-CAPO VI -
- DEL CONSIGLIO DI STATO-
Art. 75. - Vi sarà un consiglio di stato che non supererà il numero di ventiquattro individui nominati dal Sovrano. Gli stranieri non ne verranno esclusi.
Art. 76. - Il consiglio di stato e presieduto dal ministro segretario di stato di grazia e giustizia di nomina del Sovrano.
Art. 77. – Il Sovrano nomina i consiglieri di stato.
Art. 78. – Il consiglio di stato e istituito per dare il suo ragionato consiglio su tutti gli affari dei quali potrà essergli delegato l'esame in nome del Re .
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Il Principe dei Reazionari