Attenzione: La bozza Costituzionale esposta lunge da contaminazioni liberali o da corruzioni della dottrina legittimista e della tradizionale figura del Sovrano.
Disposizioni generali
Art. 1 – Lo Stato verrà d’oggi innanzi retto da temperata monarchia ereditaria dotata di costituzione con basi tradizionali .
Art. 2 – La circoscrizione territoriale dello Stato rimane qual trovasi attualmente stabilita; e non potrà in seguito apportarvisi alcun cangiamento se non in forza di una legittimità confermata .
Art. 3 – La religione Cattolica apostolica romana è la religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono permessi conformemente alle leggi.
Art. 4 – Il potere legislativo risiede complessivamente nel re, ed in un parlamento rappresentativo, composto di due camere, l’una di pari, l’altra rappresentanti delle Provincie.
Art. 5 – Il potere esecutivo appartiene esclusivamente al re.
Art. 6 – L’iniziativa per la proposizione delle leggi si appartiene indistintamente al re, e ciascuna delle due camere legislative è possibilitata ad esporre proposte di legge.
Art. 7 – La interpretazione delle leggi in via di regola generale si appartiene unicamente al potere legislativo.
Art. 8 –
Art. 9 – Apposite leggi oltre alla libera elezione da parte de’ rispettivi abitanti per le diverse cariche comunali, assicureranno ai comuni ed alle provincie, per la loro amministrazione interna, la più larga libertà compatibile con la conservazione de’ loro patrimonii.
Art. 10 – Possono ammettersi truppe straniere al servizio dello stato in forza di una necessità. Le convenzioni esistenti saranno però sempre rispettate. Senza una esplicita legge Sovrana non è permesso a truppe straniere di occupare o di attraversare il territorio dello Stato .
Art. 11 – I militari di ogni arma non possono esser privati de’ loro gradi, onori e pensioni, se non ne’ soli modi prescritti dalle leggi e regolamenti.
Art. 12 – In tutte le provincie dello Stato vi sarà una guardia Civica. L’istituzione della Guardia civica, che si dichiara istituzione dello Stato, l’ordinamento ed amministrazione dei comuni e l’istruzione pubblica saranno regolati da leggi speciali.
Art. 13 – Il debito pubblico è riconosciuto e garentito.
Art. 14 – Niuna specie d’imposizione può essere stabilita, se non in forza di una legge Sovrana, non escluse le imposizioni comunali.
Art. 15 – Non possono accordarsi franchigie in materia d’imposizioni, se non in forza di una legge Sovrana.
Art. 16 – Le imposizioni dirette si votano annualmente dalle camere legislative.
Le imposizioni indirette possono avere la durata di due anni.
Art. 17 – Le camere legislative votano ogni anno lo stato discusso, e acclarano i conti che vi si riferiscono.
Art. 18 – La gran corte de’ conti rimane collegio costituito, salvo alle camere legislative il poterne modificare in forza di una legge Sovrana le ordinarie attribuzioni.
Art. 19 – Le proprietà dello stato non possono altrimenti alienarsi che in forza di una legge Sovrana.
Art. 20 – Il diritto di petizione si appartiene indistintamente a tutti. Le petizioni alle camere legislative possono farsi in iscritto, senza che ad alcuno sia permesso di presentarne in persona.
Art. 21 – La qualità di cittadino si acquista e si perde in conformità delle leggi. Gli stranieri non possono esservi naturalizzati che in forza di una legge Sovrana.
Art. 22 – I cittadini sono tutti eguali in faccia alla legge, qualunque ne sia lo stato e la condizione.
Art. 23 – La capacita di esser chiamato a cariche pubbliche si appartiene indistintamente a tutti i cittadini, muniti di istruzione minima di base, senza altro titolo che quello del loro merito personale.
Art. 24 – La libertà individuale è garentita. Niuno può essere arrestato se non in forza di un atto emanato in conformità delle leggi dell’autorità competente, eccetto il caso di flagranza o quasi flagranza.
In caso di arresto per misura di prevenzione l’imputato dovrà consegnarsi all’autorità competente fra lo spazio improrogabile delle ventiquattro ore, e manifestarsi al medesimo i motivi del suo arresto.
Art. 25 – Niuno può essere tradotto suo malgrado innanzi ad un giudice diverso da quello che la legge Sovrana determina: né altre pene possono essere applicate a’ colpevoli se non quelle stabilite dalle leggi emanate dal Sovrano.
Art. 26 – La proprietà de’ cittadini è inviolabile. Il pieno esercizio non può essere ristretto se non da una legge Sovrana per ragione di pubblico interesse. Niuno può essere astretto a cederla, se non per cagione di utilità pubblica riconosciuta, e previa sempre la indennità corrispondente a norma delle leggi Sovrane.
Art 27 – La proprietà letteraria è garentita ed inviolabile entro i limiti e le ordinanze Sovrane .
Art. 28 – Il domicilio de’ cittadini è inviolabile, salvo il caso in cui la stessa legge Sovrana autorizzi le visite domiciliari, le quali non possono allora praticarsi che ne’ modi prescritti dalla legge Sovrana medesima.
Art. 29 – Il segreto delle lettere è inviolabile eccezion fatta per comprovati motivi di sicurezza . La responsabilità degli agenti della posta, per la violazione del segreto delle lettere, sarà determinata da una legge Sovrana.
Art. 30 – La stampa sarà limitatamente libera, e solo soggetta ad una legge repressiva, da pubblicarsi per tutto ciò che può offendere la religione, la morale, l’ordine pubblico, il re, la famiglia, i sovrani esteri e le loro famiglie, non che l’onore e l’interesse de’ particolari.
Sulle stesse norme a garentire preventivamente la moralità dei pubblici spettacoli, verrà emanata una legge apposita; e fino a che questa non sarà sanzionata, si osserveranno su tale obbietto i regolamenti in vigore.
La stampa sarà soggetta a legge preventiva per le opere che riguardano materie di religione trattate ex professo.
Art. 31 – Il passato, per ciò che riguarda reati minori, rimane coperto d’un velo impenetrabile, la fiducia data farà si che ogni condanna sinora profferita per politiche imputazioni sarà cancellata, ed ogni procedimento per avvenimenti successi sinora, viene vietato ma preso in considerazione per la sicurezza pubblica e dello Stato.
Capo I
Delle Camere legislative
Art. 32 – Le camere legislative non possono essere convocate che in pari tempo, e chiudono in pari tempo le loro sessioni; salvo unicamente alla camera Alta/Regia il potersi riunire, quando bisogna, come alta corte di giustizia nei casi preveduti dalla costituzione.
Art. 33 – In ciascuna delle due camere, non può aprirsi la discussione, se non quando il numero dei suoi componenti si trovi raccolto a pluralità assoluta.
Art. 34 – Le discussioni delle camere legislative sono pubbliche eccetto il caso in cui ciascuna di esse, sulla proposizione del presidente, reclamata e sostenuta da dieci dei suoi componenti, risolva di adunarsi in comitato segreto.
Art. 35 – Nelle camere legislative, i partiti si adottano a pluralità di voti. La votazione sarà pubblica.
Art. 36 – Chi fa parte di una delle camere legislative non può entrare a far parte dell’altra.
Art. 37 – Appartiene al Sovrano il verificare i poteri di coloro che compongono ciascuna delle due camere , e decidere delle controversie che possono insorgere sull’oggetto.
Art. 38 – I ministri segretarii di stato possono presentare indistintamente i progetti di legge di cui sono incaricati, tanto all’una, quanto all’altra delle due camere legislative. Ma i progetti di legge, che intendono a stabilire contribuzioni di ogni specie o che si riferiscono alla formazione degli stati discussi, debbono prima essere necessariamente presentati al Sovrano.
Art. 39 – Un progetto di legge discusso e votato in una camera può essere inviato alla sanzione del Sovrano.
Art. 40 – Ove tra le due camere vi sia dissidenza intorno al contenuto di un progetto di legge qualunque, la decisione del verdetto finale spetta unicamente al Sofravo.
Art. 41 – I componenti delle due camere legislative sono violabili se le loro opinioni sono di natura rivoluzionaria . Possono essere arrestati per debiti durante il periodo della sessione legislativa ed in tutto il corso del mese che la precede o che la siegue. Nei giudizi penali che s’intentassero contro di essi, possono essere arrestati solo mediante l’autorizzazione del Sovrano; salvo il caso di flagrante o quasi flagrante reato.
Art. 42 – Ciascuna delle due camere legislative riceverà dal Sovrano il suo regolamento in cui verrà determinato il modo e l’ordine delle sue discussioni e delle sue votazioni, il numero e gli incarichi delle commissioni ordinarie in cui deve distribuirsi, e tutto ciò che concerne la economia del suo servizio interno.
Capo II
- CAMERA ALTA O DEI PARI-
Art 43 - I pari sono eletti a vita dal re, il quale nomina tra i pari medesimi il presidente ed il vicepresidente della camera, per il tempo che giudica opportuno.
Art. 44. - II numero dei pari e' limitato da legge Sovrana.
Art. 45. - Per esser pari si richiede aver l’età compiuta di venticinque anni.
Art. 46. - I principi del sangue sono pari di diritto, e prendono posto immediatamente al fianco del presidente. Essi possono entrare nella camera all’età di anni venti, ma non dare voto che all'età compiuta di venticinque.
Art. 47. - Sono eleggibili alla dignità di pari
1. Tutti coloro che hanno una rendita che li permetta di finanziare opere utili allo Stato.
2. I ministri segretari di stato, e i consiglieri di stato;
3. Gli ambasciatori , i ministri plenipotenziari che abbiano esercitato per sei anni le loro diplomatiche funzioni;
4. Gli arcivescovi e vescovi ;
5. Gli alti in comando nella gerarchia militare: tenenti generali, i viceammiragli, i marescialli di campo ed i retroammiragli;
6. Coloro che per cinque anni abbiano esercitato un opera amministrativa esemplare.
Art. 48. - La camera dei pari si costituisce in alta corte di giustizia per conoscere dei reati di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello stato, di cui possano essere imputati i componenti di ambedue le camere legislative.
-Capo III -
- DELLA CAMERA DE' DEPUTATI-
Art. 50. - I deputati rappresentano le provincie dove furono eletti.
Art. 51. - La durata della camera dei deputati è di anni due. in conseguenza il mandato di cui si parla nell'articolo precedente finisce col decorso di questo periodo di tempo o a causa di una condotta negativa del deputato.
Art. 52. - Coloro per i quali cessa il suddetto mandato dopo i due anni, possono essere immediatamente rieletti alla convocazione delle camere successive solamente se nel corso del precedente mandato si sono distinti per meriti contribuendo al bene dello Stato.
Art. 53. - Il numero dei deputati corrisponderà sempre al numero delle Province .
Art. 54. - Per ogni Provincia vi sarà un deputato alla camera.
Art. 55. - Per essere tanto elettore quanto eleggibile si richiede avere la qualità di cittadino, e l'età compiuta di 21 anni; e non trovarsi sottoposto ad alcun giudizio criminale.
Art. 56. - Sono elettori:
1. Tutta la popolazione civile di età superiore ai 18 anni.
Art. 57. - Sono eleggibili:
1. Tutti coloro i quali posseggono un titolo di studi superiore .
Art. 58. - I pubblici funzionari, purché siano inamovibili, gli ecclesiastici secolari, anche se appartengano a congregazioni organizzate sotto forme regolari e monastiche, ed i militari possono essere così elettori come eleggibili.
Art. 59. -I deputati che si sono compromessi durante il loro mandato non possono essere mai più elettori, ne' mai più eleggibili.
Art. 60. - La camera dei deputati sceglie da sé ogni anno fra i suoi componenti medesimi, ed a suffragi non segreti il presidente, il vicepresidente ed i segretari al cospetto del Sovrano.
Art. 61. - Per la prima convocazione delle camere legislative sarà pubblicata una legge elettorale provvisoria la quale non diverrà definitiva se non dopo essere stata esaminata e discussa dalle camere medesime al cospetto del Sovrano nel primo periodo della loro legislatura.
-Capo IV -
-DEL RE-
Egli comanda le forze di terra e di mare, e ne dispone: nomina a tutti gli impieghi di amministrazione pubblica, e conferisce titoli, decorazioni ed onorificenze di ogni specie.
Fa grazia , rimettendo o commutando le pene.
Provvede a sostenere l'integrità dello Stato .
Decide se far passare leggi e riforme.
Negozia i trattati di alleanza e di commercio e si consulta con le camere legislative prima di ratificarli.
Art. 63. - Il Re convoca ogni anno in sessione ordinaria le camere legislative: nei casi di urgenza le convoca in sessione straordinaria: ed è suo il diritto di prorogarle e di chiuderle.
Egli può anche sciogliere le camere , ma convocandone un'altra per nuove elezioni nello spazio di 3 mesi.
Art. 64. - Al Re appartiene la decisione di promuovere le leggi votate dalle due camere. Una legge a cui l'approvazione reale viene negata non può richiamarsi ad esame nella sessione di quel medesimo anno.
Art. 65. - II Re fa coniare la moneta, ponendovi la sua effigie. Pubblica i necessari decreti e regolamenti per l'esecuzione delle leggi, senza poter mai né sospendere, né dispensare alcuno dall'osservarla.
Art. 66. - II Re può sciogliere le forze dell'ordine (Guardia Civica) , dando però al tempo stesso le necessarie disposizioni per ricomporle e riordinarle fra lo spazio improrogabile di un anno.
Art. 67. - La lista civile e' determinata da una legge Sovrana per la durata di ciascun regno.
Art. 68. - Alla morte del Re, se l’Erede della Corona e' di età maggiore saranno da lui convocate le camere legislative nell'arco di un mese, per assistere al loro giuramento . Se l'Erede della Corona e di età minore la reggenza sarà concessa alla Madre e Tutrice e due o più Principi della Famiglia Reale. Lo stesso verrà praticato, laddove il Re sventuratamente si trovi nell'impossibilita di regnare per motivi di salute.
-CAPO V -
-DEI MINISTRI-
Art. 69. - I ministri sono responsabili delle proprie azioni.
Art. 70. - Gli atti di ogni genere proposti dai ministri non hanno vigore se non contrassegnati dal Re, il quale perciò solo se ne rende risponsabile.
Art. 71. - I ministri fanno parte della Camera dei Pari (Alta). Le camere possono chiedere la presenza dei ministri nelle discussioni.
Art. 72. - La sola Camera dei Pari ha il diritto di mettere in stato di accusa ministri per gli atti, di cui questi sono responsabili.
Art. 73. - Una legge apposita determinerà i casi, nei quali Si verifica la responsabilità dei ministri, e i modi con cui deve procedere il giudizio contro di essi, e le pene da infliggere, laddove risultino colpevoli.
Art. 74. - II Re può far grazia ai ministri condannati, anche in assenza di una esplicita domanda di una delle due camere legislative.
-CAPO VI -
- DEL CONSIGLIO DI STATO-
Art. 76. - Il consiglio di stato e presieduto dal ministro segretario di stato di grazia e giustizia di nomina del Sovrano.
Art. 77. – Il Sovrano nomina i consiglieri di stato.
Art. 78. – Il consiglio di stato e istituito per dare il suo ragionato consiglio su tutti gli affari dei quali potrà essergli delegato l'esame in nome del Re .
-CAPO VII -
-DELL' ORDINE GIUDIZIARIO-
Art. 80 - Nessuna giurisdizione contenziosa può essere stabilita, se non in forza di una legge.
Art. 81. - Potranno crearsi dei tribunali straordinari, sotto denominazione del Sovrano.
Art. 82. - Le udienze dei tribunali sono pubbliche. Quando un tribunale crede che la pubblicità possa offendere i buoni costumi, deve dichiararlo in apposita sentenza: e questa debba essere profferita, alla unanimità in materia di reati politici e di abusi di stampa.
Art. 83. - Nell'ordine giudiziario i magistrati non saranno inamovibili. I Magistrati potranno essere sostituiti come conseguenza di comportamenti inadeguati dal Sovrano.
Art. 84. - Gli agenti del pubblico ministero presso le corti e i tribunali sono essenzialmente amovibili.
-CAPO VIII -
-DISPOSIZIONI TRANSITORIE-
Art. 85. - Talune parti di questa Carta potranno essere modificate per il bene dello Stato per volontà del Sovrano secondo i bisogni e le condizioni particolari della popolazione.(Fine)
Scritto da:
Il Principe dei Reazionario