martedì 27 maggio 2014

Breve confutazione allo scritto «Permanenza del papato, permanenza della Chiesa»

Breve confutazione allo scritto «Permanenza del papato, permanenza della Chiesa»

Alcuni colleghi mi hanno segnalato la pubblicazione del breve articolo di don M. Tranquillo: «Permanenza del papato, permanenza della Chiesa», pubblicato sul sito FSSPX.
La presente replica, doverosa, non rispecchia la pozione di tutti i membri di Radio Spada, rilancia però decine di documenti di Magistero della Chiesa, non vuol essere un atto polemico ma un ossequioso invito alla riflessione ed all’unità.
Don M. Tranquillo sostiene: «Tutti coloro che sanno che il Concilio contiene veri e propri errori contro la dottrina già definita, conoscono di certo il problema dell’origine del potere di giurisdizione nella Chiesa […] Abbiamo più volte spiegato come Lumen gentium contraddica questo dogma (Potestà di giurisdizione mediata dal Pontefice ai Vescovi, Chiesa monarchica, NdA), definito dal Vaticano I, sostenendo che anche il potere di governo dei Vescovi (e del “collegio episcopale” su tutta la Chiesa) verrebbe direttamente da Gesù Cristo […] Nell’attuale situazione della Chiesa si è spesso posto il problema del ruolo dell’Autorità, e particolarmente della possibilità per l’Autorità suprema di cadere nell’errore se non nell’eresia. Alcuni hanno voluto rifarsi a tesi di antichi teologi che ritenevano che un Papa che si manifestasse come eretico decadrebbe immediatamente dalla sua carica, o non potrebbe essere stato validamente eletto se eretico già in precedenza […]Chi vuole applicare queste tesi alla situazione attuale dovrebbe quindi sempre ricordare che non sta presentando una Chiesa “senza Papa” (cosa che avviene regolarmente nel periodo di conclave), ma una Chiesa senza alcuna gerarchia sulla terra, senza episcopato residenziale, quindi senza presenza di giurisdizione ordinaria […] Ora, venendo a mancare non solo il Papa ma anche qualsiasi Vescovo residenziale, ci si dovrebbe chiedere da chi un sacerdote possa ricevere giurisdizione anche solo per ascoltare la confessione di un moribondo […] Evidentemente dunque la soluzione di alcuni degli antichi teologi sul Papa eretico non si attaglia alla nostra situazione, o dovremmo ammettere non solo l’impossibilità di confessarci, ma addirittura la cessazione della Chiesa cattolica, almeno come società nella forma (nel senso filosofico del termine) che i dogmi hanno definito […] (I Papi eretici sono comunque Papi a tutti gli effetti, NdA). Sarà dunque lecito leggere gli atti non magisteriali dei Papi, anche se pubblici, alla lente del Magistero di sempre (nel vero senso del termine) e rifiutarne e denunciarne gli errori; sarà lecito disobbedire a comandi singolari che vanno contro la fede o la morale, anche se fatti con abuso di autorità, secondo l’insegnamento di tutti i teologi, perché per questi non vi è alcuna particolare garanzia di infallibilità».
Replica obbligatoria, tratta da «Apologia del Papato», EffediEffe 2014, brevemente sintetizzata in poche righe. Con buona pace del sacerdote che ha omesso, contraddicendolo, il Magistero per supportare la sua tesi (metodo condannato dalla Chiesa; Cf. Humani Generis, Pio XII; Pascendi, san Pio X; Quanta Cura, Pio IX), non ha citato neanche la teologia comune, bensì ha solamente speculato rifacendosi ad una teologia condannata dalla storia e probabilmente ereditata involontariamente da Calvino e/o da Giovanni Wycliffe (Cf. Verità della Fede, Sant’Alfonso Maria de Liguori, sull’autorità del Papato, sull’infallibilità del Magistero, sulla perdita della Potestà di Giurisdizione), poi esaltata dai Gallicani, bisogna, invece, cattolicamente sostenere che tutti coloro che sanno che il Concilio Vaticano II contiene veri e propri errori contro la dottrina già definita (questo è quanto essi sostengono), dovrebbero parimenti sapere, con i Papi ed i Santi, con Pio VI e l’«Auctorem Fidei»,  che se un concilio ecumenico contiene veri e propri errori contro la dottrina già definita, esso va chiamato «conciliabolo».
«Auctorem Fidei» è una Bolla di Papa Pio VI del 28 agosto 1794 di condanna del Gallicanesimo e del Giansenismo, emersi durante il Sinodo di Pistoia del 1786. Nella Bolla 85 articoli del documento sinodale di Pistoia, vengono esaminati e confutati.
I motivi sono molteplici. Parto dal primo e più importante: la negazione o sovversione di una verità di fede rivelata e definita si definisce in gergo teologico: eresia, differisce dalla prossimità all'eresia. La Chiesa non ammette eresia nelle definizioni di Magistero e nel Pontefice. Un Pontefice che dovesse insegnare eresia (con pertinacia e notorietà) dimostrerebbe di essere stato privato da Gesù Cristo della Potestà di Giurisdizione. Teologicamente si deve parlare di Chiesa in stato di privazione, come ricorda sant’Alfonso Maria de Liguori, Dottore della Chiesa, titolo che non ha lo stimato don Tranquillo. In «Verità della fede», parte III, cap. VIII, il Liguori scrive:«Niente ancora importa che ne’ secoli passati alcun pontefice sia stato illegittimamente eletto, o fraudolentemente siasi intruso nel pontificato; basta che poi sia stato accettato da tutta la chiesa come papa, attesoché per tale accettazione già si è renduto legittimo e vero pontefice. Ma se per qualche tempo non fosse stato veramente accettato universalmente dalla chiesa, in tal caso per quel tempo sarebbe vacata la sede pontificia, come vaca nella morte de’ pontefici. Così neppure importa che in caso di scisma siasi stato molto tempo nel dubbio chi fosse il vero pontefice; perché allora uno sarebbe stato il vero, benché non abbastanza conosciuto; e se niuno degli antipapi fosse stato vero, allora il pontificato sarebbe finalmente vacato». Nella versione del testo Verità della Fede, Volume primo, Giacinto Marietti, Torino, 1826, alla pagina 142, si leggono le parole del santo Dottore: «La seconda cosa certa si è, che quando in tempo di scisma si dubita, chi fosse il vero papa, in tal caso il concilio può esser convocato da’cardinali, e da’ vescovi; ed allora ciascuno degli eletti è tenuto di stare alla definizione del concilio, perchè allora si tiene come vacante la sede apostolica. E lo stesso sarebbe nel caso, che il papa cadesse notoriamente e pertinacemente in qualche eresia. Benché allora, come meglio dicono altri, non sarebbe il papa privato del pontificato [potestà di giurisdizione] dal concilio come suo superiore [difatti è inferiore], ma ne sarebbe spogliato immediatamente da Cristo, divenendo allora soggetto affatto inabile, e caduto dal suo officio».
Difatti un eretico vaca la Sede, così come comanda anche il CjC del 1971 can 188 §4, riferendosi all’ufficio del Papa nel can 108 § 3.
Se il Cjc non va bene, secondo alcuni, come secondo l'autore, come può non andare bene l’opinione di sant’Alfonso, che però è cattolicissima [Vedasi il decreto della S. Congregazione dei Riti del 18 maggio circa l’esame delle sue opere, come pure la bolla di canonizzazione Sanctitas et doctrina del 26 maggio 1839 (Gregorio XVI, Acta, a cura di A.M. Bernasconi 2, 305a-309b) e il decreto inter eos qui del 23 marzo 1871, che gli conferisce il titolo di «dottore della chiesa» (Pio IX, Acta, 1/V, 296-298)], è possibile ricordare la vicenda storica di Giovanni XII e come la Chiesa si comportò, esattamente come sostiene sant’Alfonso e come qui io ricordo.
Papa Giovanni XXII, spesso si legge, cadde in eresia (sarebbe in «prossimità all’eresia», poiché la materia non era stata già esplicitamente definita), tuttavia non in insegnamenti di Magistero ordinario ed universale (in tre omelie ed una dissertazione) , dunque non impegnanti l’infallibilità, inoltre si disse disposto a ritrattare se la sua dottrina si fosse dimostrata contraria alla dottrina cattolica, pertanto si evince, dalla sua manifesta intenzione, che non fu affatto pertinace. Il re Filippo VI di Francia fece fare un esame dall’Inquisizione. L’esame iniziò il 19 dicembre 1333. Da parte sua anche il Papa convocò una commissione di cardinali e di teologi, che il 3 gennaio 1334 in concistoro lo indusse a dichiarare che avrebbe revocato la sua concezione se essa fosse stata trovata in contrapposizione alla comune dottrina della chiesa. Morì poco dopo aver scritto la «Ne super his» datata al 3 dicembre 1334, in cui ritrattava la sua dottrina. La Bolla fu rinvenuta ed emanata dal suo successore Papa Benedetto XII. Qualora Giovanni XXII non fosse morto e non avesse ritrattato (e stiamo parlando addirittura di «prossimità all’eresia» e non di eresia vera e propria), come i documenti testimoniano (atti e fatti), sarebbe stato deposto. Come può essere giudicabile la Prima Sedes? Semplicemente perché, come insegna la Dottrina cattolica (Mystici Corporis, Pio XII), un eretico si giudica da solo e viene, nel caso specifico, privato da Cristo della Potestà di Giurisdizione, quindi è giudicabilissimo.
Questa è la fede dei Santi, nulla di diverso. Difatti si reclama per la Sede di san Pietro l’intatta tutela della fede (Cf. «Denzinger», EDB, 2009, n° 363, 775, 1064, 1807 ss., 2329, 2923 e 3006). Al Papa, difatti, spetta l’infallibilità ogni qual volta esercita la sua Autorità come maestro di tutti i credenti, ovvero definisce ex cathedra, ovvero prende decisioni circa questioni di fede e costume, come anche l’infallibilità è promessa nel definire tutto ciò (dottrina, interpretazione, legge, culto, ecc…), senza il quale verrebbe compromesso (o non sarebbe presentato in maniera corretta) il Deposito della fede (Cf. «Denzinger», EDB, 2009, n° [221 353], 2329 ss., 2539, 2781 3069 ss. e 3074). Il Magistero inoltre (o in aggiunta) si esprime in maniera solenne o straordinaria quando vuole contrastare errori con maggiore effetto o vuole presentare punti dottrinali più chiaramente e distintamente (Cf. «Denzinger», EDB, 2009, n° 3683). Ciò non significa che nelle definizioni di Magistero ordinario e universale il Pontefice non sia assistito dallo Spirito Santo (Cf. «Denzinger», EDB, 2009, n° 2879, 2922, 3011 e [3885]). Il Papa, se lo ritiene opportuno, può comunque antecedentemente avvalersi anche del consiglio o delle riflessioni di terzi (Cf. «Denzinger», EDB, 2009, n° 2020, 2390, 2875-2880, 3020, 3625, 3884 ss.). Il Magistero solenne od ordinario e universale, piuttosto ed invece, condanna affermazioni che non concordano con la dottrina della fede e della morale ed impone, all’occorrenza, le dovute censure teologiche o in generale o in particolare (Cf. «Denzinger», EDB, 2009, n° 721-739, 840-844, 891-899, 921-924, 941-946, 951-979, 1028-1049, 1087-1097, 1101-1103, 1110-1116, 1121-1139, 1151-1195, 1201-1230, 1361-1369, 1391-1396, 1411-1419, 1451-1492, 1901-1980, 2001-2006, 2021-2065, 2101-2166, 2170 ss., 2201-2268, 2281-2285, 2290-2292, 2301-2332, 2351-2374, 2400-2502, 2571-2575, 2601-2685, 2791-2793, 3201-3241, 3401-3465, ecc...). Vengono anche condannate quelle affermazioni che contrastano l’autorità dottrinale della Chiesa (Cf.  «Denzinger», EDB, 2009, n° 1477-1480 e 3401-3408).
Quanto all’esaltazione della disobbedienza, a rispondere è la Chiesa (Papa Pio IX nella «Quartus Supra», 6 gennaio 1873 ai n° 10 e 11). Cito, per esempio, uno dei numerosissimi documenti utili allo scopo che ho accluso ad «Apologia del Papato»: «[…] Tutto questo non può minimamente giovare ai Neoscismatici che, seguendo le vestigia degli eretici più recenti, giunsero al punto di protestare che era ingiusta e quindi di nessun conto e valore quella sentenza di scisma e di scomunica comminata contro di essi in Nostro nome […] dissero che non potevano accettarla per evitare che i fedeli, rimasti privi del loro ministero, passassero agli eretici. Queste ragioni sono del tutto nuove e sconosciute agli antichi Padri della Chiesa, e inaudite. Infatti, “tutta la Chiesa diffusa per il mondo - in quanto legata alle decisioni di qualsiasi Pontefice - sa che la Sede del Beato Apostolo Pietro ha il diritto di sciogliere, così come ha il diritto di giudicare su qualsiasi chiesa, mentre a nessuno è lecito intervenire su una sua decisione”. Per questo avendo […] osato insegnare simili affermazioni , cioè che non si deve tenere conto di una scomunica inflitta da un legittimo Prelato con il pretesto che è ingiusta, certi di adempiere, nonostante quella il proprio dovere - come dicevano -, il Nostro Predecessore Clemente XI di felice memoria, nella Costituzione “Unigenitus” pubblicata contro gli errori di Quesnel, proscrisse e condannò tali proposizioni, per niente diverse da alcuni articoli di Giovanni Wicleff, già condannati in precedenza dal Concilio di Costanza e da Martino V. Infatti, sebbene possa avvenire che per l’umana incapacità qualcuno possa essere colpito ingiustamente di censure dal proprio Prelato, è tuttavia necessario - come ha ammonito il Nostro Predecessore san Gregorio Magno -“che colui che è sotto la guida del proprio Pastore abbia il salutare timore di essere sempre vincolato, anche se ingiustamente colpito, e non riprenda temerariamente il giudizio del proprio Superiore, affinché la colpa che non esisteva non diventi arroganza a causa dello scottante richiamo”. Se poi ci si deve preoccupare di uno condannato ingiustamente dal suo Pastore, che cosa non dovremo dire, però, di coloro che, ribelli al loro Pastore e a questa Sede Apostolica, lacerarono e fanno a pezzi con il nuovo scisma l’inconsutile veste di Cristo, cioè la Chiesa?La carità, che specialmente i sacerdoti devono avere verso i fedeli, deve provenire “da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sicura”, come ammonisce l’Apostolo[1] che, richiamando le qualità per le quali dobbiamo mostrarci come ministri di Dio, aggiungeva: “in carità sincera, nella parola della verità”[2]. Anzi, lo stesso Cristo, il Dio che è amore[3], dichiarò apertamente di considerare come un pagano o un pubblicano chi non avrà ascoltato la Chiesa[4]. D’altronde il Nostro Predecessore san Gelasio così rispondeva ad Eufemio, Vescovo di Costantinopoli, che proponeva tesi analoghe: “Il gregge deve seguire il Pastore, quando lo richiama a pascoli salutari, e non il Pastore il gregge, quando questo va errando fuori strada”. Infatti “il popolo deve essere istruito non seguito: e noi, se quelli non sono informati, dobbiamo istruirli su ciò che è lecito o non lecito, e non dare loro il nostro consenso”».
Quanto all’inesistente problema della confessione, come è già stato più volte risolto dalla Chiesa nella storia, nel caso della Penitenza, spiega il teologo e canonico Paolo Sperone: «È dottrina comunissima dei teologi e canonisti che l’errore comune, unito al titolo colorato, basta a conferire la giurisdizione, per cui possa un sacerdote validamente assolvere […]. La ragione è perché la Chiesa (in ultima ratio Gesù Cristo per la salvezza delle anime, fine primario, Suprema Legge), a comune e pubblica utilità, conferisce in tal caso la giurisdizione conveniente al titolo medesimo. Quindi tutti gli atti di questo sacerdote, che validi sarebbero se il titolo fosse vero, validi sono altresì se privo di autorità li esercita col titolo colorato, il quale per comune errore sia reputato legittimo. Questa dottrina è universale, approvata dal consenso di tutti i teologi e canonisti.», ecc… ecc… ecc… (Cf. «Morale teorico-pratica», del teologo e canonico Paolo Sperone, 6a edizione, vol. III, A spese degli Editori Milano, 1837, pp. 53-56.).
Vediamo in caso di Sede vacante cosa succede, studiando la «In eligendis», di Papa Pio IV, 1.10.1562, nello specifico confermata dalla «Apostolatus officium» di Papa Clemente XII, 4.10.1732, dalla «Vacante Sede Apostolica», di Papa san Pio X, 25.12.1904 e dalla «Vacantis Apostolicæ Sedis» di Papa Pio XII, 8.12.1945.  Nel mio ultimo libro dedico vari capitoli anche a quest’ultimo argomento. Come spiego, studiando la questione degli eretici scismatici Orientali, che differenza c’è fra successione materiale e successione formale.
Concludo: a) Il Magistero di un Concilio ecumenico è Magistero ordinario ed universale (delle volte anche solenne o straordinario), implica certamente l’infallibilità (Concilio Vaticano, Dei Filius; Pastor Aeternus; Spiegazioni di Leone XIII in vari documenti successivi ---> tutti già rilanciati annotando il Denzinger); b) Il Supremo Magistero coincide precisamente con l’ambito del Magistero infallibile della Chiesa (Pio IX, Commento alla lettera dei vescovi ....); c) Il Magistero autentico, soprattutto in questo caso, manifesta l’intenzione del Pontefice di esercitare le funzioni di dottore universale della Chiesa (implica pertanto l’infallibilità) di essere ascoltato, capito e obbedito da tutti coloro che egli ha la missione di istruire, illuminare e preservare dall’errore (Dottrina elementare della Chiesa); d) La scienza teologica dell’azione correttiva (o pastorale) non può certamente sacrificare l’«oggetto materiale della fede» (Cf. Teologia dogmatica, Casali; Lettere pastorali san Paolo; Humani Generis, Pio XII --> sudditanza delle scienze - qualsivoglia -  al Magistero), sapendo che queste scienze devono essere sottomesse al Magistero; e) Laddove la Chiesa docente proponga all’osservanza di tutta la Chiesa discente dottrine fondate sulla divina Rivelazione,che regolano la fede ed il costume, è totalmente vincolante, è Magistero infallibile.
Questo è il mio breve commento a «Permanenza del papato, permanenza della Chiesa». Senza Tradizione, senza Magistero, senza integrità di dottrina ... come può esserci santità ed unità?
Ossequi. Dio sia lodato.
 Carlo Di Pietro (clicca qui per leggere altri studi pubblicati) - http://radiospada.org/
[1] 1Tm 1,5
[2] 2Cor 6,6
[3] Cf. 1Gv 4,8
[4] Cf. Mt 18,17