giovedì 11 dicembre 2014

Legge sulla immigrazione del Regno delle Due Sicilie


S.M. Ferdinando I delle Due Sicilie
 
Decreto promulgato il 17 dicembre 1817 da
Sua Maestà il Re Ferdinando I del Regno delle Due Sicilie


“Ferdinando I,
Per la grazia di Dio, Re del Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme,
Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro, Gran Principe ereditario di Toscana”,
“Volendo dare un attestato della nostra benevolenza verso di quegli stranieri i quali pe’ loro talenti, pe’ loro mezzi, o per via di contratti vincoli si rendono giovevoli allo Stato, con accordar loro il godimento di quei diritti, che dalla naturalizzazione risultano …Abbiamo risoluto di sanzionare, e sanzioniamo la seguente legge”.

Nell’articolo I si precisa che “potranno essere ammessi al beneficio della naturalizzazione del nostro regno delle Due Sicilie”, nell’ordine:

1. Gli stranieri che hanno renduto, o che renderanno importanti servizi allo Stato;

 2. Quelli che porteranno dentro lo Stato de talenti distinti, delle invenzioni, o delle industrie utili;

 3. Quelli che avranno acquistato nel regno beni stabili, su i quali graviti un peso fondiario almeno di ducati cento all’anno.

Al requisito indicato né suddetti numeri 1, 2, 3 debbe accoppiarsi l’altro del domicilio nel territorio del regno almeno per un anno consecutivo.

 4. Quelli che abbiano avuta la residenza nel regno per dieci anni consecutivi, e che provino avere onesti mezzi di sussistenza; o che vi abbiano avuta la residenza per cinque anni consecutivi, avendo sposata una nazionale.


Di Redazione A.L.T.A.