sabato 4 agosto 2012

La Monarchia sacra Parte terza : La Monarchia Sacra e la teologia :Il miracolo regio e la Regalità Sociale di N.S. Gesù Cristo

Papa Leone XIII, nato Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci (Carpineto Romano, 2 marzo 1810Roma, 20 luglio 1903),  256º papa della Chiesa cattolica (dal 1878 alla morte).


Il miracolo reale è la prova dell’origine divina dell’autorità politica. Il potere dei Re è sacro. “Ogni potere proviene da Dio”, insegna, infatti, San Paolo. Dio è la fonte e l’origine di ogni legittima autorità, quella del Capofamiglia, del Sovrano e del Sacerdote.
Il miracolo regio, tuttavia, riguarda espressamente la potestà temporale, l’autorità politica dello Stato legittimo, inteso come società perfetta, avente in sè i mezzi per conseguire il suo fine proprio, che è la felicità temporale, ossia il bene comune.
Il potere dello Stato, quando è legittimo, è sacro, derivando da Dio, fonte di ogni autorità. Tale miracolo collima perfettamente con l’insegnamento costante della Chiesa Cattolica e la retta filosofia. L’autorità politica si fonda sul diritto e sulla legge di natura, il cui autore è Dio.
«È la legge di natura – insegna Leone XIII, nell’enciclica Diuturnum illud – che spinge gli uomini a vivere in società, o meglio, più esattamente è l’autore della natura, cioè Dio».
L’autorità civile, inoltre, procede da Dio immediatamente.
«L’autorità procede da Dio immediatamente. Che gli uomini, infatti, non possano conferire l’autorità alla società si ricava dalle seguenti considerazioni: (1) Gli uomini, quando vivono riuniti assieme secondo la legge di natura, non possono impedire l’autorità.
Volenti o nolenti, infatti, occorre che nella moltitudine sia presente un’autorità suprema.
(2) Gli uomini non possono annullare i diritti principali di quell’autorità. Possono invero dividerla, separando, ad esempio, il potere legislativo da quello giudiziario, ed assegnare le diverse prerogative dell’autorità a soggetti diversi. Se vogliono, però, vivere in società, non possono annullarla completamente, abolendo, per es., il potere giudiziario.
(3) La suprema autorità possiede alcuni diritti, ammessi come legittimi senza esitazione da tutti i popoli di tutti i tempi, diritti che superano la capacità dei singoli, e che quindi non possono essere da loro conferiti alla società, ma soltanto immediatamente da Dio.
Tali sono per esempio il diritto di guerra, quello di comminare pene, di coercizione ed altri simili. Dalla vera dottrina circa l’origine dell’autorità segue che colui che viene insignito del supremo potere in una società, è propriamente un ministro di Dio. Non è in verità ministro del popolo, se non nel senso che egli adempie il suo ufficio a favore del popolo. Nella dignità del superiore quale ministro di Dio si fonda ciò che si dice maestà e inviolabilità dell’autorità».
È quindi Dio, autore dell’ordine naturale, che conferisce immediatamente e direttamente allo Stato l’autorità. Il dettato scritturale, sia del Vecchio che del Nuovo Testamento, è anche su questo punto assai perspicuo: «Per Me regnano i Re, per Me i Principi comandano» (Prov., XIII, 13); «Il Principe è ministro di Dio» (Rom., XIII, 2); «Chi resiste all’autorità, resiste all’ordine di Dio» (Rom., XIII, 4).