18 maggio 1818, con cui fu commessa agl’Intendenti la istruzione su le dimande per naturalizzazione; Veduto il rescritto del 6 maggio 1818, per lo quale i soli cattolici possono aspirare alla naturalizzazione in Regno; Veduto l’articolo 15, n. 6 della legge del 14 di giugno1824 organica della Consulta generale, che commette alla medesima l’esame delle dimande per naturalizzazione; Considerato che secondo lo spirito della vigente legislazione del Regno la nazionalità non si acquista in verun caso, senza espressa concessione; Che la domanda per reclamo di nazionalità nel caso che tratta l’articolo delle leggi civili rientra essenzialmente nella domanda di naturalizzazione; Veduto il parere della Consulta generale del Regno: Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia; Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato; Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:
Art.1. Le dimande per naturalizzazione degl’individui nati in Regno da genitori stranieri saranno inviate per istruirsi a’ termini del decreto de’ 18 di maggio 1818 all’Intendente della provincia sia del luogo della nascita del reclamante, sia del luogo del suo domicilio in Regno, unitamente a’ documenti giustificativi dell’adempimento delle condizioni prescritte dallo articolo 11 delle leggi civili, nel modo stabilito nell’articolo e della legge de’ 17 dicembre 1817. Art. 2. La istruzione che si compilerà,sarà trasmessa al nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, su la cui proposizione, udito pria il parere della Consulta generale del Regno, ci riserbiamo di provvedere intorno alle cennate dimande per nazionalità. Art. 3. La disposizione dell’articolo 3 della citata legge del 17 di dicembre 1817 sarà applicabile anche al caso di concessione di nazionalità di che tratta l’articolo 11 delle leggi civili. Art. 4. L’individuo nato in Regno da straniero, ma non iscritto ne’ registri dello stato civile, ovvero che inscritto ne’ detti registri abbia voglia acquistare la nazionalità, dovrà uniformarsi interamente a quanto è prescritto dalla sopraccitata legge de’ 17 dicembre 1817 per la naturalizzazione degli stranieri. Art. 5. Il nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, ed il nostro Luogotenente generale ne’ nostri reali domini oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto”.
Firmato, FERDINANDO
L’attuale legge italiana per l’acquisto della cittadinanza per“nascita e residenza” stabilisce due criteri fondamentali inderogabili:
1) al compimento della maggiore età la richiesta per l’acquisto della cittadinanza deve essere presentata entro un anno dalla suddetta data, altrimenti si perde il diritto; 2) documentare la prova della residenza legale senza interruzione di tempo.
La legislazione del Regno delle Due Sicilie prevedeva invece per questa materia norme più elastiche corrispondenti alla garanzia ed alla tutela di tale diritto. Infatti stabiliva che: “Qualunque individuo nato nel Regno da uno straniero potrà nell’anno susseguente alla di lui maggiore età reclamare la qualità di nazionale purché risiedendo nel Regno, dichiari l’intenzione di fissarvi il suo domicilio; ed abitando in paese straniero, prometta formalmente di stabilire il domicilio nel Regno, e ve lo stabilisca nel decorso di un anno dall’atto della suddetta promessa”. La legge concedeva quindi la possibilità del “diritto di nazionalità”anche a chi avesse oltrepassato la maggiore età ed avesse stabilito la residenza in un altro stato – diritto da richiedere in qualsiasi momento – di venire ad abitare nel Regno. Non solo, mentre la legislazione italiana dispone tassativamente che “entro un anno dalla maggiore età” si deve richiedere tale diritto pena la decadenza, la legislazione del Regno delle Due Sicilie riconosceva la possibilità, invece, di richiedere tale diritto anche a “l’individuo nato in Regno da straniero, ma non iscritto nei registri dello stato civile, ovvero cheinscritto ne’ detti registri abbia oltrepassato la età di anni ventidue, qualora voglia acquistare la nazionalità, dovrà uniformarsi intieramente a quanto è prescritto dalla sopracitata legge de’ 17 dicembre 1817 per la naturalizzazione degli stranieri”. Conclusione: la legge del Regno delle Due Sicilie in materia di cittadinanza degli stranieri e dei loro figli era avanti rispetto a quella in vigore nello “Stato Italiano” di ben 200 anni!!!
e. gemminni
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