venerdì 13 luglio 2012

La Monarchia Tradizionale applicata al XXI Secolo (Parte 3°) : La Carta dello Stato (Costituzione) (Parte 4°)




Attenzione: La bozza Costituzionale esposta lunge da contaminazioni liberali o da corruzione della dottrina legittimista e della tradizionale figura del Sovrano.


-Capo III -
- DELLA CAMERA DE' DEPUTATI-

Art. 49. - La camera dei deputati, o bassa,  si compone di tutti coloro i quali eletti alla pluralità dei suffragi ne ricevono il legittimo mandato dagli elettori corrispondenti.
Art. 50. - I deputati rappresentano  le provincie dove furono eletti.
Art. 51. - La durata della camera dei deputati è di anni due. in conseguenza il mandato di cui si parla nell'articolo precedente finisce col decorso di questo  periodo di tempo o a causa di una condotta negativa del deputato.
Art. 52. - Coloro per i quali cessa il suddetto mandato dopo i due anni, possono essere immediatamente rieletti alla convocazione delle camere successive solamente se nel corso del precedente mandato si sono distinti per meriti contribuendo al bene dello Stato.
Art. 53. - Il numero dei deputati corrisponderà sempre al numero delle Province .
Art. 54. - Per ogni Provincia vi sarà un deputato alla camera.
Art. 55. - Per essere tanto elettore quanto eleggibile si richiede avere la qualità di cittadino, e l'età compiuta di 21 anni; e non trovarsi sottoposto ad alcun giudizio criminale.
Art. 56. - Sono elettori:
1.       Tutta la popolazione civile di età superiore ai 18 anni.
Art. 57. - Sono eleggibili:
1.       Tutti coloro i quali posseggono un titolo di studi superiore .
Art. 58. - I pubblici funzionari, purché siano inamovibili, gli ecclesiastici secolari, anche se appartengano a congregazioni organizzate sotto forme regolari e monastiche, ed i militari possono essere così elettori come eleggibili.
Art. 59. -I deputati che si sono compromessi durante il loro mandato non possono essere  mai più elettori, ne' mai più eleggibili.
Art. 60. - La camera dei deputati sceglie da sé ogni anno fra i suoi componenti medesimi, ed a suffragi non segreti il presidente, il vicepresidente ed i segretari al cospetto del Sovrano.
Art. 61. - Per la prima convocazione delle camere legislative sarà pubblicata una legge elettorale provvisoria la quale non diverrà definitiva se non dopo essere stata esaminata e discussa dalle camere medesime al cospetto del Sovrano  nel primo periodo della loro legislatura.

Scritto da:
Il Principe dei Reazionari