giovedì 17 aprile 2014

Comunione & divorzio: riordiniamo le idee

Nella presente confusione circa la questione dei divorziati "risposati", pubblichiamo qui la traduzione di un articolo del padre François Knittel, apparso nel bollettino del priorato FSSPX di Strasburgo, La Lettre de Saint-Florent, nell’agosto 2011. Questa chiara riaffermazione della dottrina della Chiesa ha il merito di rischiarare ciò che altri s’impegnano a rendere oscuro.
Traduzione a cura di Franciscus Pentagrammuli

adorazione

La crisi dottrinale che attraversa in questo tempo la Chiesa Cattolica può essere osservate e misurata a due diversi livelli. Essa si manifesta innanzitutto nei nuovi orientamenti generali del Concilio Vaticano II (libertà religiosa, ecumenismo e collegialità), così come nella riforma liturgica del 1969. Ma anche, ad un livello concreto e quotidiano, nel rimettere in questione l’ordinazione femminile, la liceità della contraccezione, le esequie cattoliche dei suicidi e di quanti ricorrono alla cremazione, il carattere individuale del sacramento della penitenza, etc.
La comunione dei divorziati "risposati" rientra in questa seconda categoria, come testimoniano i numerosi interventi di Roma su questo tema nel corso degli ultimi trent’anni. *
Dopo aver enunciato alcuni argomenti di quanti militano in favore della comunione dei divorziati "risposati", esamineremo quello che è il nodo della questione, prima di concludere rispondendo agli argomenti citati.

Le obiezioni
Gli argomenti in favore dell’ammissione dei divorziati "risposati" alla comunione si richiamano all’esempio del Cristo (1), all’insegnamento di san Paolo (2) e alla disciplina della Chiesa (3).
  1. I Vangeli narrano che il Cristo, durante la sua vita terrestre, ha accettato di mangiare con dei peccatori (Mt 9,11), ha lasciato che una peccatrice, nel corso di un pasto, gli si avvicinasse (Lc 7,37) ed ha conversato con la Samaritana che viveva con un uomo il quale non era suo marito (Gv 4,18 e 27). Non è forse paradossale che la Chiesa allontani da Cristo i divorziati risposati rifiutando loro la comunione?
  2. San Paolo rimprovera ai Corinzi le divisioni che macchiano i loro pasti fraterni, << giacché ciascuno nel mangiare si mette davanti la propria cena e c’è chi patisce la fame e chi si inebria>> (1 Cor 11,21). Non è forse paradossale non permettere agli invitati ad un pasto (qui, l’Eucaristia) di prendervi parte (qui, la comunione)?
  3. La disciplina della Chiesa che privava della sepoltura ecclesiastica i peccatori pubblici e manifesti (CJC 1917, cn. 1240 §1, 6°) è stata modificata dal decreto della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede del 20 settembre 1973, che sancisce: <<non siano più vietate le esequie ai peccatori manifesti, se prima della morte hanno dato qualche segno di penitenza e se è evitato il pubblico scandalo degli altri fedeli>>. Non è forse auspicabile una modifica in questo stesso senso della disciplina della comunione eucaristica in favore dei divorziati risposati?
 
L’insegnamento del Vangelo
Il battesimo e la penitenza sono chiamati i sacramenti dei morti, perché stabiliscono o ristabiliscono la vita della grazia in colui che li riceve. Gli altri sacramenti sono chiamati i sacramenti dei vivi, poiché aumentano la grazia nell’anima che essa già abita.
Il fine dei sacramenti è di donare o d’aumentare la grazia in colui che li riceve. Il sacramento dell’Eucaristia dona al comunicante di ricevere non solo la grazia, ma l’Autore stesso della grazia.
L’Eucaristia è dunque un sacramento dei vivi, il quale suppone in colui che lo riceve d’essere in istato di grazia per poter ricevere il Cristo. Questa è la prima condizione per ricevere degnamente e fruttuosamente questo sacramento.
Il monito di san Paolo ai Corinzi lo sottolinea: <<Chiunque pertanto mangerà di questo pane, oppure berrà il calice del Signore indegnamente, si farà reo del corpo e del sangue del Signore. Esamini pertanto ognuno se stesso, e così mangi di quel pane e beva di quel calice. Poiché chi mangia e beve senza far distinzione al corpo, mangia e beve la propria condanna>> (1 Cor 11,27-29).
I divorziati risposati sono in tali condizioni?
Il Vangelo riporta l’insegnamento di Cristo sull’indissolubilità del matrimonio: <<dal principio della creazione li fece maschio e femmina per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla moglie e quei due saranno in una sola carne di modo che non sono piu due,ma una carne. Dunque ciò che Dio ha unito, un uomo non lo separi […] E dice loro: chiunque ripudia la sua moglie e ne sposa un'altra,commette adulterio su di lei. E se ella ripudiato il marito ne sposa un altro,commette adulterio>> (Mc 10,6-9 e 11-12).
Nella lettera agli Efesini, san Paolo paragona l’unione degli sposi nel matrimonio all’unione di Cristo e della Chiesa: <<Perciò lascerà un uomo il proprio padre e la propria madre e si attaccherà alla sua propria moglie, e saranno i due una carne sola. Tale mistero è grande; io lo dico nei riguardi di Cristo e della Chiesa>> (Ef 5, 31-32). Come non vi è che un solo Salvatore (Gesù Cristo) ed una sola Chiesa (la Chiesa cattolica), e la loro unione è indissolubile, così pure il matrimonio è uno (unione di un uomo ed una donna) ed indissolubile (unione per sempre).
I divorziati risposati vivono dunque in uno stato opposto a quello voluto da Cristo ed esposto da san Paolo. Questo stato permanente e pubblico di peccato grave li rende inadeguati a ricevere la comunione e di percepirne i frutti (S.T. III, q. 80, a. 4). Se tale stato di vita è conosciuto, il sacerdote è tenuto a rifiutar loro pubblicamente la comunione (S.T. III, q. 80, a. 6). Se nondimeno essi riescono a comunicarsi, commettono un peccato mortale di sacrilegio (S. T. III, q. 80, a. 4).
 
Risposta alle obiezioni
Infine, rispondiamo brevemente agli argomenti citati più sopra.
  1. I contatti coi peccatori cui il Cristo si concede nel Vangelo hanno un fine ben chiaro: la guarigione dei peccatori e la chiamata alla conversione (Mt 9,12-13), il perdono dei peccati (Lc 7, 47-48) e l’istituzione del culto in ispirito e verità (Gv 4,23). Certo Gesù non condanna l’adultera, le ingiunge tuttavia di non peccare più (Gv 8,11), poiché <<gli ingiusti non saranno eredi del regno di Dio >> (1 Cor 6,9).
  2. Cristo ha istituito il sacramento dell’Eucaristia ed insegnato il precetto della carità fraterna nel corso di un pasto. La Chiesa primitiva aveva conservato l’abitudine di unire la celebrazione dei santi misteri ed il pasto fraterno. Nei suoi rimproveri ai Corinzi, san Paolo distingue due tipi di abuso: nuocere alla carità verso il prossimo nel corso delle agapi (1 Cor 11, 18-22) e comunicarsi in cattive condizioni nel corso della Messa (1 Cor 11, 27-29).
  3. Col rifiutare la sepoltura ecclesiastica ai divorziati risposati, la Chiesa intendeva richiamare il loro pubblico stato di peccato mortale – stato che non è in nulla modificato, emendato o corretto dai suffragi della Chiesa – e sottolineare per contrasto la santità del matrimonio cristiano. Il recente cambiamento di questa disciplina in nulla modifica le condizioni minime per comunicarsi con frutto, mette in luce invece il legame fra il cadere del rigore disciplinare e la messa in questione di punti dottrinali.

Padre François Knittel
 
*Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica Familiaris consortio, 22 novembre 1981, n° 84; Esortazione apostolica Reconciliatio et paenitentia, 2 dicembre 1984, n° 34; Catechismo della Chiesa Cattolica, 1992, n° 1650; Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera ai vescovi sull’accesso alla comunione eucaristica da parte dei fedeli divorziati risposati, 14 settembre 1994; Consiglio Pontificale per i testi legislativi, Dichiarazione sulla comunione dei divorziati risposati, 24 giugno 2000; Benedetto XVI, Esortazione apostolica Sacramentum Caritatis, 22 febbraio 2007, n° 29.

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