-CAPO VII -
-DELL' ORDINE GIUDIZIARIO-
Art. 79. - La giustizia emana dal Re, ed in nome del Re vien retribuita da tribunali a ciò delegati.
Art. 80 - Nessuna giurisdizione contenziosa può essere stabilita, se non in forza di una legge.
Art. 81. - Potranno crearsi dei tribunali straordinari, sotto denominazione del Sovrano.
Art. 82. - Le udienze dei tribunali sono pubbliche. Quando un tribunale crede che la pubblicità possa offendere i buoni costumi, deve dichiararlo in apposita sentenza: e questa debba essere profferita, alla unanimità in materia di reati politici e di abusi di stampa.
Art. 83. - Nell'ordine giudiziario i magistrati non saranno inamovibili. I Magistrati potranno essere sostituiti come conseguenza di comportamenti inadeguati dal Sovrano.
Art. 84. - Gli agenti del pubblico ministero presso le corti e i tribunali sono essenzialmente amovibili.
-CAPO VIII -
-DISPOSIZIONI TRANSITORIE-
Art. 85. - Talune parti di questa Carta potranno essere modificate per il bene dello Stato per volontà del Sovrano secondo i bisogni e le condizioni particolari della popolazione.
(Fine)
Scritto da:
Il Principe dei Reazionario