mercoledì 25 luglio 2012

La Monarchia Tradizionale applicata al XXI Secolo (Parte 3°) : La Carta dello Stato (Costituzione) (Parte 6°)




-CAPO V -
-DEI MINISTRI-



Art. 69. - I ministri sono responsabili delle proprie azioni.
Art. 70. - Gli atti di ogni genere proposti dai ministri non hanno vigore se non contrassegnati dal Re, il quale perciò solo se ne rende risponsabile.
 Art. 71. - I ministri fanno  parte della Camera dei Pari (Alta).  Le camere possono chiedere la presenza dei ministri nelle discussioni.
 Art. 72. - La sola Camera dei Pari ha il diritto di mettere in stato di accusa ministri per gli atti, di cui questi sono responsabili. La Camera dei Pari ha  la giurisdizione di giudicarli in presenza dei Deputati della Camera Bassa .
 Art. 73. - Una legge apposita determinerà  i casi, nei quali Si verifica la responsabilità dei ministri, e i modi con cui deve procedere il giudizio contro di essi, e le pene da infliggere, laddove risultino colpevoli.
 Art. 74. - II Re può far grazia ai ministri condannati, anche in assenza di una esplicita domanda di una delle due camere legislative.

Scritto da:
Il Principe dei Reazionari