mercoledì 5 dicembre 2012

La Monarchia Sacra Parte quinta : La Monarchia sacra e i Vescovi : L’elezione dei Vescovi prima di Costantino (I- IV secolo)

 San Cipriano
San Cipriano Vescovo, martire e Padre della Chiesa (Cartagine, 210Sesti, 14 settembre 258)
 
 

La Chiesa docente, per divina istituzione, è costituita dagli Apostoli, presieduti da San Pietro, e dai loro successori, il Papa romano e i Vescovi. Ad essi è connesso l’esercizio esclusivo dell’autorità in ordine al fine della Chiesa, che è la santificazione soprannaturale delle anime. Senza entrare nel merito teologico del potere episcopale, si tratta di affrontare la questione della scelta, o elezione, di coloro che sono degni di ricevere tale potestà. L’Antico Testamento, da questo punto di vista, non era d’aiuto, poiché nella legge mosaica il sacerdozio si trasmetteva per via ereditaria, all’interno della famiglia di Aronne. Nel Nuovo Testamento, invece, la vocazione al sacerdozio è individuale e personale, slegata da qualsiasi vincolo familiare o sociale. La storia della Chiesa, a tale riguardo, presenta uno spartiacque tra prima e dopo la conversione di Costantino, ossia, tra prima e dopo la nascita dello Stato cri- stiano e della monarchia sacra. I Principi, infatti, erano assai interessati ad avere voce in capitolo nella scelta di coloro che avrebbero rivestito la carica episcopale avente giurisdizione.  Terminata l’età apostolica, la scelta di un nuovo Ordinario diocesano, tra il II e il IV secolo dopo Cristo, si fissò secondo una precisa modalità. San Cipriano, alla metà del III secolo, descrive così la prassi d’elezione allora vigente: «I vescovi più vicini della provincia si riuniscono nella città la cui sede è vacante. Il vescovo viene scelto, plebe presente [alla presenza del popolo, clero e laici]; occorre che il popolo sia presente all’elezione, poiché singulorum vita plenissime novit [conosce benissimo la vita di ciascuno]. La dignità episcopale viene conferita allora universae fra ternitatis suffragio et episcoporum iudicio [col consenso di tutta la comunità e su giudizio dei vescovi]»271. Sono così indicati i tre attori dell’elezione vescovile: i laici, il clero diocesano, subordinati ai vescovi della provincia. È evidente che questi ultimi rivestivano in tali decisioni il peso maggiore. D’altra parte, era pure naturale che il clero cittadino ed i fedeli avessero voce in capitolo nella nomina del prelato che, mantenendo la carica a vita, era posto a capo di una vasta amministrazione, dotato, oltre che di poteri spiri- tuali, anche di una giurisdizione di notevole ampiezza. In tali elezioni, a quest’epoca, il Vescovo di Roma non interviene che indiretta- mente. Si limita a svolgere una costante opera di vigilanza e supervisione, richiamando alla corretta applicazione delle norme elettorali.