sabato 3 agosto 2013

Sulla necessità dell’infallibilità del Pontefice e sulla condanna della collegialità

Sulla necessità dell’infallibilità del Pontefice e sulla condanna della collegialità
 
Nel testo Verità della fede, al capitolo X (Si prova l’infallibilità del pontefice romano nel definire le questioni di fede e de’ costumi) della parte III (Contro i settarj che negano la chiesa cattolica essere l’unica vera), il Dottore della Chiesa e mirabile educatore, che è Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, affronta il tema dell’Autorità del romano Pontefice con tutto ciò che ne segue per vincolo diretto ed indiretto; il testo, Verità della fede, pubblicato in parte già nel 1762 con il titolo Verità della Fede fatta evidente per li contrassegni della sua credibilità, seguiva la precedente opera di apologetica datata 1756 Breve dissertazione contro gli errori dei moderni increduli;
Nel 1959 Oreste Gregorio, riferendosi all’opera del Liguori che introduce, così scrive “Una ristampa aggiornata dell’opuscolo riuscirebbe gradita anche oggi alla lettura popolare avida di cultura. E si ergerebbe in pari tempo una diga salda davanti alle acque limacciose degli errori che irrompono a gettito continuo da una colluvie di pubblicazioni astiose od immature”; Verità della Fede, che non ha mai perduto la sua “freschezza apologetica per i semplici” spiega “la santità della dottrina cristiana, la conversione del mondo, la stabilità sempre uniforme dei dogmi, la testimonianza delle profezie, la testimonianza dei miracoli”.
Sant’Alfonso nel suo scritto ha intenzione di offrire un valido supporto agli apologeti, al clero in generale ed agli educatori cristiani, nel contrastare e combattere (motivando e documentando quindi istruendo clero e fedeli) ogni forma di eresia: dal protestantesimo manifesto o subdolo, al gallicanesimo, al conciliarismo, all’anti infallibilismo, all’incredulità, ecc …
Cercherò di offrire al lettore odierno un fedele riadattamento del testo, quantomeno del Cap. X della Parte III che qui a noi interessa per tematica affrontata, con alcune “attualizzazioni” che ritengo congeniali per meglio capirsi, facendolo sarà mia premura usare accuratamente le ( ) o il grassetto per evitare confusione o mescolanza dei pensieri. Parte delle citazioni latine che il Liguori estrapola dalla Scrittura, saranno presentate anche con una aggiunta traduzione italiana secondo la Volgata di mons. Martini, Edizione G. Tasso, 1829-1834, opera pubblicata in 36 volumi; in casi di eventuale “incomprensibilità”, sarà aggiunta una terza traduzione, più attuale, proposta da mons. Salvatore Garofalo, da La Sacra bibbia in 3 volumi, Edizione Marietti, 1963, una delle ultime edizioni “non protestanti”. Alcune importanti citazioni latine da altre opere saranno tradotte, ove possibile per le mie competenze, in proprio ed i riferimenti precisi rimarranno in parentesi affinché il lettore benevolo possa controllare o tradurre il mancante. In presenza di dubbio grave eviterò di tradurre e mi scuso si d’ora per eventuali piccole imprecisioni.
Si legge …
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Anche nell’antica legge la sentenza del sommo sacerdote era infallibile, difatti veniva punito come reo di morte chi non avesse ubbidito ai suoi decreti. Ecco come sta scritto nel Deuteronomio (17,12): Qui autem superbierit, nolens obedire sacerdotis imperio, qui eo tempore ministrat Domino Deo tuo et decreto iudicis, morietur homo ille, et auferes malum de Israel. - Chi poi si leverà in superbia, e non vorrà obbedire al comando del sacerdote che è in quel tempo il ministro del Signore Dio tuo, né al decreto del giudice; costui sarà messo a morte e toglierai il male da Israele.
E nell’ecclesiaste (12,11) si dice: Verba sapientium sicut stimuli et quasi clavi in altum defixi, quae per magistrorum consilium data sunt a pastore uno. His amplius, fili mi, ne requiras. – Le parole de’ saggi son come pungoli, e chiodi, che penetrano profondamente, e ci sono state date mediante la schiera d’ maestri all’unico pastore. Figlio mio non cercar nulla di più
E sebbene allora vi era il Sanhedrim (o Sinedrio), che era composto di 70 uomini, nondimeno il sommo sacerdote era colui il quale dirimeva i dubbi e le questioni più pesanti e difficili, perciò egli portava in petto il razionale con l’iscrizione: Iudicium et veritasGiudizio e verità [...]. Se dunque un tal privilegio fu concesso alla sinagoga, tanto più deve credersi dato alla Chiesa, la quale, essendo distesa per tutto il mondo e combattuta da tante eresie, ha maggior bisogno di un giudice, il quale sia uno e sia infallibile, che possa presto porre fine agli errori contro la fede e contro l’onestà dei costumi (o morale).
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Quindi bisogna avvertire che le definizioni del Papa quando si tratta di questioni di puro fatto che dipendono dalla sola testimonianza degli uomini, o quando egli parla come semplice dottore privato, sono fallibili. Sono invece infallibili, allorché parla, anche fuori del concilio, come dottore universale della Chiesa, e/o definisce ex cathedra le controversie di fede o di costume, che sono di mero dritto, o di fatto unito al dritto; e ciò per la podestà suprema conferita da Gesù Cristo a San Pietro e per lui a tutti i suoi successori. Ecco come parla il dottore angelico (San Tommaso d’Aquino): egli, dopo aver detto (Summa Th. II.II q. 1. a. 9. ad 2), che le verità della fede s’insegnano nei simboli (cit. Come dice l’Apostolo, “una è la fede”. Ora, un simbolo è una professione di fede), nell’articolo 10 poi così scrive: Hoc autem pertinet ad auctoritatem summi pontificis… Et huius ratio est, quia una fides debet esse totius ecclesiae, secundum illud: Idipsum dicatis omnes, et non sint in vobis schismata. Quod servari non posset, nisi quaestio fidei exorta determinetur per eum qui toti ecclesiae praeest, ut sic eius sententia a tota ecclesia firmiter teneatur. – Cit. estesa: Ecco perché il Signore disse a Pietro, che aveva costituito Sommo Pontefice: “Io ho pregato per te, o Pietro, affinché la tua fede non venga meno; e tu, quando sarai convertito, conferma i tuoi fratelli“. E la ragione di ciò sta nel fatto che la Chiesa deve avere un’unica fede, secondo l’ammonimento di S. Paolo: “Dite tutti la stessa cosa, e non ci siano tra voi degli scismi“. Ma questo non si può osservare se, quando sorge una questione di fede, non viene determinata da chi presiede su tutta la Chiesa, in modo che la sua decisione sia accettata dalla Chiesa intera con fermo consenso (Summa Th. II.II q. 1. a. 10. ad 10 s. c.).
Lo stesso insegnarono San Bonaventura, Tomassino, Melchior Cano, Spondano, Gaetano, Soto, Duvallio, Lodovico Bayle, il Bellarmino, Valenza, il cardinal Gotti, monsignor Milante ed altri comunemente.
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Altri tra costoro dicono che il Papa è infallibile, ma solamente quando procede maturamente nel definire le questioni, dopo aver ascoltato il giudizio dei saggi e specialmente del concistoro dei cardinali, e dopo aver implorato il lume dello Spirito Santo e fatto fare pubbliche preghiere. Altri contrariamente dicono che è meglio che tale condizione sia di sola congruenza, ma non assolutamente di necessità, poiché l’infallibilità al solo pontefice è stata promessa, non già ai suoi consultori o solo conseguentemente la consultazione, altrimenti gli eretici sempre potrebbero opporre che non si è posto il dovuto esame o che il Papa si sia valso del consiglio di uomini poco dotti o pregiudicati.
Ma se il Papa procedesse temerariamente senza l’opportuno consiglio? Questo caso non può avvenire, risponde il Bellarmino (de Summo Pontifice); perché quel Dio che ha promesso l’assistenza al suo vicario affinhé non erri mai nelle definizioni di fede (rogavi pro te, ut non deficiat fides tuaho pregato per te, affinché la tua fede non venga mai meno), siccome non può mancare nelle sue promesse, così non può permettere né che il Papa erri, né che egli definisca temerariamente. Quindi si disse nel concilio di Trento (Sess. XXV, Dovere di accettare ed osservare i decreti del concilio) che se mai nel ricevere le definizioni del concilio nascesse qualche difficoltà, la quale richiedesse nuova dichiarazione o definizione, fosse cura del Papa di dichiararla o definirla celebrando un altro concilio generale, oppure in altro modo che stimasse più opportuno: Quod si, son le parole del Tridentino, in his recipiendis aliqua difficultas oriatur, aut aliqua inciderint, quae declarationem (quod non credit), aut definitionem postulent, et praeter alia remedia, in hoc concilio instituta, confidit s. synodus, beatissimum romanum pontificem curaturum, ut, vel evocatis ex illis praesertim provinciis, unde difficultas orta fuerit, iis quos eidem negotio tractando viderit expedire, vel etiam concilii generalis celebratione, si necessarium iudicaverit, vel commodiore quacumque ratione ei visum fuerit… consulatur – Cit. estesa: Se nella loro ricezione sorgesse qualche difficoltà, o sia sfuggito qualche cosa che richieda una dichiarazione o una definizione – ma il concilio non lo crede -, esso confida che oltre agli altri mezzi messi a disposizione da questo santo concilio, il santissimo pontefice romano – chiamati quelli che gli sembrerà necessario per trattare quel problema (specie da quelle province dalle quali è sorta la difficoltà) o con la celebrazione di un concilio generale, se lo crederà necessario, o in qualunque altro modo che gli sembri opportuno, – si preoccuperà di provvedere alle necessita delle province, per la gloria di Dio e la tranquillità della chiesa.
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Del resto il padre Francisco Suarez dice: Veritas catholica est pontificem definientem ex cathedra esse regulam fidei quae errare non potest, quando aliquid proponit ecclesiae tanquam de fide credendum; ita docent hoc tempore omnes catholici doctores, et censeo esserem de fide certam (De fide, d. 5. sec. 8. n. 4) – Cit. estesa: Nondimeno è verità cattolica, che il Pontefice definiente ex cathedra è regola di fede, che non può errare, quando propone autorevolmente a tutta la Chiesa alcuna cosa da credersi come di fede divina: così insegnano oggidì tutti i dottori cattolici, ed io credo esser cosa certa di fede.
Ed appresso (Disp. 20. sect. 3. n. 22), parlando contro Rogero, il quale negava esser di fede che il Papa non può errare, benché definisca senza concilio generale, risponde: Est responsio, non solum nimis temeraria, sed etiam erronea; nam tam est constans ecclesiae consensus, et catholicorum scriptorum concordis de hac veritate sententia, ut eam in dubium revocare nullo modo liceat. – Cit. estesa: Se non che il predetto Rogero osò rispondere, sia quanto a questa definizione (di Bonifacio VIII nell’Estravag. Unam Sanctam) come quanto ad altri decreti pontificii, non essere certo de fide, che il Pontefice, definiente senza Concilio Generale, non possa errare. Ma questa risposta è non solo sommamente temeraria, ma anche erronea; imperocchè, quantunque alcuni dottori cattolici anticamente abbiano per avventura dubitato o errato in ciò senza pertinacia, nondimeno è oggimai così costante il consenso della Chiesa e così concorde la sentenza degli scrittori cattolici in questa verità, che non è per niuna guisa lecito il rivocarla in dubbio. Lo stesso dice il padre Bannez, parlando dell’autorità del Papa.
Di più dice il card. Bellarmino che la sentenza contraria videtur erronea omnino et haeresi proxima (de Summo Pontifice, L. 4) – sembra del tutto erroneo o prossimo all’eresia. A ciò conforme fu il Duvallio dottore sorbonico, il quale scrisse nell’anno 1712, e disse: Opinio quae Romae tenetur, vacat omni temeritate, cum totus orbis, exceptis pauculis doctoribus, eam amplectatur, et praeterea rationibus validissimis tum ex scriptura, conciliis et patribus, tum ex principiis theologiae petitis confirmatur (De super. pont., part. 1., q. 7) - Il parere che si tiene a Roma, è libero da ogni avventatezza, così crede tutto il mondo, con l’eccezione di un paio di insegnanti, così come è confermato dalla Scrittura, dai concilii e dai padri, dai principi della teologia. E (ibid., Parte 4,. quaest. 7) aggiunse: Nemo nunc est in ecclesia, qui ita pro certo non sentiat, praeter Vigorium et Richerium, quorum si vera esset sententia, totus fere orbis christianus, qui contrarium sentit, in fide turpiter erraret.
Inoltre dice il dottissimo Melchior Cano nella sua celebre opera de Locis Theologicis (L. 6. c. 7), che la Chiesa nelle cose di fede sempre ha usato di ricorrere non ad altri che al pontefice romano, e sempre ha stimati irrefragabili i suoi giudizi; e che solamente nella Chiesa romana si sono veduti adempiti i comandi di Cristo spettanti a san Pietro e suoi successori, poiché le altre “chiese”, dagli apostoli ad ora, sono state col tempo occupate o dagli infedeli o dagli eretici, ma la sola romana non è stata mai stata infettata da essi. Quindi dice: Nos autem communem catholicorum sententiam sequamur… quam sacrarum etiam litterarum testimonia confirmant, pontificum decreta definiunt, conciliorum patres affirmant, apostolorum traditio probat, perpetuus ecclesiae usus observatNoi abbiamo una comune visione cattolica da seguire… confermata anche dalle testimonianze di Letteratura sacra, dalle definizioni dei pontefici, dai padri dei Concilii, provata dalla tradizione degli apostoli, che la Chiesa osserva , ha in uso, da sempre in maniera perpetua. E poi soggiunge le seguenti notabili parole: Hinc quaeri solet, an haereticum sit asserere posse quandoque romanam sedem, quemadmodum et ceteras, a Christi fide deficere? Et faciant satis Hieronymus periurum dicens, qui romanae sedis fidem non fuerit secutus; Cyprianus dicens: Qui cathedram Petri, supra quam fundata est ecclesia, deserit, in ecclesia esse non confidat: Synodus constantiensis haereticum iudicans, qui de fidei articulis aliter sentit, quam s. romana ecclesia docet. Illud postremo addam: cum ex traditionibus apostolorum ad evincendam haeresim argumentum certum trahatur, constat autem romanos episcopos Petro in fidei magisterio successisse ab apostolis esse traditum; cur non audebimus assertionem adversam, tanquam haereticam, condemnare? Sed nolimus ecclesiae iudicium antevertere. Illud assero, et fideliter quidem assero pestem eos ecclesiae, et perniciem afferre, qui negant romanum pontificem Petro fidei, doctrinaeque auctoritate succedere, aut certe adstruunt summum ecclesiae pastorem, quicunque ille sit, errare in fidei iudicio posse. Utrumque scilicet haeretici faciunt: qui vero illis in utroque repugnant, hi in ecclesia catholici habentur.
Taluno forse dirà che io potevo far di meno, e risparmiarmi di rivangare questa controversia già discussa da tanti autori; ma da ciò che ho riferito di Melchior Cano ognuno può vede chiaramente quanto importa al bene della fede il confermare questo punto dell’infallibilità del Papa nelle sue definizioni. Ed a ciò che dice il Cano molto favorisce quello che scrisse San Cipriano (Epist.LV ad Cornelium edt. Baluzi, cf. Epist. LXIX ad Florent. l’upianumi): Neque enim aliunde haereses obortae sunt, quam inde quod sacerdoti Dei non obtemperatur, nec unus in ecclesia sacerdos et ad tempus iudex vice Christi cogitatur. Poiché, come bene avverte monsignore Milante, quei che pertinacemente hanno resistito a’ decreti del papa, prima si sono fatti scismatici e poi eretici – Cit. estesa: Tutte le eresie e tutti gli scismi nascono da questa unica ragione, perché non si ubbidisce all’autorità dei sacerdoti di Dio, né si pensa che essi ci parlano e ci comandano in nome di Dio medesimo: che se tutti deferissero, come debbono secondo gli insegnamenti divini alla loro autorità, non vi sarebbero mai né scismi, né eresie nella Chiesa (San Cipriano sta parlando del vescovo che insegna fede e disciplina conformemente agli altri vescovi, sotto il comando del Papa).
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Ma veniamo alle prove dell’infallibilità dei giudizi del pontefice romano. L’infallibilità per prima si prova dalle scritture. Disse Gesù Cristo a San Pietro: Quodcunque ligaveris super terram, erit ligatum et in coelis (Matth. 16,19) – cit. estesa: E a te io darò le chiavi del regno de’ cieli: e qualunque cosa avrai legato sopra la terra, sarà legata anche nei cieli: e qualunque cos avrai sciolto sopra la terra, sarà sciolta anche ne’ cieli. Il legare secondo le scritture indica promulgare leggi ed obbligare; dunque Pietro ricevette allora la podestà generale di obbligare tutta la Chiesa indipendentemente dal concilio; e la stessa podestà fu allora conferita ai successori di Pietro, che dovevano governare la Chiesa dopo la sua morte. Inoltre disse il Signore a San Pietro: Simon, Simon, ecce Satanas expetivit vos, ut cribraret sicut triticum: ego autem rogavi pro te, ut non deficiat fides tua; et tu aliquando conversus confirma fratres tuos (Luc. 22,31) – cit. estesa: Disse di più: Simone, Simone, ecco che Satana va in cerca di voi per vagliarvi come si fa del grano. Ma io ho pregato PER TE, affinché la TUA fede non venga meno: e tu una volta ravveduto conferma i tuoi fratelli. Il Signore dunque prima parlò di tutti gli apostoli: expetivit vos, ma di poi disse solamente a Pietro: Rogavi pro te, non pro vobis: privilegio speciale dato a Pietro di non mancare nella fede.
Scrive San Leone sulle predette parole: Pro fide Petri proprie supplicatur, tamquam aliorum status sit securus, si mens principis victa non fuerit (Serm. 3. de Assumpt.) – Cit. completa: La fede cristiana si concepisce per l’udito, e per la predicazione della parola di Dio; ed è necessaria l’infallibilità della predicazione per servire di fondamento alla fermezza somma di quella fede. Gesù Cristo dunque volendo munire la predicazione della sua parola col dono della infallibilità, promette questa direttamente a San Pietro, e indirettamente solo per mezzo di San Pietro agli apostoli: San Pietro riceve l’infallibilità da Gesù Cristo; gli altri apostoli la ricevono mediatamente per il canale di San Pietro: così si forma e si assicura l’unità della fede in tutta la Chiesa, quando il pascolo della dottrina si porge in origine da una sola mano a pascere tutto l’ovile di Gesù Cristo, e i ruscelli partono da una sola fonte ad innaffiare tutto il campo del buon padre di famiglia. Questa è economia della fede cristiana.
Lo stesso privilegio fu dato ancora ai successori di Pietro, giacché tutte le promesse fatte a Pietro come capo della Chiesa si debbono intendere necessariamente fatte anche ai successori, così come definì il Concilio Costantinopolitano III, il quale nell’azione 4. ed 8. ricevette con lode l’orazione di sant’Agatone, dove il Papa spiegò chiaramente questo punto; e la ragione è evidente, perché un tal privilegio fu dato a Pietro per superare tutti gli insulti di Satana contro la Chiesa, la quale ragione corre anche per tutti i successori. E così comunemente l’hanno inteso i santi padri, Sant’Agostino (De Corrept. et grat. c. 18.), San  Giovanni Crisostomo (Hom.), San Leone (Serm. 3. de Assumpt. ad pontif.), San Gregorio (L. 6. ep. 37. ad Eulog.), San Bernardo (Ep. 190. ad Innoc.) e San Tommaso (Summa Th 2. 2. q. 1. a. ult.).
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Soggiunse il nostro Salvatore: Et tu aliquando conversus confirma fratres tuos. Qui più chiaramente si vede che il Signore impetrò l’infallibilità non già alle membra, ma al capo che era Pietro, affinché fosse infallibile anche senza le membra. Se la fede di Pietro dipendesse dalla direzione del concilio, non sarebbe Pietro a confermare i fratelli, ma sarebbe confermato dai fratelli, e questa è una eresia. Appose di più il Signore la parola Conversus: et tu aliquando conversus confirma etc. Alcuni intendono che ciò fu detto alla Chiesa; ma una tale spiegazione non può aver sussistenza, poiché la Chiesa non ha mai mancato, né può mancare, sì che abbia bisogno di convertirsi; ma deve necessariamente intendersi come detto a Pietro che, come uomo (Simone), come previde il Signore, avrebbe mancato nel tempo della passione di Cristo, ma come pastore universale doveva poi confermare gli altri; e si intende anche detto ai suoi successori, mentre la Chiesa deve sempre avere un pastore che la confermi infallibilmente nella fede. Ecco come scrisse San Bernardo di Chiaravalle ad Innocenzo II (Ep. 190): Dignum namque arbitror ibi resarciri damna fidei, ubi non possit fides sentire defectum. Cui enim alteri sedi dictum est aliquando: ego pro te rogavi, ut non deficiat fides tua? Istam (si notino le seguenti parole) infallibilitatis pontificiae praerogativam constantissima perpetuaque ss. patrum traditio commonstratl’infallibilità del pontefice è prerogativa costantissima e perpetua divulgata dalla tradizione e dai santissimi padri.
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Altri poi vogliono che per essere infallibili le definizioni del Papa debba concorrervi il consenso della Chiesa. Ma risponde a ciò il Gagliardi (Instit. Can. tit. 12. de pont): Quo vero pacto stabit sponsio Christi de fide Petri nunquam defectura, deque Petro fratres confirmaturo, si Petri fides subiiciatur omnino fratrum, puta episcoporum, censurae, aut confirmationi? Soggiunge saviamente un altro autore che, se ciò fosse vero, il Papa non avrebbe alcuna prerogativa più di ogni altro semplice vescovo, anzi di ogni privato dottore: giacché ancora la sentenza di un privato dottore diverrebbe infallibile, se tutta la Chiesa l’approvasse; ma Gesù Cristo volle che solamente a Pietro spettasse il confermare i fratelli, avendo solamente sopra di lui (San Pietro) edificata la Chiesa.
 Inoltre il Signore disse a San Pietro: Simon Ioannis, amas me?… Pasce oves meas (Ioan. 21,17) – Cit. estesa: Gli disse per la terza volta: Simone, figliuolo di Giovanni, mi ami tu? Si contristò Pietro, perché per la terza volta egli avesse detto, mi ami tu? E disse egli: Signore, tu sai il tutto, tu conosci, che io ti amo. Gesù gli disse: pasci le mie pecorelle. Il pascere si intende insegnare la sana dottrina e non giammai la falsa; il che sarebbe non pascere le pecorelle, ma ucciderle, conducendole a pascoli velenosi.
Da questo testo deduce San Tommaso essere un grande errore il negare l’obbligo di assoggettarsi alle definizioni pontificie. Ecco come parla il santo dottore: Petro dixit (Christus): Pasce oves meas etc. Per hoc autem excluditur quorundam praesumptuosus error, qui se subducere nituntur a subiectione Petri, successorem eius romanum pontificem universalis ecclesiae pastorem non recognoscentes (L. 4. contra Gen. c. 76) – Cit. estesa: Ecco perché egli disse a Pietro prima della sua ascensione: “pasci le mie pecore”; e prima della passione gli aveva detto “Tu una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli”; e a lui solo aveva fatto la promessa: “A te darò le chiavi del regno dei cieli”; per mostrare che il potere delle chiavi doveva derivare agli altri da Pietro, allo scopo di conservare l’unità della Chiesa. Né si può dire che, pur avendo egli dato a Pietro questa dignità, che essa non sia derivata ai suoi successori. E’ evidente infatti che Cristo ha istituito la Chiesa perché durasse fino alla fine del mondo, secondo la profezia di Isaia IX,7: “Egli siederà sul trono di David, e possiederà il suo regno per consolidarlo e rafforzarlo nel giudizio e nella giustizia da ora in poi, per sempre”. E’ chiaro quindi che Cristo istituì ministri i discepoli suoi contemporanei, affinché il loro potere si trasmettesse ai posteri per il bene della Chiesa fino alla fine del mondo; soprattutto tenendo presenti queste sue parole: “Ecco, io sono con voi [tutti i giorni] fino alla fine del mondo” [Matt. XXVIII,20]. Viene così confutato l’errore presuntuoso di certuni, i quali cercarono di sottrarsi all’obbedienza e alla sottomissione a Pietro; non volendo riconoscere il Romano Pontefice suo successore, quale pastore della Chiesa universale.
Al padre Alessandro poi il quale dice che quel Pasce oves meas si intende detto alla Chiesa e non solo a Pietro, si risponde: dunque la Chiesa è quella che deve pascere se stessa; e pascere anche Pietro? Ma se il Signore avesse inteso di riferirsi alla Chiesa, avrebbe detto: pecorelle, se mi amate, pascete Pietro mio vicario, pascete voi il vostro pastore. Ma la verità è che parlò a Pietro, ed a Pietro impose il pascere tutti i fedeli, sudditi e prelati. Pascit filios, scrisse San Eucherio, pascit et matres: regit et subditos et praelatos (Serm. de nat. ss. apost.) – Cit. estesa: In virtù di questo testimonio evangelico, una ben distinta linea di separazione è seguita tra l’ufficio conferito a’ Vescovi, quali successori degli Apostoli, e quello commesso a’ Pontefici, i quali succedono alla cattedra di San Pietro. Certamente i Vescovi, come Pastori particolari debbono istruire e reggere il gregge particolare affidato alle loro cure; ma il Papa, come Pastore universale, è tenuto a istruire e reggere, non solo tutti questi greggi particolari, ma ben anco i loro rispettivi Padri e Pastori. La Chiesa di Gesù Cristo è un gregge visibile sotto il governo di un Pastore visibile ; epperò il principio organico della sua unità visibile deve derivare dall’adesione perfetta di tutti i Vescovi al Superiore Pastore in tutto ciò che spetta al governo ecclesiastico e alla fede.
E San Leone disse: Unus Petrus eligitur, qui omnibus praeponatur, ut, quamvis multi sint pastores, omnes regat Petrus (Serm. 3. de Assumpt.) – Un solo Pietro è eletto per prevalere su tutto, in modo che anche se ci sono molti pastori, Pietro li regge e comanda tutti.
Nonostante però che il Vangelo parli così chiaro, alcuni eretici contrari vogliono che il pastore debba esser pasciuto dalle pecorelle (oggigiorno spesso si sente dire “leggere i documenti firmati dal Pontefice alla luce della tradizione”, come se debba essere il lettore a pascere il pastore, debba essere il lettore a ricondurre il pastore nella tradizione), che il fondamento debba essere sostentato dalla casa, che il maestro istruito dagli scolari, il capo diretto dalle membra, Pietro confermato dai fratelli: tutto insomma al rovescio.
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Ma non vi può esser prova maggiore a chiarire l’infallibilità del papa, che le sentenze degli stessi concilii ecumenici, e perciò è necessario qui ripetere molti passi già addotti dei concilii nel capo antecedente. Nel concilio Niceno I, sotto Silvestro si disse: Qui tenet sedem Romae, caput est… cui data est potestas in omnes populos, ut qui sit vicarius Christi super cunctos populos et cunctam ecclesiam christianam; quicunque contradixerit, a synodo excommunicaturColui che detiene la Sede di Roma è il capo… a cui è stato dato il potere su tutte le genti, è il vicario di Cristo su tutti i popoli e su tutte le Chiese, chiunque lo nega è scomunicato da questo Sinodo.
Nel concilio Calcedonese sotto San Leone nell’anno 451, cui assisterono 630 vescovi, come riferisce San Tommaso (Opusc. contra error graecor.), si dissero queste parole: Omnia ab eo (scilicet a Leone) definita teneantur, tamquam a vicario apostolici thronitutto ciò che è definito da lui deve tenersi, lui lega perché detiene il trono del vicario di Cristo.  E nell’azione 2. essendosi letta l’epistola di San Leone, si disse: Omnes ita credimus. Anathema qui non credit. Petrus per Leonem ita locutus est - Questo noi crediamo. Sia in anatema chi non crede. Pietro ha parlato per bocca di Leone. Ivi anche si disse, come scrive San Tommaso (De potest. quaest. 10. a. 4. ad 18): Ex gestis chalcedonensis concilii habetur primo, quod sententia synodi a papa confirmatur: secundo, quod a synodo appellatur ad papamLa sentenza è confermata dal Papa del Sinodo … il Papa convoca il Sinodo. Il che fu prima stabilito dal concilio Sardicese sotto Giulio I nell’anno 351 nel canone 4 e 7, ove si disse: A synodo comdemnatos posse romanam sedem appellare, eiusque arbitrio sedere, velit ipse causam cognoscere, an iudices in partibus delegare. Il che è conforme a quel che si disse nel concilio Niceno I tra i canoni 19 e 29 ove, parlandosi della sede apostolica, fu scritto: Cuius dispositioni omnes maiores ecclesiasticas causas antiqua apostolorum eorumque successorum atque canonum auctoritas reservavit. Ed è conforme a quel che si disse ancora nel concilio Lateranese III, come si ha nel cap. Licet, 6 de elect., ove al § 3, parlandosi delle chiese particolari, si dice che i dubbi possono definirsi col giudizio del superiore, ma, parlandosi della Chiesa romana, dicesi: In romana vero ecclesia aliquid speciale constituitur, quia non potest recursus ad superiorem haberi – Cit. completa: Vale a dire, che questo rimedio del ricorso non corre per il Romano Pontefice, il quale non riconosce qui in terra Tribunale che sia superiore ad esso. Se dal Pontefice non v’è ricorso ad altro superiore, necessariamente egli deve ritenersi da tutti infallibile nelle sue definizioni. Lo stesso si dice nel concilio Romano sotto il Papa Simmaco: Papam esse summum pastorem, nullius, extra causam haeresis, iudicio subiectum (T. 2. concilior.) – Il Papa è il supermo pastore, nessuno può giudicarlo, e chi lo giudica o pretende che possa giudicarsi, questi diventa eretico.
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Inoltre nel concilio Costantinopolitano II, sotto Vigilio papa nell’anno 553, contro l’eresia di Origine ed i tre capitoli di Teodoro, Teodoreto ed Iba, si disse: Nos apostolorum sedem sequimur, et ipsius communicatores communicatores habemus etc. Nel concilio Costantinopolitano III, sotto Sant’Agatone dell’anno 680, avendo il Papa prescritto nella sua lettera al concilio quel che doveva tenersi per fede contro i monoteliti, la lettera fu ben ricevuta dai padri, quindi nell’azione 8 dissero: Et nos notionem accipientes suggestionis directae ab Agathone, et alterius suggestionis, quae facta est a subiacente ei concilio, sic sapimus et credimus: Per Agathonem Petrus loquebaturPietro ha parlato per bocca di Agatone. E nel Costantinopolitano IV, sotto Adriano II nell’anno 869, nella sessione 5 al canone 2, fu chiamato Nicolò Papa organo dello Spirito santo, onde poi dissero: Neque nos sane novam de illo iudicio sententiam ferimus, sed iam olim a ss. papa Nicolao pronunciatam, quam nequaquam possumus immutareil pronunciamento di Nicolò non può essere cambiato da nessuno. Ed i padri dopo la loro sottoscrizione al concilio soggiunsero queste notabili parole: Quoniam sicut praediximus, sequentes in omnibus apostolicam sedem, et observantes omnia eius constituta, separamus (s’intende della separazione di Fozio), ut in una communione, quam sedes apostolica praedicat, esse mereamur, in qua est integra et vera christianae religionis soliditas – Analoga dichiarazione la troviamo nella Pastor Aeternus, Concilio Vaticano I, Denz. 1833 quia in Sede Apostolica immaculata est semper catholica reservata religio, et sancta celebrata doctrina. Ab huius ergo fide et doctrina separari minime cupientes (.) speramus, ut in una communione, quam Sedes Apostolica praedicat, esse mereamur, in qua est integra et vera christianae religionis soliditas – … perché nella Sede Apostolica la religione cattolica è stata sempre conservata pura e la dottrina santa tenuta in onore. Non volendo separarci affatto, perciò, da questa fede e dottrina, speriamo di essere nell’unica comunione che la Sede Apostolica predica, nella quale è la intera e vera solidità della religione cristiana.
Di più nel concilio Lugdunense II, sotto Gregorio X nell’anno 1274, col concorso di 500 vescovi si disse: Ipsa quoque romana ecclesia principatum super universam ecclesiam obtinet, quam se ab ipso Domino in b. Petro, cuius romanus pontifex est successor, cum potestatis plenitudine recepisse recognoscit. Et sicut prae ceteris tenetur fidei veritatem defendere, sic et, si quae de fide subortae fuerint quaestiones, suo debent iudicio definiri etc.
Se dunque dal Papa devono definirsi le questioni di fede, tutte le definizioni del Papa devono tenersi per dogmi di fede. No, dice monsignor Bossuet, parlando appunto di questo testo del concilio: la facoltà di Parigi anche definisce molte cose circa la fede, ma non perciò ella fa dogmi. Rispondiamo: la facoltà di Parigi definisce più cose: ma nessuno ha mai comandato che debba essere la facoltà di Parigi a definirle, come si disse invece del Papa: suo debent iudicio definiridal suo giudizio devono essere definite.
Altro è certamente il definirsi un punto da una facoltà, altro il definirsi un dogma dal Papa, di cui si sa che detiene il primato e principato sopra la Chiesa universale, e che ha l’obbligo di difendere le verità della fede. Se questi le definisce come primate e principe della Chiesa, la Chiesa è tenuta di stare a quel che egli definisce; tanto più che dallo stesso concilio si dichiarò in che consistesse la pienezza di podestà: Potestatis plenitudo consistit quod ecclesias ceteras ad sollicitudinis partem admittit…, sua tamen observata praerogativa, et tum in generalibus conciliis, tum in aliquibus aliis semper salva. E finalmente essendosi letta questa sentenza, fu dal concilio accettata colle seguenti parole: Supradescripta fidei veritate, prout plene lecta est et fideliter exposita, veram, sanctam, catholicam et orthodoxam fidem cognoscimus et acceptamus, et ore ac corde confitemur quod vere tenet, et fideliter docet, et praedicat s. romana ecclesia.
Se non vi fosse altra dichiarazione dei concilii che questa, io non so come possa negarsi l’infallibilità del papa e la di lui superiorità sopra i concilii. Di più nel concilio generale Viennese sotto Clemente V si stabilì che il dichiarare i dubbi di fede solamente spettava alla sede apostolica: Dubia fidei declarare, ad sedem dumtaxat apostolicam pertinere. Di più nel concilio di Costanza fu approvata la lettera di Martino V, ove si ordinava d’interrogare i sospetti di eresia: Utrum credant quod papa sit successor Petri, habens supremam auctoritatem in ecclesia Dei? La podestà suprema è quella, come ben dice il Bellarmino, a cui non vi è né maggiore né eguale. Di più nel concilio fiorentino nell’ultima sessione si disse: Definimus romanum pontificem in universum orbem habere primatum et successorem esse Petri, totiusque ecclesiae caput, et christianorum patrem ac doctorem existere, et ipsi in b. Petro regendi ecclesiam a D.N. Iesu Christo plenam potestatem traditam esse, quemadmodum etiam in gestis oecumenicorum conciliorum et in sacris canonibus continetur.
Se dunque è certo che il Papa è dottore di tutta la Chiesa, deve anche tenersi per certo che sia infallibile in tutte le sue definizioni di fede, affinché la Chiesa non resti dal medesimo suo maestro ingannata. Quindi scrisse il sinodo parigino di 85 vescovi al Papa Innocenzo X, nell’anno 1650, così: Maiores causas ad sedem apostolicam referre solemnis ecclesiae mos, quem fides Petri nunquam deficiens retineri pro suo iure postulat.
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Il Launoio ed altri che oppugnano la infallibilità del Papa distinguono la sede apostolica ossia romana, che intendono la Chiesa universale, dal sedente ch’è il sommo Pontefice, e dicono che la sede è infallibile, ma non il sedente. È ingegnosa la distinzione, ma non è vera; mentre è contraria al sentimento comune dei concilii, dei pontefici e dei padri, i quali per sede apostolica, ossia romana, intendono comunemente il romano pontefice. Nel concilio Niceno I (Can. 19 e 29) si disse: Omnes episcopi apostolicam appellant sedem. Nel concilio Sardicese (Can. 4 e 7) si disse: A synodo posse romanam sedem appellare etc. Nel concilio Viennese si disse: Dubia fidei declarare ad sedem apostolicam pertinere. Nel concilio Costantinopolitano II si disse: Nos apostolicam sedem sequimur… condemnatos ab ipsa condemnamus. Nel concilio Lugdunense II si disse: Ipsa quoque romana ecclesia principatum super universam ecclesiam obtinet. Anacleto papa (Can. sacrosancta 2 dist. 22) disse: Haec vero apostolica sedes, caput omnium ecclesiarum etc. Teodoreto nella sua epistola a Leone Papa: Ergo apostolicae vestrae sedis expecto sententiam. Gli stessi vescovi del sinodo Parigino scrissero ad Innocenzo X come di sopra riferimmo: Maiores causas ad sedem apostolicam referre solemnis ecclesiae mos, quem fides Petri nunquam deficiens retineri pro suo iure postulat. Dunque per sede s’intende il sedente.
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Si prova inoltre l’infallibilità del papa dalla tradizione apostolica, che ci viene attestata da’ santi padri. Sant’Ignazio martire (Ep. ad Trallens.) scrisse: Qui igitur iis, scil. romanis pontificibus, non obedit, atheus prorsus et impius est, et Christum contemnit, et constitutionem eius imminuit. Sant’Ireneo scrisse: Omnes a romana ecclesia necesse est, ut pendeant, tanquam a fonte et capite. E San Girolamo nella sua epistola a Damaso, chiedendo il di lui oracolo, se nella ss. Trinità dovessero ammettersi una o tre ipostasi, scrisse: A pastore praesidium ovis peto: cum successore piscatoris loquor etc. Super illam petram aedificatam ecclesiam scio… Non novi Vitalem, Meletium respuo, ignoro Paulinum: quicumque tecum non colligit, spargit. E poi conclude: Quamobrem obtestor beatitatem tuam, ut mihi in epistolis tuis tacendarum, sive dicendarum trium hypostaseon detur auctoritas. A pastore praesidium ovis flagito. Discerne, si placet, non timebo tres hypostases dicere, si iubebis.
San Gregorio nella sua epistola a’ vescovi di Francia scrisse che nelle questioni di gran momento ad nostram studeat perducere notionem, quatenus a nobis valeat congrua sine dubio sententia terminari. Sant’Atanasio (Ep. ad Felpap.) scrisse: Romanam ecclesiam semper conservare veram de Deo sententiam. E nella stessa epistola dice al pontefice: Tu profanarum haeresum, atque imperitorum, omniumque infestantium depositor princeps et doctor, caputque omnium orthodoxae doctrinae et immaculatae fidei existis. San Cipriano (Epist. 8. lib. 1) scrisse: Deus unus est, Christus unus est, et una ecclesia et cathedra una super Petrum. Domini voce fundata. Aliud constitui sacerdotium, novum fieri, praeter unum sacerdotium non potest. Quisquis alibi collegerit, spargit. Ed altrove lo stesso San Cipriano ( L. de uniteccl.): Qui cathedram Petri, supra quam fundata est ecclesia, deserit, in ecclesia se esse confidit? Ed altrove (Ep. ad Corn. pap.) parlando dei pontefici romani, scrisse: Ad quos perfidia habere non possit accessum. San Pier Grisologo (Ep. ad Eutychet. part. 1. conc. chalced.) esortando Eutichete ad ubbidire al Papa, gli dice: Quoniam b. Petrus, qui in propria sede et vivit et praesidet, praestat quaerentibus fidei veritatem. Teodoreto (Ep. ad Leonpap.): Ego apostolicae vestrae sedis expecto sententiam, et obsecro V.S. ut mihi opem ferat iustum vestrum et rectum appellanti iudicium.
Sant’Agostino (L. 1. contra Iulianc. 5. ): Per papae rescriptum causa pelagianorum finita est. Ed altrove (In pscontpar.), disse: Numerate sacerdotes vel ab ipsa sede Petri: in ordine illo patrum quis cui successerit videte; ipsa est petra, quam non vincunt superbae inferorum portae – Cit. estesa: dice Sant’Agostino, quale è la vera chiesa di Gesù Cristo? Ritrovate quella ove si numerano i sacerdoti che per continua serie son succeduti nella sede di Pietro, e questa è la pietra, contro cui non possono prevalere le porte dell’inferno. Ed in altro luogo asserisce il santo dottore, che tal successione dei sacerdoti lo teneva in essa chiesa: Tenet me in ipsa ecclesia ab ipsa sede Petri usque ad praesentem episcopatum successio sacerdotum. Poiché in verità questo carattere della continua successione degli apostoli e poi dei loro discepoli è un carattere che non si trova che nella sola chiesa cattolica. San Bernardo afferma nel luogo citato di sopra (Epist190. ad Innoc. II): Istam infallibilitatis pontificiae praerogativam constantissima perpetuaque ss. patrum traditio commonstrat.
San Tommaso (Summa Th. II.II q11art. 2 ad 3): Postquam essent aliqua ecclesiae auctoritate determinata, haereticus esset, si quis repugnaret; quae quidem auctoritas principaliter residet in summo pontifice – Cit. estesa: Rispondiamo con S. Agostino: “Se uno difende senza animosità e senza ostinazione la propria opinione, sia pure falsa e perversa, e cerca con la dovuta sollecitudine la verità, pronto a seguirla quando la trova, non si può annoverare tra gli eretici“: perché non ha la determinazione di contraddire l’insegnamento della Chiesa. E in tal senso alcuni Santi Dottori furono in disaccordo, o su questioni che per la fede sono indifferenti; oppure su cose riguardanti la fede, ma che la Chiesa non aveva ancora determinato. Sarebbe invece un eretico chi si opponesse ostinatamente a una simile definizione, quando fossero state determinate dall’autorità della Chiesa universale. E questa autorità risiede principalmente nel Sommo Pontefice. Nei canoni infatti si legge: “Tutte le volte che si tratta della fede penso che tutti i vescovi nostri confratelli debbano ricorrere a nessun altro che a Pietro, cioè a chi detiene la sua autorità“. E contro l’autorità del Pontefice, né S. Agostino, né S. Girolamo, né altri Santi Dottori, osarono difendere la propria sentenza. Scrive infatti S. Girolamo: “Questa è la fede, o Beatissimo Padre, che abbiamo appreso nella Chiesa Cattolica. E se nella nostra formulazione abbiamo detto o posto qualche cosa di inesatto o di avventato, desideriamo di essere corretti da te, che possiedi la fede e la cattedra di Pietro. Ma se questa nostra confessione è approvata dal tuo giudizio apostolico, chiunque vorrà accusarmi dimostrerà di essere ignorante o malevolo; oppure non cattolico, ma eretico.
E già nella questione 1 articolo 10. aveva detto che nella Chiesa non avrebbe potuto esservi l’unità di fede, nisi quaestio fidei exorta determinetur per eum (cioè per il sommo pontefice) qui toti ecclesiae praeest. Lo stesso scrisse San Bonaventura (De sum. theolqu. 1. a. 3. §. 3): Papa non potest errare, suppositis duobus: primum, quod determinet quatenus papa: alterum, ut intendat facere dogma de fide. E lo stesso intese Giansenio nel suo libro proemiale capo 29. dove scrisse ch’egli seguiva la Chiesa romana, il successore di Pietro, soggiungendo queste parole: Super illam petram aedificatam ecclesiam scio; quicumque cum illo non colligit, spargit.
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Si prova di più dai sacri canoni. Nel Can. Sacrosancta 2. Dist. 22. disse Anacleto Papa: Haec vero apostolica sedes, cardo et caput omnium ecclesiarum a Domino, et non ab alio est constituta, et sicut cardine ostium regitur, sic huius s. sedis auctoritate omnes ecclesiae, Domino disponente, reguntur. Gelasio Papa, come si ha nel Can. Cuncta 18. caus. 9. qu. 3. , scrisse ai vescovi della Dardania: Cuncta per mundum novit ecclesia quoniam quorumlibet sententiis ligata pontificum, sedes b. Petri apostoli ius habeat resolvendi, utpote quae de omni ecclesia fas habeat iudicandi. Bonifacio VIII (Extravcommun. unam sanctam c. 1. de maior. et obed.) disse: Porro subesse romano pontifici omnem humanam creaturam declaramus, definimus, et pronuntiamus omnino esse de necessitate salutis. Quindi il dotto padre Berti (De theoldiscl. 17. c. 5) scrive: Quorundam sententia de appellatione a sententia pontificum ad concilia et de infallibilitate romanae et apostolicae sedis dependenter ab aliorum episcoporum approbatione, licet tanta animositate et argumentorum apparatu a nonnullis propugnetur, falsissima est.
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Gran cosa! Se alcun Papa ha espresso qualche parola ambigua dell’autorità dei concilii, ecco gli avversari, che interpretandola a loro piacere, la decantano come una proposizione sacrosanta. Tutto quello che poi hanno detto espressamente molti pontefici dell’autorità suprema ed infallibile del Papa non vale a niente, perché, come dicono, essi hanno difesa la causa propria. Ma lo stesso possiamo dire noi di quelli che hanno parlato dei i concilii e della loro superiorità, come pretendono i contrari. Provocazione: Dunque Gesù Cristo ha lasciato questo gran disordine nella sua Chiesa, che, se mai un concilio fa una decisione opposta a quella del Papa, noi non sappiamo a chi dobbiamo credere? Ma no che gli stessi concilii ben troppo espressamente hanno dichiarato, come abbiamo appreso prima, che la podestà del Papa è suprema ed infallibile, e ch’egli presiede non solo a tutte le chiese particolari, ma a tutta la Chiesa universale.
Ma veniamo alla ragione. È certo che nella Chiesa deve esservi un giudice delle controversie di fede, il quale sia infallibile; altrimenti, essendo diverse le opinioni degli uomini, anche nei dotti, resterebbero molti dogmi confusi ed incerti. A deciderli non bastano sempre le Scritture, perché spesso sopra il senso di quelle cadono le controversie. Tanto meno può bastare il senso privato difeso dagli eretici, perché questo è totalmente incerto ed inetto a regolare la fede; ed inoltre così diverso tra gli uomini, che, se mai egli fosse regola di fede, vi sarebbero al mondo tante fedi quante sono le teste degli uomini (vedi i protestanti). I concilii generali poi non possono sempre unirsi o per ragione delle guerre, o per il bisogno delle spese, o per la mancanza del luogo; almeno non possono unirsi così presto, quanto bisogna per estirpare le eresie, che subito infettano come la peste. Quindi se Dio non avesse disposto che le definizioni del Papa fossero infallibili, ma che per i soli concilii generali si determinassero le questioni di fede, non avrebbe a sufficienza provveduto al bene della Chiesa; poiché, attese le tante difficoltà considerate di congregare i concilii generali, sarebbe mancato per la maggior parte dei secoli nella Chiesa il giudice infallibile, che avesse posto pronto riparo agli scismi ed alle eresie che in ogni tempo possono nascere.
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Ma no che Gesù Cristo ha lasciato in terra il suo Vicario, ed a lui ha promesso la sua assistenza, acciocché sia giudice infallibile nei dubbi di fede, e così possa presto estirpare gli errori dei nemici della Chiesa. Ed infatti questa è stata la pratica perpetua che dai soli pontefici sono state condannate le eresie; e solamente allora si sono congregati i concilii dopo la definizione del Papa, quando vi è stato possibile tenerli, e si è conosciuto adeguato il convocarli per spegnere maggiormente il fuoco di qualche errore che camminava. Del resto nei primi secoli non si tenne alcun concilio generale, ma dai soli pontefici furono condannate più eresie; e quelli che dal Papa erano condannati, già da tutta la Chiesa erano ritenuti veri eretici. Così nei primi tre secoli furono condannati i nicolaiti, i marcioniti, i montanisti, i novaziani, i tertullianisti, gli origenisti ecc. Nel quarto secolo poi dai soli papi furono condannate le eresie di Gioviniano e di Priscilliano; e nel secolo quinto quelle di Pelagio e Vigilanzio; come anche appresso Leone IX condannò gli errori di Berengario; Eugenio III di Gilberto Porretano; e San Pio V ed Urbano VIII di Baio. Sant’Anacleto Papa sin dall’anno 101 nella sua Epist. ( Ep. Gemina adversepiscorientales.) ordinò: Quod si difficiliores ortae fuerint quaestiones, aut episcoporum, aut maiorum iudicia, aut maiores causae fuerint, ad sedem apostolicam reparantur, quoniam apostoli hoc statuerunt iussione Salvatoris. Fra le cause maggiori certamente le prime sono le cause di fede. Così anche San Giulio nell’anno 336 scrisse: Conciliorum convocandorum iura et maiores causas ad sedem apostolicam evangelicis et apostolicis institutis referri oportet. Id a sanctis apostolis et successoribus eorum, id a nicaena synodo definitum est. Di più Sant’Agostino (L. 4. contra duas epPelagc. 12), riprovando l’opinione che sia necessario sempre il concilio per condannare un’eresia, scrisse: Quasi nulla haeresis aliquando, nisi synodi congregatione damnata sit, cum potius rarissimae inveniantur, propter quas damnandas necessitas talis extiterit. Ed in altro luogo (Epist. 118), parlando delle decisioni del pontefice, scrisse: Eis repugnare insolentissima insania est. Ma soprattutto vale quel che si dice nel concilio Romano generale, celebrato sotto Adriano II nell’anno 869: Retro, olimque semper, cum haereses et scelera pullularent, noxias illas turbas et zizania apostolicae sedis romanae successores extirparunt. Dice il Du-Hamel col suo Pietro de Marca che le definizioni del Papa allora solamente si danno per infallibili quando sono di cose chiare. Oh il gran privilegio che questi autori danno al capo della Chiesa! Quando le cose per se medesime sono chiare o nella Scrittura o per la tradizione, ogni privato può affermare che sono di fede, e che erra chi le nega. Ma questa è la promessa fatta dal Salvatore a San Pietro ed ai suoi successori, di non errare in tutte le dichiarazioni che avrebbero fatto nelle cose di fede che erano dubbie ed oscure ai fedeli.
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Dunque, diranno, sono inutili i concilii generali? No signore, non sono inutili, i concilii giovano a più fini: giovano, acciocché i decreti siano ricevuti più volentieri dai popoli, essendo stati stabiliti di comune consiglio. Anche i monarchi sogliono talvolta convocare i parlamenti per alcuni affari, che potrebbero decidere da loro stessi. Giovano, acciocché i vescovi convocati siano meglio informati delle dottrine e ragioni dei decreti, e così possano meglio istruire i fedeli circa le verità dichiarate. Giovano per otturare la bocca dei mormoratori delle definizioni del Papa. Giovano ancora per far meglio esaminare alcuni punti non ancora definiti né abbastanza discussi; restando però sempre fermo che le definizioni dei concilii per avere autorità di fede hanno bisogno di essere corroborate colla conferma del Papa, ricevendo dalla sua approvazione tutta la loro forza, come fu dichiarato nella sessione XI dell’ultimo concilio Lateranese, ove si disse: Consueverunt antiquorum conciliorum patres, pro eorum quae in suis conciliis gesta fuerunt, corroboratione a romanis pontificibus subscriptionem. approbationemque humiliter petere et obtinere, prout ex nicaena, ephesina, chalcedonensi, sexta costantinopolitana, septima nicaena, romana sub Symmaco synodis habitis, eorumque gestis manifeste colligitur – Si aggiunse, circa la Sanzione [pragmatica di Bourges] ed il conciliabolo di Basilea: Del resto è noto che solo il romano pontefice regnante, in quanto ha una autorità superiore a tutti i concili, ha pieno diritto e potestà di convocare, trasferire, sciogliere i concili, come testimoniano chiaramente non solo la sacra Scrittura, le sentenze dei santi padri e degli altri pontefici romani nostri predecessori, i sacri canoni, ma anche le ammissioni degli stessi concili. Al che si uniforma quel che scrisse Pasquale II nell’epistola all’arcivescovo di Palermo, riferita dal Baronio nell’anno 402, cap. Significasti, extrav. de Elect., ove disse: Aiunt in conciliis statutum non inveniri quod romanae ecclesiam legem concilia ulla praefixerint, cum omnia concilia per romanae ecclesiae auctoritatem et facta sint, et robur acceperint, et in eorum statutis romani pontificis patenter excipiatur auctoritas.
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Ma se le eresie non si potevano condannare dai pontefici con decisione infallibile, e fosse stato necessario aspettare il concilio, non avrebbe potuto evitarsi il gran danno del progresso che frattanto avrebbe fatto l’errore, finché dal concilio non fosse stato condannato. In contro bisogna riflettere che per gli eretici, che non vogliono sottoporsi alle definizioni del Papa, i concilii riescono per lo più inutili, poiché non mancano loro pretesti di disprezzare anche le definizioni del concilio, come avvenne in tempo di Lutero, con dire o che il concilio non è stato libero, o non è stato legittimo, o che i decreti non si son fatti col dovuto esame, o non conclusi coi voti di tutti coloro che dovevano intervenirvi, o finalmente dicendo che gli atti del concilio sono stati corrotti. Vi è stato chi ha scritto che al concilio debbono concorrere non solo tutti i vescovi, ma tutti i parroci, sacerdoti e diaconi ed anche i secolari. Scrive un certo autore che segue tal opinione: Il Papa e i vescovi non sono che commessi e incaricati dal popolo. Le facoltà, i corpi ed i particolari stessi dovrebbero unirsi insieme per l’interesse comune. Cosa che è tutta opposta all’uso dei primi concilii della Chiesa ed a quel che insegnano i santi padri, come San Cipriano (Ep. ad Iubain.), Sant’Ilario (L. de synod.), Sant’Ambrogio (Ep. 31), San Girolamo (Ep. ad solitvit. agent.), i quali dicono che ai soli vescovi spetta dare il voto come giudici nel concilio. E lo stesso scrisse Teodoro Iuniore nella sua epistola al concilio Efesino, dicendo: Nefas est enim, qui ss. episcoporum cathalogo adscriptus non est illum ecclesiasticis negotiis se immiscere. Solamente ai cardinali è concesso dare il voto insieme coi vescovi ed anche agli abati e generali degli ordini regolari, per ragion della giurisdizione quasi episcopale che essi hanno, come scrive Benedetto XIV (De synodl. 8. c. 2. n. 5).
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Oltreché gli eretici pertinaci sempre diranno che il concilio non è stato universale e legittimo, per non esservi intervenuti, o per avervi ripugnato essi che si stimano quali la miglior parte della Chiesa. Ond’è che, tolta l’infallibilità al Papa, non vi è modo di convincere gli eretici. E perciò ben avvertì San Tommaso, come notammo di sopra, che l’unità della fede servari non posset, nisi quaestio fidei determinaretur per eum qui toti ecclesiae praeest, ut sic eius sententia a tota ecclesia firmiter teneatur (Summa Th. II.II quaest. 1. a 10) – Cit. estesa: Ma questo non si può osservare se, quando sorge una questione di fede, non viene determinata da chi presiede su tutta la Chiesa, in modo che la sua decisione sia accettata dalla Chiesa intera con fermo consenso. Perciò spetta alla sola autorità del Sommo Pontefice la promulgazione di un nuovo simbolo: come del resto ogni altra funzione che interessa tutta la Chiesa: adunare, p. es., il concilio generale e altre cose del genere. Ecco quanto intervenne nell’eresia di Lutero: Lutero prima appellò dal Papa male informato al Papa meglio informato; poi dal Papa al concilio futuro; poi dal concilio tridentino già fatto alla Sacra Scrittura; e finalmente dalla Scrittura allo spirito privato, viene a dire al suo cervello sconvolto, ed indi formò un libro, ove cercò di provare, Nihil opus esse conciliisnon è necessario alcun concilio; e giunse a chiamare anche il I concilio Niceno foenum et stramencome fieno e paglia.
Seguentemente Sant’Alfonso fornisce tutta una serie di spiegazioni circa presunti errori di fede o costume attribuiti ai papi del passato. Il tema è già stato affrontato in questo articolo DA SANT’ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI AL “VESCOVO DI ROMA” FRANCESCO [1].
Sant’Alfonso, quindi (aggiungiamo OVVIAMENTE), non ravvisa eresie su fede e costume e nella conduzione del gregge da parte dei papi, neanche in quelle situazioni che potrebbero sembrare controverse (e lui le spiega [1]), poiché eresia (in varie forme) può esserci solo in un anti-papa che, con il suo operato malvagio, guiderebbe il gregge verso il peccato mortale e la dannazione. Secondo Sant’Alfonso, addirittura è probabilmente  impossibile che il Papa cada in eresia “occulta”. Alfonso Maria de’ Liguori scrive, con riferimento a quanto detto dallo stesso Bellarmino: «Che poi alcuni pontefici sieno caduti in eresia, taluni han cercato di provarlo, ma non mai l’han provato, né mai lo proveranno; e noi chiaramente proveremo il contrario nel fine del cap X. Del resto, se Dio permettesse che un Papa fosse notoriamente eretico e contumace, egli cesserebbe d’essere Papa, e vacherebbe il pontificato. Ma se fosse eretico occulto, e non proponesse alla chiesa alcun falso dogma, allora niun danno alla Chiesa recherebbe; ma dobbiamo giustamente presumere, come dice il cardinal Bellarmino, che Iddio non mai permetterà che alcuno de’ pontefici romani, anche come uomo privato, diventi eretico né notorio né occulto»; l’ipotesi (sulla vacanza della sede) alla quale fa riferimento Sant’Alfonso è la seguente: San Roberto Bellarmino nel De Romano Pontifice (Cap. XXX): “La quinta opinione (riguardo all’ipotesi del papa eretico) pertanto è vera; un papa che sia eretico manifesto, per quel fatto (per se) cessa di essere Papa e capo (della Chiesa), poiché a causa di quel fatto cessa di essere un cristiano e un membro del corpo della Chiesa. Questo è il giudizio di tutti gli antichi Padri, che insegnano che gli eretici manifesti perdono immediatamente ogni giurisdizione”.
San Pio X conferma questa ipotesi nel suo Catechismo Maggiore: 
109. La Chiesa perché è santa?
La Chiesa é santa perché sono santi Gesù Cristo suo capo invisibile, e lo Spirito che la vivifica; perché in lei sono santi la dottrina, il sacrificio e i sacramenti, e tutti son chiamati a santificarsi; e perché molti realmente furono santi, e sono e saranno.
115. La Chiesa docente può errare nell’insegnarci le verità rivelate da Dio?
La Chiesa docente non può errare nell’insegnarci le verità rivelate da Dio: essa è infallibile, perchè, come promise Gesù Cristo, “lo Spirito di verità” * l’assiste continuamente. * Giov., XV, 26
116. Il Papa, da solo, può errare nell’insegnarci le verità rivelate da Dio?
Il Papa, da solo, non può errare nell’insegnarci le verità rivelate da Dio, ossia è infallibile come la Chiesa, quando da Pastore e Maestro di tutti i cristiani, definisce dottrine circa la fede e i costumi.
117. Può altra Chiesa, fuori della Cattolica-Romana, essere la Chiesa di Gesù Cristo, o almeno parte di essa?
Nessuna Chiesa, fuori della Cattolica-Romana, può essere la Chiesa di Gesù Cristo o parte di essa, perchè non può averne insieme con quella le singolari distintive qualità, una, santa, cattolica e apostolica; come difatti non le ha nessuna delle altre Chiese che si dicono cristiane.
122. Che significa ” comunione dei santi ” ?
Comunione dei santi significa che tutti i fedeli, formando un solo corpo in Gesù Cristo, profittano di tutto il bene che è e si fa nel corpo stesso, ossia nella Chiesa universale, purché non ne siano impediti dall’affetto al peccato.
124. Chi è fuori della comunione dei santi?
E’ fuori della comunione dei santi chi é fuori della Chiesa, ossia i dannati, gl’infedeli, gli ebrei, gli eretici, gli apostati, gli scismatici e gli scomunicati.
125. Chi sono gl’infedeli?
Gl’infedeli sono i non battezzati che non credono in alcun modo nel Salvatore promesso, cioè nel Messia o Cristo, come gl’idolatri e i maomettani.
126. Chi sono gli ebrei?
Gli ebrei sono i non battezzati che professano la legge di Mosè e non credono che Gesù è il Messia o Cristo promesso.
127. Chi sono gli eretici?
Gli eretici sono i battezzati che si ostinano a non credere qualche verità rivelata dà Dio e insegnata dalla Chiesa, per esempio, i protestanti.
128. Chi sono gli apostati?
Gli apostati sono i battezzati che rinnegano, con atto esterno, la fede cattolica già professata.
129. Chi sono gli scismatici?
Gli scismatici sono i battezzati che ricusano ostinatamente di sottostare ai legittimi Pastori, e perciò sono separati dalla Chiesa, anche se non neghino alcuna verità di fede.
130. Chi sono gli scomunicati?
Gli scomunicati sono i battezzati esclusi per colpe gravissime dalla comunione della Chiesa, affinchè non pervertano gli altri e siano puniti e corretti con questo estremo rimedio.
131. E’ grave danno esser fuori della Chiesa?
Esser fuori della Chiesa è danno gravissimo, perchè fuori non si hanno nè i mezzi stabiliti nè la guida sicura alla salute eterna, la quale per l’uomo è l’unica cosa veramente necessaria.
132. Chi è fuori della Chiesa si salva?
Chi è fuori della Chiesa per propria colpa e muore senza dolore perfetto, non si salva; ma chi ci si trovi senza propria colpa e viva bene, può salvarsi con l’amor di carità, che unisce a Dio, e, in spirito, anche alla Chiesa, cioè all’anima di lei.
352. Come si adempie il primo comandamento?
Il primo comandamento si adempie coll’esercizio del culto interno ed esterno.
355. Non basta adorar Dio solo col cuore internamente?
No, non basta adorar Dio solo col cuore internamente, ma bisogna adorarlo anche esternamente, collo spirito insieme e col corpo, perché Egli è Creatore e Signore assoluto dell’uno e dell’altro.
356. Può stare il culto esterno, senza l’interno?
No, non può stare in verun modo il culto esterno senza l’interno, perché quello scompagnato da questo rimane privo di vita, di merito e di efficacia, come corpo senz’anima.
357. Che cosa ci proibisce il primo comandamento?
Il primo comandamento ci proibisce l’idolatria, la superstizione, il sacrilegio, l’eresia ed ogni altro peccato contro la religione.
363. Che cosa è l’eresia?
L’eresia è un errore colpevole dell’intelletto, per cui si nega con pertinacia qualche verità della fede.
Ricerca a cura di Carlo Di Pietro
Note:
[1] http://radiospada.org/2013/06/da-santalfonso-maria-de-liguori-al-vescovo-di-roma-francesco/
Approfondimenti dottrinali e pratici:
L’INFALLIBILITÀ DELLA CHIESA E DEL PAPA: MAGISTERO UNIVERSALE E ORDINARIO
http://radiospada.org/2013/06/linfallibilita-della-chiesa-e-del-papa-magistero-universale-e-ordinario/
http://radiospada.org/2013/07/la-infalibilidad-de-la-iglesia-y-del-papa-magisterio-universal-y-ordinario/
SULL’INFALLIBILITÀ NELLA CANONIZZAZIONE
http://radiospada.org/2013/07/sullinfallibilita-nella-canonizzazione/
RILEGGERE SAN PIO X PER CAPIRE LA CRISI ATTUALE
http://radiospada.org/2013/06/rileggere-san-pio-x-per-capire-la-crisi-attuale/
BENEDETTO XVI: “RILEGGERE I DOCUMENTI DEL CONCILIO ALLA LUCE DELLA TRADIZIONE”
http://radiospada.org/2013/07/bendetto-xvi-rileggere-i-documenti-del-concilio-alla-luce-della-tradizione/
STIRPE DI ABRAMO: UN ALTRO CATTOLICESIMO NEL POST-CONCILIO?
http://radiospada.org/2013/06/stirpe-di-abramo-un-altro-cattolicesimo-nel-post-concilio/
IL FALSO ECUMENISMO
http://radiospada.org/2013/06/il-falso-ecumenismo/
IL “PAPA EMERITO”, IL “VESCOVO DI ROMA” E IL GIUDAISMO
http://radiospada.org/2013/06/il-papa-emerito-il-vescovo-di-roma-e-il-giudaismo/
J. RATZINGER, L’EUCARISTIA E IL “RACCONTO DELL’ISTITUZIONE”
http://radiospada.org/2013/06/j-ratzinger-leucaristia-e-il-racconto-dellistituzione/
J. RATZINGER E IL PRIMATO DI PIETRO
http://radiospada.org/2013/07/j-ratzinger-e-il-primato-di-pietro/
IL “VESCOVO DI ROMA”, L’ISLAM E LE “ALTRE CHIESE”
http://radiospada.org/2013/07/il-vescovo-di-roma-lislam-e-le-altre-chiese/
J. RATZINGER: DAL BATTESIMO AL PRESERVATIVO, ATTRAVERSO LA CONFESSIONE
http://radiospada.org/2013/07/j-ratzinger-dalla-confessione-al-preservativo-attraverso-il-battesimo/
SUL PECCATO DI SCANDALO, «NON VERSARE SANGUE INNOCENTE»
http://radiospada.org/2013/07/sul-peccato-di-scandalo-non-versare-sangue-innocente/
GESÙ CRISTO IN ALCUNE FONTI STORICHE PAGANE ED EBRAICHE (PARTE 1)
http://radiospada.org/2013/07/gesu-cristo-in-alcune-fonti-storiche-pagane-ed-ebraiche-parte-1/
DEMONOLOGIA: LA SACRA SCRITTURA E IL DIAVOLO
http://radiospada.org/2013/07/demonologia-la-sacra-scrittura-e-il-diavolo/
SUL SESTO COMANDAMENTO, SULLE IMPURITÀ E SULLA SODOMIA
http://radiospada.org/2013/08/sul-sesto-comandamento-sulle-impurita-e-sulla-sodomia/

Fonte:

http://radiospada.org/