lunedì 1 aprile 2013

No all’aborto uguale tortura

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Commentare l’ultimo report dell’ONU – per intederci, quello che definisce una tortura il fatto che ad una donna possa essere impedito o ostacolato l’accesso all’aborto – richiede un fegato a prova d’esplosione ed una pazienza fuori dall’ordinario. Ci proviamo.
In primis, nessuna meraviglia. La strada era quella ed era segnata da un bel pezzo. E non è neppure l’unico caso: pensiamo al caso di qualche anno fa, riportato anche sul Foglio, del medico inglese che è stato perseguito per tortura per aver atteso due settimane a dare esecuzione ad un testamento biologico di incerta interpretazione. Il caso del medico inglese ed il report ONU paiono lontanissimi, ma non lo sono affatto, quantomeno perché in entrambe le vicende appare la parola “tortura”.
Qual è il nesso? Il nesso parte da lontano, dalla definizione che l’Oms ha dato di salute già nel 1948, nel proprio atto costitutivo, come “Uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza dello stato di malattia o di infermità”; tale definizione, ribadita nella Dichiarazione di Alma-Ata del 1978 (all’esito di una Conferenza sulle cure primarie voluta dalla stessa OMS e dall’UNICEF) e nel 1986 (Carta di Ottawa) è cruciale per comprendere come si sia arrivati ad includere l’aborto e la soppressione dei malati nel diritto alla salute, diritto che, non va dimenticato, è pacificamente compreso nel catalogo dei Diritti Umani.
Facciamola semplice: se io assumo che la salute è uno stato di completo benessere fisico e mentale, ecco che possono turbare tale “benessere” non solo patologie obiettivamente rilevabili come virus, batteri, traumi et similia, ma anche eventi che possono incidere sulla mia psiche (e già qui la certezza inizia a sfumare) o sulle aspettative per la mia vita (e qui siamo nella nebulosità più assoluta). Ad esempio, possono incidere sulla mia salute un licenziamento, una delusione, una gravidanza inaspettata. In altri termini, ogni ostacolo alla nostra determinazione, ogni frustrazione delle nostre aspettative può indurre una “malattia” o può diventare esso stesso una malattia.
Il passo successivo è stato l’andare oltre il concetto di lesione della salute per arrivare a quello di “tortura”, ossia di attentato alla integrità fisica: il male fisico deliberato, l’offesa odiosa e raccapricciante all’integrità fisica.
Ora, a fronte di una dilatazione assolutamente incontrollata del concetto di “salute” (e, necessariamente, di “malattia”), gli effetti anche sul piano del Diritto e della Medicina non potevano tardare. Ed ecco infatti che dalla metà degli Anni ’80 si inizia a parlare di “salute riproduttiva”, che viene poi cristallizzata, tra gli altri, in un documento scritto dall’OMS ad hoc per il Vecchio Continente, la WHO European Regional Strategy on Sexual and Reproductive Health del 2001.
Ora, va osservata una cosa: questi sono “diritti” con i quali il Diritto ha poco a che vedere. Quando vengono formulate queste istanze, i vari documenti che le recepiscono o definiscono sono sempre di ambito medico. In altri termini, associazioni più o meno vaste di Medici iniziano a parlare e scrivere di “diritti”, e questo è già molto strano: immaginate se un Parlamento prendesse a definire autonomamente una molecola farmaceutica o un’articolazione, imponendo poi tali definizioni – peraltro, del tutto inedite – a farmacisti ed ortopedici. Insomma, quando si tratta di “salute” la basilare distinzione delle competenze e conoscenze non vale, e ciò è tanto più grave se si considera che creature letali quali i “diritti riproduttivi” sono generate da istituzioni (appunto, le varie OMS, Società di Sessuologia etc.) sulle quali non esiste alcun controllo democratico o vaglio in ordine alla composizione o alla autorevolezza o alla onestà intellettuale dei componenti e dirigenti. Le note vicende della dequalificazione da “patologia” dell’omosessualità o dell’inclusione delle pillole antinidatorie (pillola del giorno dopo e pillola dei cinque giorni dopo) tra i contraccettivi ne sono esempi, ma se ne potrebbero fare molti altri. Se possiamo sapere chi nel nostro Paese ha adottati gli atti normativi che hanno consentito di commercializzare le pillole abortive nel nostro Paese, non conosceremo mai i nomi di coloro che – non si sa neppur bene a quale titolo – le hanno definite “contraccettivi d’emergenza” in ben altre sfere. E se anche conoscessimo quei nomi, non potremmo far altro che assistere alla loro ascesa nei consessi accademici o delle istituzioni internazionali, o in ambiente letterario (non chiedetemi di definirlo “culturale”, non ce la faccio).
Accade così che i nostri Parlamenti recepiscano passivamente nozioni e pretese che vengono da mondi ed ispirazioni lontanissime dal Diritto, e traducano tali nozioni ed ispirazioni in norme disarmoniche con gli ordinamenti (non a caso, la Corte Costituzionale ha sancito la compatibilità della Legge 194/78 sull’aborto legale con la nostra Costituzione, e pure con mille paletti, solo nel 1997, quasi vent’anni dopo l’emanazione) e, quel che è peggio, gravemente lesive dei diritti fondamentali di soggetti che non possono difendersi.
Questo accade, quando l’ostacolo alla scelta viene considerata lesione della salute, questo accade quando ogni pretesa viene considerata diritto.
Ma c’è di più (ce ne sarebbe molto di più, a dire il vero), ed è un profilo che sta molto a cuore a chi il Diritto lo studia seriamente. Con la Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo, dopo il delirio dell’ordinamento Nazista (ed anche con un chiaro riferimento a quello dei Paesi Comunisti) il Diritto tornava ad una prospettiva giusnaturalistica. Si prendeva atto che il Bene ed il Male, il lecito e l’illecito, non sono costruzioni dell’Uomo, ma provengono dalla sua stessa Natura, non sono manipolabili a piacimento perché all’Uomo non appartengono e se si ignora questa verità elementare le conseguenze sono drammatiche. Con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, si affermava una volta per tutte che il problema della soggettività è superato, è irrilevante quanto ad un nucleo essenziale di prerogative: esse vanno riconosciute ad ogni essere umano, indipendentemente dalla legittima sovrana facoltà di ogni Stato e di ogni ordinamento di definire i soggetti agli effetti di altri diritti, sottordinati rispetto alla vita, all’integrità fisica, alla libertà personale, e – appunto – alla salute. Pareva, per parafrasare Fukuyama, che si fosse giunti alla fine della storia del Diritto.
Invece no. Invece no, il Diritto ha continuato a camminare ed ha camminato male, perché le Carte dei Diritti, se sono svincolate da un riferimento etico forte, se sono – bum! – svincolate da Dio, danno solo Diritti di carta. Ciò di cui abbiamo appena parlato ne è la prova lampante: il concetto di “tutela e promozione della salute” è una scatola vuota, nella quale si può inserire di tutto, solo che quel “tutto” poi avrà la forza dirompente, pervasiva, giuridicamente inarrestabile del Diritto umano, che tutte le Costituzioni riconoscono, dinanzi alle quali tutte le Costituzioni si piegano. E come abbiamo visto, molto spesso chi riempie quelle “scatole” non è un giurista, ma un tecnico e non sempre di migliori o dei più disinteressati.
 
Massimo Micaletti